CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08844/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 dicembre 2022 il Tribunale di Cagliari ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice di Pace di Cagliari aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione e lo aveva condannato alla pena di giustizia, con le conseguenti statuizioni civili. 2. Avverso la pronuncia di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali sono stati dedotti: la remissione della querela da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e la contestuale accettazione del Bartolomucci (primo motivo); la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'intervenuta prescrizione del reato (secondo motivo); la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'esclusione della scriminante del diritto di critica (terzo e quarto motivo). 3. Il primo motivo è fondato, rimanendo assorbite le ulteriori censure. Difatti: - la remissione della querela (in data 20 aprile 2023) determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138 - 01); dunque, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l'estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell'art.152 cod. pen.; - «l'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili», senza che operi «la previsione dell'art. 578 cod. proc. pen.» poiché «l'obbligo, previsto in detta norma, per il giudice dell'impugnazione, di decidere ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza di condanna concernenti gli interessi civili, è circoscritto ai casi di declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione» (Sez. 5, n. 19675/2019, cit., che richiama Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti). Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dovendosi porre a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese del procedimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.