CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26299/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 79) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] — con ulteriore deposito di memoria scritta — avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, oltre al trattamento sanzionatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno compiutamente accertato e argomentato in ordine alla responsabilità del prevenuto per l'illecita detenzione di un quantitativo complessivo di gr. 142 di hashish, dai quali erano ricavabili oltre 1.700 dosi; fatto rispetto al quale il prevenuto non ha saputo indicare né il luogo, né la persona da cui aveva comprato la droga, accennando ad un prezzo di acquisto (300 euro) reputato -non illogicamente- irrisorio rispetto al valore di mercato ed incompatibile con il lavoro nei campi svolto dall'imputato; tutti elementi dai quali i giudicanti hanno logicamente desunto la destinazione allo spaccio della droga. Quanto alla qualificazione del fatto, i giudici di merito hanno motivatamente escluso l'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, avuto riguardo al dato ponderale e al rilevante principio attivo, pari a 42,73 grammi. Infine, l'applicazione della recidiva ha trovato logica argomentazione nella condizione personale dell'imputato, privo di casa e di fissa attività lavorativa, idonea a dimostrare, in uno con il precedente penale a carico, pur non specifico, l'aumentata pericolosità sociale del prevenuto e la sua rinnovata capacità a delinquere. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co