CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2024
Cassazione n. 47002/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Lecce; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 18 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha dichiarato la inefficacia del provvedimento con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. La ragione è rappresentata dalla omessa sottoscrizione, nel termine previsto, del verbale di affidamento. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il ricorrente deduce, al primo motivo, vizio del procedimento. Si sostiene l'assenza di notifica dell'avviso a comparire per la udienza camerale relativa al procedimento dichiarativo della inefficacia. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ragione della omessa valutazione della ipotesi di detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Quanto alla notifica dell'avviso di udienza risulta che la stessa è stata regolarmente operata al difensore di fiducia domiciliatario. 3. Quanto al secondo motivo va rilevato che trattandosi di una procedura tesa alla declaratoria di inefficacia dell'affidamento in prova non vi era alcuna ipotesi subordinata da valutare, nè su domanda (che peraltro mancava) nè ex officio. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 25/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]