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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 21471/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 4/5/2021 della Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] IFATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 c.p. di uno stendibiancheria, sottratto dall'imputato mentre si trovava esposto con altra merce sul marciapiede antistante ad un esercizio commerciale.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante.

Sotto un primo profilo il ricorrente contesta la configurabilità dell'aggravante allorquando, come nel caso di specie, possa ritenersi attivata in maniera sostanzialmente permanente la diretta sorveglianza della merce attraverso un impianto video che consente la visualizzazione costante della medesima, talchè la stessa non potrebbe ritenersi esposta alla pubblica fede.

In secondo luogo sarebbe escluso che l'esposizione del bene sul marciapiede e dunque all'esterno dell'esercizio commerciale sia avvenuto per necessità o consuetudine e men che meno in ragione della sua destinazione.

Di conseguenza immotivatamente ed illegittimamente la Corte territoriale non avrebbe valorizzato la remissione della querela da parte della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Generico e manifestamente infondato è il primo ordine di censure articolate dal ricorrente.

La sentenza ha infatti correttamente richiamato il consolidato principio per cui la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui agart. 625, comma primo, n. 7, c.p. (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157).

Il ricorso ricorrente non ha invece saputo indicare da quali circostanze di fatto dovrebbe dedursi che il sistema di videosorveglianza fosse governato da un operatore addetto a controllare in maniera continuativa le immagini trasmesse dalla telecamera per di più in luogo idoneo a garantire una tempestiva reazione all'azione furtiva, circostanza meramente asserita senza indicare quali specifiche risultanze processuali eventualmente ignorate dai giudici di merito la dimostrerebbero.

Analoghe considerazioni valgono per le residue obiezioni del ricorrente, posto che, come avvenuto nel caso di specie, l'utilizzo di espositori esterni contenenti parte della merce posta in vendita è consuetudine diffusa e radicata nell'esercizio del commercio, con la conseguenza che la descritta collocazione del bene l'ha indubbiamente esposta alla pubblica fede.

Pertanto correttamente è stata ritenuta sussistente l'aggravante contestata, mentre irrilevante rimane l'intervenuta remissione della querela, essendo il reato procedibile d'ufficio.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 8/3/2022 Il Consigliere e -nsore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 4/5/2021 della Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] IFATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 c.p. di uno stendibiancheria, sottratto dall'imputato mentre si trovava esposto con altra merce sul marciapiede antistante ad un esercizio commerciale. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante. Sotto un primo profilo il ricorrente contesta la configurabilità dell'aggravante allorquando, come nel caso di specie, possa ritenersi attivata in maniera sostanzialmente permanente la diretta sorveglianza della merce attraverso un impianto video che consente la visualizzazione costante della medesima, talchè la stessa non potrebbe ritenersi esposta alla pubblica fede. In secondo luogo sarebbe escluso che l'esposizione del bene sul marciapiede e dunque all'esterno dell'esercizio commerciale sia avvenuto per necessità o consuetudine e men che meno in ragione della sua destinazione. Di conseguenza immotivatamente ed illegittimamente la Corte territoriale non avrebbe valorizzato la remissione della querela da parte della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Generico e manifestamente infondato è il primo ordine di censure articolate dal ricorrente. La sentenza ha infatti correttamente richiamato il consolidato principio per cui la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui agart. 625, comma primo, n. 7, c.p. (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157). Il ricorso ricorrente non ha invece saputo indicare da quali circostanze di fatto dovrebbe dedursi che il sistema di videosorveglianza fosse governato da un operatore addetto a controllare in maniera continuativa le immagini trasmesse dalla telecamera per di più in luogo idoneo a garantire una tempestiva reazione all'azione furtiva, circostanza meramente asserita senza indicare quali specifiche risultanze processuali eventualmente ignorate dai giudici di merito la dimostrerebbero. Analoghe considerazioni valgono per le residue obiezioni del ricorrente, posto che, come avvenuto nel caso di specie, l'utilizzo di espositori esterni contenenti parte della merce posta in vendita è consuetudine diffusa e radicata nell'esercizio del commercio, con la conseguenza che la descritta collocazione del bene l'ha indubbiamente esposta alla pubblica fede. Pertanto correttamente è stata ritenuta sussistente l'aggravante contestata, mentre irrilevante rimane l'intervenuta remissione della querela, essendo il reato procedibile d'ufficio. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 8/3/2022 Il Consigliere e -nsore I
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