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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 11596/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del GIP del Tribunale di Como in data 16.4.2021, con la quale è stata disposta la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, disposta il 1.10.2019 nei confronti del Corti in relazione al reato ex art. 186-bis cod. strada.

Il Tribunale, all'esito del periodo di sospensione ed acquisita la relazione conclusiva dell'U.E.P.E., ha ritenuto che il complessivo comportamento del Corti nel corso della prova fosse dimostrativo della mancanza di una reale volontà di emendarsi, disponendo la restituzione degli atti al PM per il prosieguo, trattandosi di messa alla prova disposta nel corso delle indagini preliminari (vedi provvedimento di correzione errore materiale del 27.4.2021, in calce all'ordinanza impugnata).

Il ricorrente deduce violazione di legge, trattandosi di provvedimento emesso senza fissare apposita udienza ex art. 127 cod. proc. pen., come previsto dall'art. 464-octies cod. proc. pen.; nonché per mancanza dei presupposti di cui all'art. 168-quater cod. pen. per la revoca della sospensione.

2. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Come emerge dalla lettura dell'ordinanza impugnata, oltre che dall'iter processuale emergente dall'incartamento, appare chiaro che il Tribunale, nella specie, ha disposto la prosecuzione del procedimento, mediante restituzione degli atti al PM (trattandosi di messa alla prova disposta in sede di indagini preliminari), non a seguito di revoca ex art. 464-octies cod. proc. pen., bensì, nella sostanza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 464-septies cod. proc. pen. (esito della messa alla prova).Il Tribunale, infatti, ha ritenuto di formulare, sulla base di quanto relazionato dagli enti deputati, un giudizio negativo sull'esito della messa alla prova, secondo argomentazioni che non attengono ad ipotesi di revoca di cui all'art. 164-quater cod. pen., quanto piuttosto a valutazioni di merito sulla personalità e possibilità di rieducazione del soggetto interessato, avendo evidenziato che il complessivo comportamento del Corti nel corso della prova "sia dimostrativo della mancanza di una reale volontà di emendarsi".

3. Tale giudizio è pacificamente avvenuto all'esito della messa alla prova, come si evince dal richiamo del Tribunale alla "[OSCURATO:PERSONA]" dell'[OSCURATO:PERSONA], nonché dal fatto che l'ordinanza impugnata è stata adottata a seguito dell'udienza finalizzata alla verifica dell'esito della messa alla prova, secondo l'iter corrispondente a quello delineato dall'art. 464-septies cod. proc. pen., secondo cui il giudice, una volta decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio esecuzione, pronunciando, in caso di esito positivo, la sentenza che estingue il reato e, in caso negativo, disponendo, con ordinanza, la ripresa del processo; che è proprio quanto avvenuto nel caso di specie, al di là dell'erroneo riferimento, in dispositivo, alla revoca della prova piuttosto che all'esito negativo della stessa.

Del resto, è appena il caso di rilevare che ha senso - sul piano logico prima ancora che giuridico - revocare una prova ancora in corso, non certo una prova conclusa, come nella specie.

4. Ne discende che l'ordinanza impugnata, con la quale è stata disposta la ripresa del procedimento (in fase di indagini) nei confronti del ricorrente, per esito negativo della prova, non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma sarà eventualmente appellabile unitamente alla sentenza che definirà il primo grado del giudizio di merito (cfr. Sez. 5, n. 15812 del 17/01/2020, Rv. 279256 - 01).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ma non quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non ravvisandosi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), dovendosi ritenere che alla scelta della parte privata di proporre il ricorso abbia contribuito in maniera decisiva l'inesatta formulazione del dispositivo (mediante l'inesatto utilizzo del termine "revoca") del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 16 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]#re estensore [OSCURATO:PERSONA] PofrtitziittP44iale DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del GIP del Tribunale di Como in data 16.4.2021, con la quale è stata disposta la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, disposta il 1.10.2019 nei confronti del Corti in relazione al reato ex art. 186-bis cod. strada. Il Tribunale, all'esito del periodo di sospensione ed acquisita la relazione conclusiva dell'U.E.P.E., ha ritenuto che il complessivo comportamento del Corti nel corso della prova fosse dimostrativo della mancanza di una reale volontà di emendarsi, disponendo la restituzione degli atti al PM per il prosieguo, trattandosi di messa alla prova disposta nel corso delle indagini preliminari (vedi provvedimento di correzione errore materiale del 27.4.2021, in calce all'ordinanza impugnata). Il ricorrente deduce violazione di legge, trattandosi di provvedimento emesso senza fissare apposita udienza ex art. 127 cod. proc. pen., come previsto dall'art. 464-octies cod. proc. pen.; nonché per mancanza dei presupposti di cui all'art. 168-quater cod. pen. per la revoca della sospensione. 2. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come emerge dalla lettura dell'ordinanza impugnata, oltre che dall'iter processuale emergente dall'incartamento, appare chiaro che il Tribunale, nella specie, ha disposto la prosecuzione del procedimento, mediante restituzione degli atti al PM (trattandosi di messa alla prova disposta in sede di indagini preliminari), non a seguito di revoca ex art. 464-octies cod. proc. pen., bensì, nella sostanza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 464-septies cod. proc. pen. (esito della messa alla prova).Il Tribunale, infatti, ha ritenuto di formulare, sulla base di quanto relazionato dagli enti deputati, un giudizio negativo sull'esito della messa alla prova, secondo argomentazioni che non attengono ad ipotesi di revoca di cui all'art. 164-quater cod. pen., quanto piuttosto a valutazioni di merito sulla personalità e possibilità di rieducazione del soggetto interessato, avendo evidenziato che il complessivo comportamento del Corti nel corso della prova "sia dimostrativo della mancanza di una reale volontà di emendarsi". 3. Tale giudizio è pacificamente avvenuto all'esito della messa alla prova, come si evince dal richiamo del Tribunale alla "[OSCURATO:PERSONA]" dell'[OSCURATO:PERSONA], nonché dal fatto che l'ordinanza impugnata è stata adottata a seguito dell'udienza finalizzata alla verifica dell'esito della messa alla prova, secondo l'iter corrispondente a quello delineato dall'art. 464-septies cod. proc. pen., secondo cui il giudice, una volta decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio esecuzione, pronunciando, in caso di esito positivo, la sentenza che estingue il reato e, in caso negativo, disponendo, con ordinanza, la ripresa del processo; che è proprio quanto avvenuto nel caso di specie, al di là dell'erroneo riferimento, in dispositivo, alla revoca della prova piuttosto che all'esito negativo della stessa. Del resto, è appena il caso di rilevare che ha senso - sul piano logico prima ancora che giuridico - revocare una prova ancora in corso, non certo una prova conclusa, come nella specie. 4. Ne discende che l'ordinanza impugnata, con la quale è stata disposta la ripresa del procedimento (in fase di indagini) nei confronti del ricorrente, per esito negativo della prova, non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma sarà eventualmente appellabile unitamente alla sentenza che definirà il primo grado del giudizio di merito (cfr. Sez. 5, n. 15812 del 17/01/2020, Rv. 279256 - 01). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ma non quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non ravvisandosi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), dovendosi ritenere che alla scelta della parte privata di proporre il ricorso abbia contribuito in maniera decisiva l'inesatta formulazione del dispositivo (mediante l'inesatto utilizzo del termine "revoca") del provvedimento impugnato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]#re estensore [OSCURATO:PERSONA] PofrtitziittP44iale DEPOSITATO
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