CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19233/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 13 dicembre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per un reato di tentato furto aggravato in abitazione e, con l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche prevalenti, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], che lamenta la illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla affermazione della sua penale responsabilità, è inammissibile perché generico in quanto meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in fatto ed in diritto con la quale la ricorrente mostra di non volersi confrontare; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i