CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 25815/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21442/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 5832/2017 depositata il 31/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Dipendenti sanità – inquadramento fascia economica Ds – svolgimento funzioni di coordinamento R.G.N. 21442/2018 Pag.Rilevatoche: 1. con sentenza n. 5832 del 2017, la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione gravata, rigettava il ricorso proposto innanzi al Tribunale di Cassino da [OSCURATO:PERSONA], inteso ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto a percepire l’indennità di coordinamento, parte fissa, prevista dall’art. 10 c.c.n.l. del 2001 ed anche l’inquadramento nel superiore livello Ds, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. b), del c.c.n.l., Comparto sanità del 2004; 2. premetteva la Corte territoriale che il Tribunale di Cassino aveva accolto le domande della lavoratrice sulla base di due argomentazioni: da una parte, dalla documentazione prodotta e dall’esame dei testi, risultava provato lo svolgimento di fatto delle mansioni di coordinamento; dall’altra, in applicazione del comma 7 del sopra citato art. 10, l’Amministrazione aveva manifestato la propria volontà di riconoscere l’indennità di coordinamento anche ai lavoratori rientranti nella categoria C, mediante l’adozione della delibera n. 118 del 2008 a ciò preposta, a nulla rilevando il mancato esperimento della relativa procedura selettiva a causa della successiva sospensione della delibera stessa; 3. ciò detto, dopo aver rigettato l’eccezione di inammissibilità proposta dall’AUSL relativa alla pendenza, tra le stesse parti, di un ulteriore giudizio definito con esito sfavorevole alla Vallone con sentenza n. 3022/2012 della stessa Corte d’appello di Roma, riteneva fondati i restanti motivi di gravame; in primo luogo, assumeva che non potesse riconoscersi il diritto vantato dalla lavoratrice a percepire l’indennità di coordinamento prevista dall’art. 10 del c.c.n.l. del 2001, in quanto il comma 7 di tale articolo rimandava, per la concessione di tale indennità, ad una valutazione aziendalemeramente discrezionale, da effettuarsi in base alla propria situazione organizzativa; riteneva che la deliberazione n. 118 del 2008 non potesse qualificarsi come atto di esercizio di tale potere discrezionale, bensì come una mera ricognizione del personale di categoria C; infatti, l’intera procedura sarebbe stata poi sospesa dalla successiva delibera n. 14 del 2009, impedendo con ciò l’effettivo e compiuto esercizio del potere discrezionale voluto dalla contrattazione collettiva; in secondo luogo, rigettava anche la domanda relativa ad ottenere l’inquadramento nel superiore livello Ds, ritenendo che l’art. 19 del c.c.n.l. del 2004 richiedesse i medesimi requisiti previsti per l’attribuzione dell’indennità di coordinamento; pertanto, il mancato riconoscimento di quel diritto comportava, come precipitato logico, il rigetto della richiesta di inquadramento nella superiore categoria Ds; 4. avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice, affidandolo ad un unico rilievo; R.G.N. 21442/2018 Pag.5. l’Azienda intimata non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. l’unico articolato motivo di ricorso propone quattro differenti censure; 1.1. con la prima di esse la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 10, comma 7, c.c.n.l. del 2001 e l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso exart. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; 1.2. con la seconda denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra leparti ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.; 1.3. con la terza deduce la violazione di legge ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per motivazione apparente ed incoerente sotto il profilo della manifesta ed irriducibile contraddittorietà ed illogicità manifesta; 1.4. infine, assume violate o falsamente applicate le norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con particolare riferimento all’art. 10 c.c.n.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]; assume, in particolare, la ricorrente che, perdare attuazione al comma 7 dell’art. 10 c.c.n.l., l’Azienda aveva proceduto alla nomina nel 2007 di una Commissione bilaterale, composta da parte datoriale e parte sindacale, per stabilire quali dovessero essere i criteri ed i requisiti per riconoscere l’indennità di coordinamento al personale inquadrato nella categoria C; tali criteri erano stati formalmente recepiti dalla deliberazione n. 118 del 2008, la quale, però, era stata sospesa nel 2009; ebbene, la ricorrente afferma che la sospensione della delibera era dovuta a perplessità in merito alla veridicità di talune dichiarazioni inoltrate dal personale dipendente e, dunque, non discendeva da motivi afferenti alla legittimità dei criteri stabiliti a seguito della concertazione sindacale; pertanto, la deliberazione n. 118 ben può integrare gli estremi di un atto di esercizio compiuto ed effettivo del potere discrezionale spettante alla p.a., essendosi già autodeterminata nel senso di procedere, mediante l’individuazione dei criteri richiesti dal co. 7, al conferimento dell ’ indennità di coordinamento; infine, critica la sentenza impugnata nella parte in cui questa ha rigettato la domanda relativa all’inquadramento nella superiore categoria Ds, ritenendo applicabili all’art. 19 c.c.n.l. del 2004 i medesimi requisiti previsti per l’art. 10 c.c.n.l. 2001; assume, in particolare, che l’art. 19, comma 1, lett. b), del c.c.n.l. Comparto sanità del 2004, non richiede lo svolgimento di alcuna procedura selettiva ai fini dell’inquadramento nella fascia Ds, ma solo lo svolgimento delle mansioni di coordinamento prima e dopo il 31.08.2001; R.G.N. 21442/2018 Pag.pertanto, è dall’esito positivo di questo accertamento, pacificamente avvenuto in giudizio, che discende il necessario accoglimento della domanda di inquadramento nel livello superiore proposta dalla lavoratrice; 2. il ricorso è infondato; è pacifico che la ricorrente non possedesse il requisito dell’appartenenza alla categoria D alla data del 31.8.2001; la Vallone, infatti, come si evince dallo stesso ricorso per cassazione, era inquadrata nella categoria C ed il suo inquadramento in D della Sportelli è successivo alla data del 31/8/2001; 3. come è noto il c.c.n.l. 2000-2001, per favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie ha previsto - r avvisando che l ’ insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico, per contenuti di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative attività lavorative, corrisponde a quello della categoria D dei rispettivi profili - la ricollocazione del personale della categoria C nella categoria D; 3.1. l’art. 9, comma 2, del c.c.n.l. ha, in particolare, stabilito che, con decorrenza dal 10 settembre 2001, tutti gli operatori professionali del ruolo sanitario e l’operatore professionale - assistente sociale - del ruolo tecnico assumono la denominazione della categoria D, rispettivamente, di ‘collaboratore professionale sanitario ’ nei profili e discipline già corrispondenti a quella della categoria di provenienza, nonché di ‘collaboratore professionale -assistente sociale’; 3.2. la realizzata unificazione dei dipendenti delle categorie C e D, ha posto il problema sia di distinguere e valorizzare, all’interno del nuovo profilo accorpato, la reale funzione di coordinamento delle attività dei servizi affidati sia di differenziare coloro che, al momento dell’accorpamento, avessero già effettuato determinate funzioni di coordinamento; 3.3. si è pervenuti così a prevedere l’indennità di coordinamento di cui all’art. 10, del c.c.n.l. la cui ratio, come si evince dallo stesso testo della disposizione, è appunto quella di “favorire le modifiche dell’organizzazione del lavoro nonché valorizzare l’autonomia e responsabilità delle professioni”, in seguito al passaggio nella categoria D anche del personale già appartenente alla categoria C; 3.4. la disposizione prevede innanzitutto un sistema ‘a regime’ (una volta superata la fase transitoria) disponendo, al comma 1, che l’indennità in questione è attribuita a “coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed - ove articolata al suo interno - dì pari livello economico, con R.G.N. 21442/2018 Pag.assunzione di responsabilità del proprio operato” e specificando che essa “si compone di una parte fissa ed una variabile” (dunque, ‘a regime’l’incarico, che richiede sempre un atto formale di conferimento, può essere attribuito dalle aziende ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione di criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente cui affidare il coordinamento -v. di recente Cass. 18 maggio 2018, n. 12339 -); 3.5. il secondo e il terzo comma disciplinano la situazione relativa alla ‘prima applicazione’ della norma contrattuale, chiarendo quali sono i presupposti per il riconoscimento dell’indennità nei confronti di coloro che alla data del 10 settembre 2001 svolgessero attività di coordinamento e prevedendo che “l’indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 10 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L. 3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità” e che “l’indennità di cui al comma 2 - s empre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001”; 3.6. sempre in sede di ‘prima applicazione’ del c.c.n.l., ai sensi del comma 7 del medesimo art. 10, al fine di evitare duplicazione di benefici, è stato previsto che l’incarico di coordinamento sia affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del contratto stesso, e sia rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di attribuire l’indennità di coordinamento di cui all’art. 10, comma 1, anche al personale proveniente dalla categoria C (che è la situazione contrattuale che specificamente rileva nel caso in esame) cui sia stato riconosciuto l’espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5; 3.7. nell’ipotesi di ‘prima applicazione’ di cui al comma 2, l ’ indennità compete a tutti i collaboratori professionali sanitari-caposala con reali funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, riconoscendosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento è intrinseca al ruolo del caposala, non essendo necessario un accertamento formale; nel caso di cui al comma 3, invece, l’indennità è riconosciuta anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D ( omissis ), ai quali l ’ azienda avesse conferito analogo incarico di coordinamento alla medesima data o ne avesse riconosciuto R.G.N. 21442/2018 Pag.con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001, affermandosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento non è intrinseca al ruolo dei profili e quindi ha bisogno di essere dimostrata o accertata con atto formale; eguale necessità di un riconoscimento formale è prevista dal comma 7; 3.8. è stato da questa Corte precisato che, ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 10, comma 7 (attribuzione al personale proveniente dalla categoria C), che presuppone il conferimento ‘formale’dell’incarico di coordinamento, si richiede che: a) vi sia traccia documentale di tale incarico; b) l’incarico sia stato assegnato da coloro che hanno il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente; c) lo stesso abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione e gestione del personale (Cass. 21 luglio 2014, n. 16589); così, il conferimento delle funzioni di coordinamento, cui si fa espresso riferimento nell’art. 10, comma 3 del c.c.n.l. sanità del 20 settembre 2001 o la sua verifica con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo della regolamentazione dell’indennità, come indicatori della necessità che di tali mansioni vi sia traccia documentale e che essi siano stati assegnati da coloro che, secondo le linee organizzative dell’ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente (cfr. Cass. 27 aprile 2010, n. 10009) e non necessariamente dagli organi di vertice (Cass. 21 maggio 2014, n. 11199); 3.9. altra disciplina è quella successiva alla prima applicazione, la quale comporta, per effetto dell’art. 19, comma 1, lett. b), del c.c.n.l. 19 aprile 2004, l’inquadramento a livello Ds del personale in categoria D cui già fosse stata riconosciuta l’indennità di coordinamento; per il restante personale, sia che esso risulti transitato in categoria D dalla categoria C per effetto dell’art. 8 del c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia che essogià fosse in categoria D e che, non avendo ottenuto l’indennità di coordinamento, non fosse transitato in categoria Ds, valgono le regole desumibili dall’art. 5, comma 2, c.c.n.i. del 20.9.2001 e dall’art. 19 lett. c) del c.c.n.l. 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità e dipende da criteri stabiliti dalle Aziende con propri specifici atti e da apposite procedure selettive (v. ancora Cass.12339/2018, cit.); 3.10. sempre la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 24 novembre 2017, n. 28087; Cass. 2 agosto 2016, n. 16088; Cass. 26 luglio 2016, n. 15444) ha affermato che l’attribuzione al personale proveniente (come nel caso in questione) dalla categoria C dell’indennità di coordinamento, ai sensi dell’art. 7, comma 10, del c.c.n.l. di settore, richiede una valutazione aziendale in ragione della propria situazione organizzativa, non sussistendo, in fase di prima applicazione del contratto collettivo, per il personale proveniente dalla categoria C, un automatismo tra indennità di coordinamento e svolgimento della funzione di coordinamento; R.G.N. 21442/2018 Pag.3.11. si è inoltre affermato (v. Cass. 22 settembre 2015, n. 18679 che richiama, tra l’altro, Cass. 8 novembre 2013, n. 25198 e Cass. n. 10009/2010 cit.) che l’attivitàdi coordinamento deve avere ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, e che requisito imprescindibile per il diritto a detta indennità è, dunque, il coordinamento anche del personale; 4. nella specie, la ricorrente (prima inquadrata in C, poi transitata in D dopo il 31/8/2001) in realtà genericamente contesta la conformazione agli indicati principi da parte della Corte territoriale limitandosi a rivendicare l’automatismo del passaggio alla categoria Ds, previsto però, come specificato al punto sub 3.9 che precede, solo per il personale in categoria D cui già fosse stata riconosciuta l’indennità di coordinamento; 5. orbene, come già evidenziato, risulta dalla sentenza impugnata (v. pag. 4) che non vi era stato alcun formale riconoscimento delle funzioni di coordinamento (come richiesto dalla disposizione pattizia) ma solo una ricognizione del personale di categoria C che certo non poteva surrogare quell’esercizio di discrezionalità posto a base della valutazione aziendale di cui si è detto; 6. ciò, evidentemente, ha precluso l’inserimento della Vallone nell’ambito dei beneficiari dell’indennità di coordinamento che, secondo il regime di ‘prima applicazione’ di cui si è detto, differenziava il personale confluito nella categoria D (non essendo la predetta inquadrata nella categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, né rientrando la medesima nell’ambito del personale proveniente dalla categoria C cui fosse stato riconosciuto con atto formale l’espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5); 7. per quanto sopra evidenziato, dunque, l’attribuzione dell’indennità in sede di prima applicazione, non dipende infatti da “criteri” selettivi del personale, ma dall’esistenza di una valutazione specifica sull’assetto organizzativo alla data del 31.8.2001; le difese di cui al motivo di ricorso, fanno invece riferimento alla fissazione di “criteri” asseritamente limitativi della discrezionalità aziendale, che nulla hanno a che vedere con quel riconoscimento al personale, già di categoria C, in sede di “prima applicazione”; potrebbe, semmai, porsi la questione quelle determinazioni ASL, poi sospese, abbiano individuato criteri di riconoscimento dell’indennità di coordinamento, nella fase successiva alla prima applicazione, che possano reputarsi vincolanti al fine del (sempre successivo) riconoscimento di quell’indennità, ai sensi dei citati art. 5, comma 2, c.c.n.i. del 20.9.2001 e art. 19 lett. c) del C.C.N.L. 19 aprile 2004; resta, però, sempre necessaria, anche nella fase a regime, la ricorrenza di specifici requisiti di anzianità e la rispondenza a quei criteri fissati dall’Azienda (Cass. 18 maggio R.G.N. 21442/2018 Pag.2018, n. 12339; Cass. 8 giugno 2021, n. 15955), ovverosia di elementi tutti di cui non vi è traccia nel motivo; senza dire, sempre quanto al riconoscimento dell’indennità ex art. 10 c.c.n.l. nel sistema ‘a regime’, che nulla è detto con riguardo alla intervenuta regolare istituzione delle posizioni di coordinamento essendo il ricorso più che altro incentrato sullo svolgimento, in fatto, di una attività di coordinamento in modo prevalente e continuativo e sulla rilevanza della stessa ai fini dell’indennità de quo; né era attribuibile alla Vallone il passaggio automatico in Ds (si veda Cass. n. 11486/2015 secondo cui “presupposto necessario per il conseguimento del superiore livello retributivo Ds non è solo lo svolgimento di ‘reali funzioni di coordinamento’indicato dai commi 2 e 3 dell’art. 10 cit. ma anche il connesso requisito dell’appartenenza alla categoria D alla data del 31 agosto 2001”) ricadendo la fattispecie nell’ambito delle regole desumibili dall’art. 5, comma 2, c.c.n.i. del 20 settembre 2001 e dall’art. 19 lett. c) del c.c.n.l. 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità e dipende da criteri stabiliti dalle Aziende con propri specifici atti e da apposite procedure selettive; 8. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto; 9. nulla va disposto in ordine alle spese non avendo l’Azienda intimata svolto attività difensiva; 10. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della suss