CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17991/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale delloStato-ricorrente-contropro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controMinistero dello [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Nuoro n. 670/2018 depositato il4/2/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8353/2021Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 17991/2026Data pubblicazione 04/06/20261. L’oggetto del giudizio riguarda l’impugnazione del provvedimento n.cron. 204/2021 del 4/2/2021, comunicato il 16/2/2021, reso dal [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivoproposta dall’Agenzie delle Entrate – Riscossione, revocando altresìun’ordinanza assunta dal giudice designato, con cui era stata autorizzata,nell’ambito del medesimo procedimento di opposizione, la chiamata incausa del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA].2. L’opposizione era stata rivolta nei confronti del decreto con cui il G.d.,in sede di verifica dello stato passivo, aveva parzialmente escluso lepretese creditorie insinuate dall’agente della riscossione, ritenendoleprescritte, in particolare con riferimento all’importo di 2.197.093,39#portato dalla cartella 2017/0028, relativo al recupero di sommeprecedentemente erogate dal Ministero, nonché con riguardo all’importo di132.214,10# preteso con cartelle notificate prima del 2/3/2013.3. Avverso il provvedimento collegiale ex art. 98 l.fall. è stato proposto da[OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi di impugnazione.4. Il fallimento intimato si è costituito con controricorso, rilevandol’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’avverso ricorso.5. È stata, quindi, fissata udienza camerale per il 14/5/2026, in vista dellaquale nessuna delle parti ha depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso proposto si fonda su due motivi di impugnazione, cosìriassunti dalla stessa difesa del ricorrente:1) violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 83 e 182, comma 2,c.p.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cuiil Tribunale di Nuoro ha dichiarato il difetto di legittimazione processuale incapo al difensore, non concedendo termine per la regolarizzazione dellarappresentanza per mancanza di procura speciale;Numero registro generale 8353/2021Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 17991/2026Data pubblicazione 04/06/20262) violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 39 d.lgs. 112/1999, 99,comma 8, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 102 e 106 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale negato la richiestadi integrazione del contraddittorio con l’ente impositore.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in relazione a quantoprevisto dall’art. 360 bis, n. 1) c.p.c.Come osservato da Sez. L, sent. n. 23786 del 21/10/2013 (Rv. 628512 -01), in un caso di appello proposto a nome di una persona giuridica o diun ente (nella specie, l'INPS), deve essere dichiarata l'inammissibilità delgravame, per difetto di idonea procura alle liti, nel caso in cui la stessa siastata rilasciata, in nome e per conto dell'Istituto, da soggetto che siqualifichi come legale rappresentante, specificando di essere "procuratore"dell'appellante come da atto notarile di cui siano indicati gli estremi mache non sia stato prodotto, attesa l'impossibilità di verificare il potererappresentativo del soggetto e di accertare che la rappresentanzaprocessuale non sia conferita disgiuntamente a quella sostanziale; néassume rilievo la mancata eccezione della parte avversaria, dovendo ilgiudice d'appello rilevare d'ufficio la mancata produzione dell'attoabilitante.In linea con detta decisione, si è pure affermato che l'atto introduttivo delprocesso deve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle litie, quindi, di legitimatio ad processum, quando questa sia conferita dasoggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad unadeterminata procura notarile che, tuttavia, non sia stata allegata, così,impedendo le necessarie verifiche. Tale vizio di rappresentanzaprocessuale, qualora non rilevato in via officiosa nella fase di merito, fasorgere in capo alla controparte un onere d'immediata difesa (Sez. 6 - 1,ord. n. 6996 del 11/3/2019).Più recentemente, anche Sez. 5, ord. n. 576 del 15/1/2021 (Rv. 660237 -01) ha stabilito, in tema di rappresentanza processuale, che il principioNumero registro generale 8353/2021Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 17991/2026Data pubblicazione 04/06/2026per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della personagiuridica non ha l'onere di dimostrare tale veste, spettando invece allaparte che ne contesta la sussistenza l'onere di formulare tempestivaeccezione e fornire la relativa prova negativa, si applica anche al caso incui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di personadiversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall'attocostitutivo o dallo statuto, mentre laddove il conferimento dei poterirappresentativi del soggetto che si costituisce nel giudizio di cassazione siaavvenuto con procura notarile, questa deve essere depositata con ilricorso o il controricorso, a pena di inammissibilità (si veda anche Cass. n.20634 del 24/7/2024, relativamente al ricorso di legittimità).Tanto premesso, nel caso di specie appare incontestato, anche alla lucedello stralcio della decisione riportata nello stesso ricorso, nonché del testointegrale del provvedimento impugnato, che la procura alla lite era statarilasciata in favore dell’opponente da un certo sig. [OSCURATO:PERSONA], “a ciòautorizzato per procura speciale autenticata per atto [OSCURATO:PERSONA] luca– Roma repertorio nr 42917 raccolta nr 24415 del 05/07/2017, rilasciatada Agenzia delle Entrate Riscossione, con sede in Roma…”. Il potere dirilascio della procura non era quindi basato su una posizione organizzativao su una carica risultante da uno statuto o da un atto regolamentare,suscettibile di pubblicità, bensì sulla scorta di un’attribuzione speciale, dicarattere negoziale, risultante da un atto notarile che era onere della parteprodurre unitamente all’atto introduttivo del procedimento di opposizioneallo stato passivo. Tanto più che, nella specie, come risulta ancora dalprovvedimento impugnato, senza che al riguardo sia mossa alcunacontestazione, a fronte della tempestiva eccezione del fallimento opposto,vi furono ben due udienze durante le quali l’opponente avrebbe potutosanare tale omissione, senza provvedere però in tal senso, limitandosi poitardivamente a invocare la mancata concessione di un termine ex art. 182c.p.c. Si è infatti osservato che a fronte dell’eccezione della controparte,Numero registro generale 8353/2021Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 17991/2026Data pubblicazione 04/06/2026l'onere di sanatoria del rappresentato sorge immediatamente, nonessendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamenterichiesto, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire(Cass. Sez. U., 4/3/2016, n. 4248).L’onere di produzione della procura speciale notarile da cui il soggetto checonferisce il mandato deriva il proprio potere e che, simmetricamente,vale a fondare lo ius postulandi del legale incaricato, non corrisponde adun vuoto dato puramente formale. A differenza, infatti, dell’ipotesi in cui ilsottoscrittore derivi la propria legittimazione dalla qualità di legalerappresentante dell’ente o da un atto statutario, e quindi da un attosottoposto a forme di pubblicità legale, come tale accessibile ai terzi chene vogliano verificare il fondamento e l’estensione, nel caso delprocuratore speciale si tratta di poter consentire, per una evidenteesigenza di certezza e di garanzia difensiva in capo ai terzi, compreso ilgiudice della lite, di verificare l’estensione del potere rappresentativo delsottoscrittore, in ossequio al principio fondamentale della corrispondenzafra rappresentanza sostanziale e processuale del procuratore ad negotia.Le argomentazioni proposte dal ricorrente non sono tali, pertanto, damodificare il fermo orientamento – sul punto – di questa Corte.3. L’inammissibilità del primo motivo di impugnazione, relativo allaregolarità dell’instaurazione dell’opposizione allo stato passivo di cui èimpugnato il provvedimento definitorio, ha carattere decisivo edassorbente, comportando il venir meno dell’interesse alla decisione delsecondo motivo di ricorso (concernente la richiesta di integrazione delcontraddittorio nel medesimo procedimento).4. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le speseseguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributounificato, se ed in quanto dovuto per legge.Numero registro generale 8353/2021Numero sezionale 2178/2026Numero di raccolta generale 17991/2026Data pubblicazione 04/06/2026 P.Q.MLa Corte, dichiara inammissibile il ricorso;per l’effetto condanna parte ricorrente a rifondere al controricorrente lespese del giudizio di legittimità, che liquida in 18.200 euro (di cui 200euro per anticipazioni), oltre a spese generali, IVA e CPA se dovute, comeper legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1,comma 17, della l. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti peril versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quantodovuto per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio 2026Il Presidente