CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 22604/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 1687/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - Oggetto: notifica a mezzo posta – prova dell’esito Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 3185/15/20 depositata in data 10/06/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avvero la cartella di pagamento notificatogli per imposte riferite all’anno 2005, derivanti dalla precedente notifica di avviso di accertamento divenuto definitivo in quanto non impugnato nei termini; - la CTP accoglieva il ricorso ritenendo, come eccepito del contribuente, non regolare la notifica dell’atto presupposto alla cartella de qua; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello ritenendo non provata la conoscenza effettiva dell’atto in capo al destinatario stante l’incertezza in ordine al ritiro del medesimo, non risultando sufficiente la copia della busta contente l’avviso di accertamento a dar prova della avvenuta consegna del plico; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo e illustrato da memoria; il contribuente è rimasto intimato; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: - va premesso che parte ricorrente ha depositato copia dell’avviso di ricevimento riferito alla notifica del ricorso per cassazione; conseguentemente, superato il profilo dell’inammissibilità dell’impugnazione che ha formato oggetto della proposta del Consigliere Relatore, il Collegio può procedere all’esame dei motivi di ricorso; - l’unico motivo dedotto censura la pronuncia impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 8 della L. n. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] 890 del 1982 e del d.M. 1 ottobre 2008 in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere la CTR catenese erroneamente applicato al caso di specie le disposizioni in materia di notifica di atti a mezzo posta trattandosi di notifica c.d. “diretta” operata dall’Ufficio per mezzo del servizio postale; -il motivo è inammissibile; -invero, non risulta, dalla sentenza impugnata, che sia stato prodotto l’avviso di ricevimento illustrativo e comprovante il procedimento di notifica, come correttamente ha accertato in fatto la CTR; tale documento peraltro neppure risulta essere stato prodotto in questa sede di Legittimità; - a fronte di tal e accertamento del giudice dell’appello, la censura risulta priva di collegamento con la ratio decidendi, limitandosi essa censura a sostenere la regolarità del procedimento notificatorio le risultanze del quale, però, non possono desumersi unicamente dal plico o dalla busta contenente l’avviso di accertamento impugnato, prodotto in giudizio; -pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione dell’intimato; - r ilevato che risulta socco mbente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n.1778 del 2016). P.Q.M. dichia