CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 16205/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERAMOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 7 aprile 2023 il Tribunale di Teramo, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] Lucia, dichiarava la propria incompetenza a pronunciarsi sull'istanza del difensore - avente a oggetto la declaratoria in sede esecutiva dell'estinzione del reato a seguito di rimessione di querela da parte della p.o. e relativa accettazione - e disponeva la trasmissione del fascicolo alla competente Corte di Appello di Campobasso. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Lucia deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 152 cod. pen. e 670- 676 cod. proc. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto avverso decisione non impugnabile, avente ad oggetto la declaratoria di incompetenza, suscettibile di eventuale conflitto negativo. 4. La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., disposizione introdotta dalla legge n.103 del 2017. 5. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente