CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02875/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza del Tribunale di Teramo dell'Il novembre 2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per omesso riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va escluso che lo stato di salute dell'imputato sia di per sé idoneo ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo in quanto, ai fini dell'integrazione dell'esimente dello stato di necessità, accanto alla sussistenza del pericolo attuale del danno grave è necessario che non vi sia altra concreta possibilità di salvezza priva di disvalore penale (Sez. 3, n. 17592 del 12/01/2006, Paoleschi, Rv. 234184; da ultimo cfr. Sez. 4 - , n. 38888 del 13/06/2023, Andreoni, Rv. 285006 - 01). La motivazione della sentenza impugnata è del tutto in linea coi predetti principi, in quanto il ricorrente avrebbe potuto fronteggiare il pericolo di un danno alla sua integrità fisica mediante espedienti alternativi (chiedere aiuto ad amici o familiari oppure richiedere l'intervento del personale sanitario). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembr