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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 47684/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del Catanzaro in data 24/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Catanzaro ha disposto, de plano, la correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza di condanna dell'imputato, n. 58 emessa il 26/01/2020, per i reati di cui all'art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004 e 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui, dopo l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi e di demolizione del manufatto abusivo era stata omessa la pronuncia della condanna alle spese "a carico del condannato" ove non altrimenti eseguita.

2. Per la cassazione dell'ordinanza deduce due motivi di ricorso. - Violazione del diritto di difesa per essere stata disposta l'integrazione del dispositivo in assenza del contraddittorio. - Inammissibilità della procedura di correzione dell'errore materiale di una sentenza passata in giudicato, improponibilità della procedura e infondatezza dei presupposti per l'eliminazione dell'errore che ha comportato una modifica essenziale dell'atto.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, è, nel complesso, manifestamente infondato.

La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 - 01; Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230).

Peraltro, è stato, parimenti, affermato che la violazione del contraddittorio può essere denunciata mediante il ricorso per cassazione soltanto allorquando la parte deduca un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale (Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247).

Nel caso di specie il provvedimento di correzione riguarda un errore materiale privo di incidenza sul contenuto dell'atto-sentenza in quanto previsione (quella delle spese "a carico del condannato") a contenuto obbligatorio e predeterminato, sicchè non ricorre un concreto interesse della parte a dedurre la violazione della legge processuale in questa sede e a partecipare alla procedura camerale attivata su sollecitazione del Pubblico ministero.

Di fatti, l'art. 29 (Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività), comma 1, ultima parte, d.P.R. 6 aprile 2001, n. 380 prevede che l'autore dell'abuso edilizio sia tenuto alle spese per l'esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

La sussistenza dell'obbligo a carico del condannato del pagamento delle spese per la demolizione in danno, che deriva dal dato testuale della previsione di legge e che è stato esteso anche alle spese per precedenti interventi non portati a buon fine, pur se diretti alla demolizione (cfr.

Consiglio di Stato, sentenza n. 715 del 2015), rende del tutto evidente che il provvedimento de quo è non solo obbligatorio, ma è anche a contenuto predeterminato.

Ebbene, a fronte di ciò l'interessato non vanta un concreto interesse a partecipare alla procedura di correzione dell'errore materiale mediante contraddittorio, e ciò tanto più nel caso in esame dove la questione è posta in via del tutto astratta non allegando il ricorrente di avere, ad esempio, parzialmente demolito o di non essere l'autore dell'abuso edilizio che potrebbero incidere sulla disposizione aggiunta.

Il provvedimento di correzione dal giudice dell'esecuzione è stato emesso nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 29 cit. e l'interessato non vanta un concreto interesse al ricorso.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del Catanzaro in data 24/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Catanzaro ha disposto, de plano, la correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza di condanna dell'imputato, n. 58 emessa il 26/01/2020, per i reati di cui all'art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004 e 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui, dopo l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi e di demolizione del manufatto abusivo era stata omessa la pronuncia della condanna alle spese "a carico del condannato" ove non altrimenti eseguita. 2. Per la cassazione dell'ordinanza deduce due motivi di ricorso. - Violazione del diritto di difesa per essere stata disposta l'integrazione del dispositivo in assenza del contraddittorio. - Inammissibilità della procedura di correzione dell'errore materiale di una sentenza passata in giudicato, improponibilità della procedura e infondatezza dei presupposti per l'eliminazione dell'errore che ha comportato una modifica essenziale dell'atto. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, è, nel complesso, manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che l'adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 - 01; Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230). Peraltro, è stato, parimenti, affermato che la violazione del contraddittorio può essere denunciata mediante il ricorso per cassazione soltanto allorquando la parte deduca un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale (Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247). Nel caso di specie il provvedimento di correzione riguarda un errore materiale privo di incidenza sul contenuto dell'atto-sentenza in quanto previsione (quella delle spese "a carico del condannato") a contenuto obbligatorio e predeterminato, sicchè non ricorre un concreto interesse della parte a dedurre la violazione della legge processuale in questa sede e a partecipare alla procedura camerale attivata su sollecitazione del Pubblico ministero. Di fatti, l'art. 29 (Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività), comma 1, ultima parte, d.P.R. 6 aprile 2001, n. 380 prevede che l'autore dell'abuso edilizio sia tenuto alle spese per l'esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso. La sussistenza dell'obbligo a carico del condannato del pagamento delle spese per la demolizione in danno, che deriva dal dato testuale della previsione di legge e che è stato esteso anche alle spese per precedenti interventi non portati a buon fine, pur se diretti alla demolizione (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 715 del 2015), rende del tutto evidente che il provvedimento de quo è non solo obbligatorio, ma è anche a contenuto predeterminato. Ebbene, a fronte di ciò l'interessato non vanta un concreto interesse a partecipare alla procedura di correzione dell'errore materiale mediante contraddittorio, e ciò tanto più nel caso in esame dove la questione è posta in via del tutto astratta non allegando il ricorrente di avere, ad esempio, parzialmente demolito o di non essere l'autore dell'abuso edilizio che potrebbero incidere sulla disposizione aggiunta. Il provvedimento di correzione dal giudice dell'esecuzione è stato emesso nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 29 cit. e l'interessato non vanta un concreto interesse al ricorso. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in
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