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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 43690/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 09/12/2021 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 03/02/2021 del G.i.p. del Tribunale di Biella, che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita.

Deduce:

1.1. "Si lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., la mancanza di motivazione in ordine alla condanna dell'imputato al reato a lui ascritto o, in via alternativa, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

C) c.p.p., in riferimento all'art. 125 comma 3, la nullità della sentenza d'appello per assenza di motivazione sul punto.

Si lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla condanna dell'imputato in ordine al reato a lui contestato".

Secondo il ricorrente "dall'istruttoria dibattimentale non sono emersi elementi tali da poter sostenere la penale responsabilità dell'imputato in relazione al fatto contestatogli nel capo d'imputazione".

Si denuncia anche l'apparenza della motivazione.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché si esaurisce in una eminentemente generica affermazione di erroneità e di apoditticità della motivazione del tutto priva di censure alla sentenza impugnata.

L'unico elemento evidenziato è l'insussistenza di riscontri oggettivi alla mancanza di alcuni beni.

Tanto, però, è una mera -quanto assertiva- affermazione che afferisce al merito della vicenda in esame e non riguarda vizi scrutinabili in sede di legittimità.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 09/12/2021 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 03/02/2021 del G.i.p. del Tribunale di Biella, che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita. Deduce: 1.1. "Si lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., la mancanza di motivazione in ordine alla condanna dell'imputato al reato a lui ascritto o, in via alternativa, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. C) c.p.p., in riferimento all'art. 125 comma 3, la nullità della sentenza d'appello per assenza di motivazione sul punto. Si lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla condanna dell'imputato in ordine al reato a lui contestato". Secondo il ricorrente "dall'istruttoria dibattimentale non sono emersi elementi tali da poter sostenere la penale responsabilità dell'imputato in relazione al fatto contestatogli nel capo d'imputazione". Si denuncia anche l'apparenza della motivazione. 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché si esaurisce in una eminentemente generica affermazione di erroneità e di apoditticità della motivazione del tutto priva di censure alla sentenza impugnata. L'unico elemento evidenziato è l'insussistenza di riscontri oggettivi alla mancanza di alcuni beni. Tanto, però, è una mera -quanto assertiva- affermazione che afferisce al merito della vicenda in esame e non riguarda vizi scrutinabili in sede di legittimità. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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