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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2025

Cassazione n. 26858/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 324/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 6753/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte d'assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in preambolo la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato quella emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 21 settembre 2020, nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], imputato del triplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva dichiarato l’imputato responsabile dei delitti ascrittigli, riuniti in continuazione, e – riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 416-bis 1., terzo comma, cod. pen. e computata la diminuente del rito – lo aveva condannato alla pena di venti anni di reclusione, oltre alle pene accessorie, alla misura di sicurezza della libertà vigilata e al pagamento delle spese processuali.

La Corte territoriale, su appello dell'imputato, ha confermato la sentenza, ribadendo la congruità del trattamento sanzionatorio, anche con riferimento agli aumenti per continuazione, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il quantum di riduzione per l'attenuante della dissociazione attuosa, infine l’applicazione della misura di sicurezza.

2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza, articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 416-bis 1., terzo comma, cod. pen. e correlato vizio di motivazione, in punto di ribadita applicazione della diminuzione per detta attenuante non nella sua massima estensione.

La Corte di assise di appello sarebbe incorsa in un evidente errore di diritto poiché, ai fini della sussistenza dell'attenuante de qua, la stessa disposizione normativa impone di valutare il presupposto della dissociazione e l'integrale confessione del fatto da parte dell’imputato, senza che su ciò possa incidere negativamente la circostanza che eventuali ammissioni possano essere dipese dalla qualità degli elementi probatori già emersi sul fatto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26858/2025 Roma, lì, 22/07/2025 proprio, piuttosto che da una spontanea revisione critica del proprio operato.

Ciò – chiarisce il ricorrente – perché la norma è sottesa a valorizzare il fatto dissociativo obiettivo e non le sottostanti motivazioni.

Del resto, si osserva nel ricorso, è la stessa Corte di assise di appello che ha ammesso di volersi discostare dalla giurisprudenza che ricollega l’incidenza del beneficio premiale di cui si tratta esclusivamente alla diretta e obiettiva utilità del contributo fornito.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Secondo il ricorrente il Giudice di secondo grado avrebbe reso una motivazione apparente, limitandosi a fondare il diniego sull’assenza di elementi diversi da quelli che hanno determinato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 416-bis, terzo comma, cod. pen. e trascurando di considerare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ampiamente citata nel ricorso, secondo cui le circostanze attenuanti generiche possono convivere con le circostanze attenuanti comuni e certamente anche con quella della collaborazione, elementi invece esistenti e da ravvisarsi nella personalità del ricorrente, nella scelta di rescindere i legami con il proprio passato criminale.

2.3. Il terzo motivo attinge la motivazione, del pari ritenuta del tutto carente, sull'entità dell'aumento irrogato ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. per i due omicidi.

La stringata motivazione del Giudice di appello non renderebbe ragione dei parametri sulla scorta dei quali è stato ritenuto congruo l'aumento di un anno di reclusione per ciascuno degli ulteriori reati.

2.4. Con il quarto motivo articola censure in merito all'applicazione della misura della sicurezza della liberà vigilata per la durata di tre anni, che il Giudice di appello avrebbe confermato, pur se disposta senza alcuna valutazione della attuale pericolosità dell'imputato e, anzi, trascurando di considerare indici della sua assenza, quali la prestata collaborazione e la conseguente frattura rispetto al proprio passato criminale.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], anche riportandosi alla memoria scritta depositata in data 8 aprile 2025, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le doglianze articolate nel ricorso non superano il vaglio di ammissibilità sotto più profili.

In primo luogo, tutti i motivi di ricorso sono non consentiti, poiché costituenti mera riproposizione di doglianze prospettate in sede di appello e adeguatamente confutate dalla Corte territoriale.

È, invero, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -

2. Ciò posto, trascorrendo allo scrutinio del primo e secondo motivo che possono trattarsi congiuntamente attesa la connessione logica delle censure, deve inoltre ricordarsi che le determinazioni del giudice di merito a proposito della concessione delle circostanze attenuanti generiche (e più in generale alla dosimetria della pena) sono insindacabili in cassazione, ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

2.1. Nel caso che ci occupa, il Giudice di secondo grado ha ben spiegato (p. 9) le ragioni per le quali ha ritenuto di condividere il diniego da parte del Giudice per le indagini preliminari delle circostanze attenuanti generiche, giustificato: i) dalla gravità dei fatti, desumibile dalle efferate modalità esecutive dei delitti e dall'abiezione dei motivi che li hanno caratterizzati; ii) dalla capacità criminale dell'imputato, partecipe di una spietata organizzazione camorristica e autore confesso di innumerevoli fatti sangue; iii) dalla sua allarmante biografia giudiziaria, costellata da condanne per reati gravissimi contro la persona e il patrimonio.

La Corte di assise di appello non ha mancato di evidenziare come non colga nel segno la critica – pedissequamente riprodotta nel ricorso per cassazione – riguardante la valorizzazione di precedenti condanne risalenti nel tempo poiché, nella valutazione prodromica alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, non può non tenersi conto della condotta successiva ai fatti per cui è condanna, commessi nell'anno 1982, contraddistinta dalla partecipazione negli anni 2000 e 2007 ad altri episodi omicidiari e, dunque, indicativi di una pericolosità rimasta intatta nel tempo e che non appare scemata in modo apprezzabile a seguito della collaborazione della giustizia, intrapresa dopo l'arresto del 2008.

Quanto, poi, all'atteggiarsi dei rapporti tra l'art. 62-bis cod. pen. e l'art. 416-bis 1., terzo comma, cod. pen., è principio consolidato quello secondo cui «In tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e la concessione della attenuante di cui all'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti.

Le prime, dunque, non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda.

Invero, mentre l'art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta post delictum, ecc.), quegli elementi che possono suggerire l'opportunità di attenuare la pena edittale, l'attenuante di cui all'art. 8 legge 12 luglio 1991 n. 203 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini e dell’attività dallo stesso posta in essere allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa» (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111;Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Sapienza, Rv. 258958; Sez. 1, n. 14527 del 03/02/2006, Cariolo, Rv. 233938; Sez. 1, n. 2137 del 05/11/1998, dep. 1999, Favoloro, Rv. 212531).

Occorre, quindi, ribadire il principio secondo cui non è consentito utilizzare gli elementi posti a fondamento dell'attenuante della dissociazione attuosa per giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche in modo automatico, perché tale soluzione comporterebbe un'inammissibile valorizzazione dei medesimi elementi, con riferimento alla posizione dell'imputato, effettuata in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 7184 del 15/11/2022, dep. 2023, Prestieri, Rv. 284374; Sez. 3, n. 10084 del 21/11/2019, dep. 2020, Solarino, RV 278535; Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258136; Sez. 5, n. 34574 del 13/07/2010, Russo, Rv. 248176).

Nel caso di specie, il Giudice d'appello ha fatto buon governo dei suindicati principi e la motivazione posta a fondamento della conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche è senz'altro da ritenersi adeguata, poiché – confrontandosi con le censure contenute nell'appello – ha evidenziato che non si ravvisavano ragioni, evincibili dagli atti ovvero allegate dalla difesa, a sostegno di tale riconoscimento che non fossero già assorbite nella concessione della diminuente della collaborazione.

Non è dunque contraddittoria ovvero manifestamente illogico l'avere la Corte di assise di appello ritenuto l'atteggiamento collaborativo di Auriemma assorbito nella valutazione sulla ravvisabilità dell'attenuante speciale.

2.2. Con pari coerenza e con argomenti corretti e adeguati, la Corte territoriale ha confermato la decisione del primo giudice di non applicare nella misura massima la riduzione per la collaborazione, in ragione del fatto che il contributo collaborativo del ricorrente non ha costituito la prova esclusiva.

L'assunto non è manifestamente illogico, atteso che la motivazione reiettiva non disconosce l'utilità del contributo di Auriemma, ma indica la presenza di concorrenti prove autonome del fatto sul quale esso è intervenuto.

Non può essere sul punto opposto - come vorrebbe il ricorrente – il principio di diritto per il quale «la circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato, ovvero alle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione» (Sez. 2, n. 34148 del 05/05/2015, D'Andrea, Rv. 264529; Sez. 2, n. 32645 del 18/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256789).

Invero, com’è stato condivisibilmente osservato da questa Corte, il fatto stesso che per la speciale attenuante sia stabilita un'ampia forbice edittale significa «che il giudice ha il potere discrezione di individuare, alla presenza di una collaborazione meritevole dell'applicazione dell'attenuante, una pena che non coincida con la massima riduzione e che a tal fine possa pendere in considerazione qualsiasi indice tra quelli che l'art. 133 cod. pen. annovera per delineare la cornice normativa entro cui può essere esercitato il potere discrezionale di commisurazione della pena» (Sez. 1, n. 35804 del 05/06/2023, Capasso, n.m.).

3. Del pari inammissibile è il terzo motivo,con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in punto di eccessività dell’aumento, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., per i reati- satellite.

La difesa, pur senza indicarlo espressamente, invoca il principio espresso da Sez.

U n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269.

E, tuttavia, se è vero che il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez.

U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216), è altrettanto innegabile – come precisato nella sentenza Sez.

U. Pizzone, citata – che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene».

Ciò che non è accaduto nel caso che ci occupa; anzi, il Giudice di appello ha motivatamente posto in risalto (p. 12) la congruità dell'aumento di cinque anni per ciascuno dei due omicidi, «considerato l'elevato disvalore dei fatti unificati (premeditazione, motivi abietti, feroci modalità esecutive»).

4. Anche l'ultimo motivo di ricorso è a-specifico. [OSCURATO:PERSONA] di appello (p. 12 e 13) ha adeguatamente motivato le ragioni alla cui stregua ha ritenuto acclarata in concreto l'attuale pericolosità sociale del condannato, sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza alcun automatismo, in pieno ossequio al principio espresso da questa Corte – che qui si condivide e ribadisce – secondo cui « In tema di misure di sicurezza, a seguito della modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice» (Sez. 1, n. 2875 del 12/12/2023, dep. 2024, Chianese, Rv. 285810 - 01).

Si tratta di motivazione che resiste alle censure generiche e reiterative contenute nel ricorso.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 06/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 324/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 6753/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte d'assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato quella emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 21 settembre 2020, nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], imputato del triplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva dichiarato l’imputato responsabile dei delitti ascrittigli, riuniti in continuazione, e – riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 416-bis 1., terzo comma, cod. pen. e computata la diminuente del rito – lo aveva condannato alla pena di venti anni di reclusione, oltre alle pene accessorie, alla misura di sicurezza della libertà vigilata e al pagamento delle spese processuali. La Corte territoriale, su appello dell'imputato, ha confermato la sentenza, ribadendo la congruità del trattamento sanzionatorio, anche con riferimento agli aumenti per continuazione, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il quantum di riduzione per l'attenuante della dissociazione attuosa, infine l’applicazione della misura di sicurezza. 2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 416-bis 1., terzo comma, cod. pen. e correlato vizio di motivazione, in punto di ribadita applicazione della diminuzione per detta attenuante non nella sua massima estensione. La Corte di assise di appello sarebbe incorsa in un evidente errore di diritto poiché, ai fini della sussistenza dell'attenuante de qua, la stessa disposizione normativa impone di valutare il presupposto della dissociazione e l'integrale confessione del fatto da parte dell’imputato, senza che su ciò possa incidere negativamente la circostanza che eventuali ammissioni possano essere dipese dalla qualità degli elementi probatori già emersi sul fatto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26858/2025 Roma, lì, 22/07/2025 proprio, piuttosto che da una spontanea revisione critica del proprio operato. Ciò – chiarisce il ricorrente – perché la norma è sottesa a valorizzare il fatto dissociativo obiettivo e non le sottostanti motivazioni. Del resto, si osserva nel ricorso, è la stessa Corte di assise di appello che ha ammesso di volersi discostare dalla giurisprudenza che ricollega l’incidenza del beneficio premiale di cui si tratta esclusivamente alla diretta e obiettiva utilità del contributo fornito. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche. Secondo il ricorrente il Giudice di secondo grado avrebbe reso una motivazione apparente, limitandosi a fondare il diniego sull’assenza di elementi diversi da quelli che hanno determinato il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 416-bis, terzo comma, cod. pen. e trascurando di considerare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ampiamente citata nel ricorso, secondo cui le circostanze attenuanti generiche possono convivere con le circostanze attenuanti comuni e certamente anche con quella della collaborazione, elementi invece esistenti e da ravvisarsi nella personalità del ricorrente, nella scelta di rescindere i legami con il proprio passato criminale. 2.3. Il terzo motivo attinge la motivazione, del pari ritenuta del tutto carente, sull'entità dell'aumento irrogato ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. per i due omicidi. La stringata motivazione del Giudice di appello non renderebbe ragione dei parametri sulla scorta dei quali è stato ritenuto congruo l'aumento di un anno di reclusione per ciascuno degli ulteriori reati. 2.4. Con il quarto motivo articola censure in merito all'applicazione della misura della sicurezza della liberà vigilata per la durata di tre anni, che il Giudice di appello avrebbe confermato, pur se disposta senza alcuna valutazione della attuale pericolosità dell'imputato e, anzi, trascurando di considerare indici della sua assenza, quali la prestata collaborazione e la conseguente frattura rispetto al proprio passato criminale. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], anche riportandosi alla memoria scritta depositata in data 8 aprile 2025, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze articolate nel ricorso non superano il vaglio di ammissibilità sotto più profili. In primo luogo, tutti i motivi di ricorso sono non consentiti, poiché costituenti mera riproposizione di doglianze prospettate in sede di appello e adeguatamente confutate dalla Corte territoriale. È, invero, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 2. Ciò posto, trascorrendo allo scrutinio del primo e secondo motivo che possono trattarsi congiuntamente attesa la connessione logica delle censure, deve inoltre ricordarsi che le determinazioni del giudice di merito a proposito della concessione delle circostanze attenuanti generiche (e più in generale alla dosimetria della pena) sono insindacabili in cassazione, ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum. 2.1. Nel caso che ci occupa, il Giudice di secondo grado ha ben spiegato (p. 9) le ragioni per le quali ha ritenuto di condividere il diniego da parte del Giudice per le indagini preliminari delle circostanze attenuanti generiche, giustificato: i) dalla gravità dei fatti, desumibile dalle efferate modalità esecutive dei delitti e dall'abiezione dei motivi che li hanno caratterizzati; ii) dalla capacità criminale dell'imputato, partecipe di una spietata organizzazione camorristica e autore confesso di innumerevoli fatti sangue; iii) dalla sua allarmante biografia giudiziaria, costellata da condanne per reati gravissimi contro la persona e il patrimonio. La Corte di assise di appello non ha mancato di evidenziare come non colga nel segno la critica – pedissequamente riprodotta nel ricorso per cassazione – riguardante la valorizzazione di precedenti condanne risalenti nel tempo poiché, nella valutazione prodromica alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, non può non tenersi conto della condotta successiva ai fatti per cui è condanna, commessi nell'anno 1982, contraddistinta dalla partecipazione negli anni 2000 e 2007 ad altri episodi omicidiari e, dunque, indicativi di una pericolosità rimasta intatta nel tempo e che non appare scemata in modo apprezzabile a seguito della collaborazione della giustizia, intrapresa dopo l'arresto del 2008. Quanto, poi, all'atteggiarsi dei rapporti tra l'art. 62-bis cod. pen. e l'art. 416-bis 1., terzo comma, cod. pen., è principio consolidato quello secondo cui «In tema di reati di criminalità organizzata, la concessione delle attenuanti generiche e la concessione della attenuante di cui all'art. 8 del d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti. Le prime, dunque, non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda. Invero, mentre l'art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta post delictum, ecc.), quegli elementi che possono suggerire l'opportunità di attenuare la pena edittale, l'attenuante di cui all'art. 8 legge 12 luglio 1991 n. 203 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini e dell’attività dallo stesso posta in essere allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa» (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111;Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Sapienza, Rv. 258958; Sez. 1, n. 14527 del 03/02/2006, Cariolo, Rv. 233938; Sez. 1, n. 2137 del 05/11/1998, dep. 1999, Favoloro, Rv. 212531). Occorre, quindi, ribadire il principio secondo cui non è consentito utilizzare gli elementi posti a fondamento dell'attenuante della dissociazione attuosa per giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche in modo automatico, perché tale soluzione comporterebbe un'inammissibile valorizzazione dei medesimi elementi, con riferimento alla posizione dell'imputato, effettuata in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 7184 del 15/11/2022, dep. 2023, Prestieri, Rv. 284374; Sez. 3, n. 10084 del 21/11/2019, dep. 2020, Solarino, RV 278535; Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258136; Sez. 5, n. 34574 del 13/07/2010, Russo, Rv. 248176). Nel caso di specie, il Giudice d'appello ha fatto buon governo dei suindicati principi e la motivazione posta a fondamento della conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche è senz'altro da ritenersi adeguata, poiché – confrontandosi con le censure contenute nell'appello – ha evidenziato che non si ravvisavano ragioni, evincibili dagli atti ovvero allegate dalla difesa, a sostegno di tale riconoscimento che non fossero già assorbite nella concessione della diminuente della collaborazione. Non è dunque contraddittoria ovvero manifestamente illogico l'avere la Corte di assise di appello ritenuto l'atteggiamento collaborativo di Auriemma assorbito nella valutazione sulla ravvisabilità dell'attenuante speciale. 2.2. Con pari coerenza e con argomenti corretti e adeguati, la Corte territoriale ha confermato la decisione del primo giudice di non applicare nella misura massima la riduzione per la collaborazione, in ragione del fatto che il contributo collaborativo del ricorrente non ha costituito la prova esclusiva. L'assunto non è manifestamente illogico, atteso che la motivazione reiettiva non disconosce l'utilità del contributo di Auriemma, ma indica la presenza di concorrenti prove autonome del fatto sul quale esso è intervenuto. Non può essere sul punto opposto - come vorrebbe il ricorrente – il principio di diritto per il quale «la circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato, ovvero alle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione» (Sez. 2, n. 34148 del 05/05/2015, D'Andrea, Rv. 264529; Sez. 2, n. 32645 del 18/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256789). Invero, com’è stato condivisibilmente osservato da questa Corte, il fatto stesso che per la speciale attenuante sia stabilita un'ampia forbice edittale significa «che il giudice ha il potere discrezione di individuare, alla presenza di una collaborazione meritevole dell'applicazione dell'attenuante, una pena che non coincida con la massima riduzione e che a tal fine possa pendere in considerazione qualsiasi indice tra quelli che l'art. 133 cod. pen. annovera per delineare la cornice normativa entro cui può essere esercitato il potere discrezionale di commisurazione della pena» (Sez. 1, n. 35804 del 05/06/2023, Capasso, n.m.). 3. Del pari inammissibile è il terzo motivo,con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in punto di eccessività dell’aumento, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., per i reati- satellite. La difesa, pur senza indicarlo espressamente, invoca il principio espresso da Sez. U n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269. E, tuttavia, se è vero che il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216), è altrettanto innegabile – come precisato nella sentenza Sez. U. Pizzone, citata – che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene». Ciò che non è accaduto nel caso che ci occupa; anzi, il Giudice di appello ha motivatamente posto in risalto (p. 12) la congruità dell'aumento di cinque anni per ciascuno dei due omicidi, «considerato l'elevato disvalore dei fatti unificati (premeditazione, motivi abietti, feroci modalità esecutive»). 4. Anche l'ultimo motivo di ricorso è a-specifico. [OSCURATO:PERSONA] di appello (p. 12 e 13) ha adeguatamente motivato le ragioni alla cui stregua ha ritenuto acclarata in concreto l'attuale pericolosità sociale del condannato, sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza alcun automatismo, in pieno ossequio al principio espresso da questa Corte – che qui si condivide e ribadisce – secondo cui « In tema di misure di sicurezza, a seguito della modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice» (Sez. 1, n. 2875 del 12/12/2023, dep. 2024, Chianese, Rv. 285810 - 01). Si tratta di motivazione che resiste alle censure generiche e reiterative contenute nel ricorso. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26858/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris