CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23331/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a NAPOLI il 20/02/1967 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che tutti i motivi di ricorso come di seguito elencati: il primo motivo, che deduce il vizio della motivazione perché apparente, in relazione al danneggiamento della vetrina perché non ascrivibile al ricorrente; il secondo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio di mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione con travisamento della prova con al delitto di rapina non essendo emersa alcuna prova della asportazione del materiale da parte del ricorrente, avendo la Corte richiamato solo l'argomento del lasso temporale, senza alcuna valutazione individualizzante a carico del ricorrente, non apparendo a tal fine sufficiente l'apporto dichiarativo del teste Morra, ricorrendo sul punto un travisamento per invenzione; il terzo motivo, che deduce il vizio della motivazione perché carente quanto alla individuazione del requisito della violenza al fine di configurare il delitto di rapina impropria che doveva invece essere riqualificato come furto aggravato, non apparendo sufficienti quanto alla affermazione di responsabilità le dichiarazioni del teste D'Agostino, in presenza di puntuali doglianze confluite nei motivi di appello rispetto ai quali la Corte di appello rimaneva totalmente silente; non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e anche manifestamente infondati, giacché censurano vizi che non emergono dal testo della sentenza impugnata, la quale motiva con argomentazioni logicamente lineari ed ineccepibili, non sussumibili entro il vizio motivazionale previsto dalla legge, e in tal modo non scrutinabile in sede di legittimità in assenza di qualsiasi violazione di legge o travisamento della prova, tra l'altro dedotto in modo totalmente generico (si vedano, in particolare, pagg. 5 e segg. della sentenza impugnata con riferimento alla ricostruzione del fatto e alla qualifica in termini di rapina, al chiaro riconoscimento del ricorrente quale autore della stessa da parte del Morra ed anche del Toscano, anche in considerazione delle caratteristiche fisiche dello stesso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] 3