CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27412/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è destinatario di un mandato d'arresto europeo. La relativa procedura è attualmente in corso dinanzi alla Corte di appello di Torino e, nell'ambito della stessa, egli è sottoposto agli arresti domiciliari. Con l'ordinanza impugnata, quella Corte ha respinto la sua istanza di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo degli arresti per svolgere attività lavorativa, rilevando che: non sono mutate le condizioni che avevano reso necessaria l'applicazione della misura cautelare; l'autorizzazione richiesta, per tipo di attività lavorativa e per ampiezza oraria, finirebbe per frustrare le possibilità di controllo; non risultano dimostrate le condizioni di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., necessarie per l'autorizzazione. 2. Impugna tale decisione l'interessato, con atto del proprio difensore, denunciando la violazione dell'art. 9, legge 22 aprile 2005, n. 69, in quanto l'ordinanza non avrebbe formulato il giudizio prognostico verificabile sul rischio di sottrazione del consegnando, che dev'essere ancorato ad obiettivi elementi concreti della vita di costui ed è necessario perché il pericolo di fuga possa dirsi concreto ed attuale (si cita, a sostegno, Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Surdu, Rv. 285178). La Corte d'appello, a tal fine, non avrebbe tenuto conto di elementi non conciliabili con tale pericolo di fuga, quali la residenza ed il domicilio in Italia del consegnando e l'esercizio, da parte dello stesso, di attività lavorativa di volontariato nell'àmbito di una misura alternativa alla detenzione, in corso nei suoi confronti per altra causa. 3. L'impugnazione non è ammissibile. Anzitutto, al di là dell'enunciazione formale, la difesa ricorrente non lamenta una violazione di legge, ma si duole piuttosto della motivazione sulla base della quale i giudici d'appello hanno escluso l'esistenza dei presupposti normativi per il rilascio dell'autorizzazione richiesta: vizio dell'atto, questo, semmai esistente, che comunque non può essere dedotto con ricorso per cassazione, essendo quest'ultimo consentito soltanto per violazione di legge, in ragione del combinato disposto degli artt. 9, comma 7, legge n. 69 del 2005, e 719, cod. proc. pen.. In secondo luogo, il motivo di ricorso è generico, perché non replica agli argomenti utilizzati dalla Corte per respingere l'istanza: permanenza delle già ravvisate esigenze cautelari giustificative della restrizione, elusione delle stesse in conseguenza del tipo e degli orari dell'attività lavorativa oggetto della richiesta, assenza della necessità per l'interessato di provvedere ad indispensabili esigenze di vita o di una sua condizione di assoluta indigenza. Da ultimo, è manifestamente infondata, sul piano logico, la deduzione per cui il pericolo di fuga del consegnando sarebbe escluso essenzialmente dal fatto che egli svolga in Italia un lavoro: si tratta, infatti, solo di un'attività di volontariato, oggetto di una prescrizione di una misura alternativa alla detenzione, non potendo perciò ragionevolmente reputarsi sintomatica di un effettivo interesse di costui a non allontanarsi dal territorio dello Stato.4. All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così