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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:T:2020:263
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TO0652_INF

Ordinanza del Presidente del Tribunale dell’11 giugno 2020 – Elevolution - Engenharia / Commissione (causa T‑652/19 R) «Procedimento sommario – Appalti pubblici di lavori – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, 278, 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 28‑31)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società ricorrente – Valutazione riguardo alla situazione del gruppo di appartenenza (Artt. 256, § 1; 278; 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 35, 41‑46)

3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno meramente ipotetico fondato su eventi futuri e incerti – Carattere insufficiente per giustificare l’urgenza – Insussistenza dell’urgenza (Artt. 256, § 1; 278; 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 36, 47‑49, 59, 60) [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE diretta a sospendere l’esecuzione della decisione della Commissione del 12 luglio 2019 con cui la ricorrente è stata esclusa per un periodo di tre anni dalle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione di sovvenzioni finanziate dal Fondo europeo di sviluppo (FES) nell’ambito del regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo ( GU 2015, L 58, pag. 17 ), con ingiunzione di pubblicare sul sito Internet della Commissione l’informazione relativa all’esclusione pronunciata.

Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0652_INF Ordinanza del Presidente del Tribunale dell’11 giugno 2020 – Elevolution - Engenharia / Commissione (causa T‑652/19 R) «Procedimento sommario – Appalti pubblici di lavori – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, 278, 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 28‑31) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società ricorrente – Valutazione riguardo alla situazione del gruppo di appartenenza (Artt. 256, § 1; 278; 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 35, 41‑46) 3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno meramente ipotetico fondato su eventi futuri e incerti – Carattere insufficiente per giustificare l’urgenza – Insussistenza dell’urgenza (Artt. 256, § 1; 278; 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 36, 47‑49, 59, 60) [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE diretta a sospendere l’esecuzione della decisione della Commissione del 12 luglio 2019 con cui la ricorrente è stata esclusa per un periodo di tre anni dalle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione di sovvenzioni finanziate dal Fondo europeo di sviluppo (FES) nell’ambito del regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo ( GU 2015, L 58, pag. 17 ), con ingiunzione di pubblicare sul sito Internet della Commissione l’informazione relativa all’esclusione pronunciata. Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.
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