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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 novembre 2024

Cassazione n. 17937/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1463/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in VERONA - DOM. [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.2021/2024 depositata il 19/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva; P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 10 . 6 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1463/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in VERONA - DOM. [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.2021/2024 depositata il 19/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., seguono la soccombenza, mentre non è a farsi luogo a pronuncia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva; P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 10 . 6 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorren
Decreto Cassazione n. 17937/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris