CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27157/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/4/2022 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 aprile 2022 la Corte d'appello di Bari ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 18 novembre 2021 con la quale il Tribunale di Bari, a seguito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di due anni di reclusione e 6.000,00 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per avere detenuto presso la sua abitazione e a fine di spaccio 69,9 grammi di hashish, corrispondenti a 234 dosi medie; in Turi, il 19 ottobre 2021). Nel disattendere l'impugnazione dell'imputato, fondata sulla destinazione al solo consumo personale della sostanza stupefacente detenuta e sulla qualificabilità del fatto come di lieve entità (ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), e diretta anche al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e a ottenere una mitigazione del trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello di Bari ha sottolineato l'univocità dei dati costituiti dal quantitativo di hashish detenuto dall'imputato, dal frazionamento dello stesso e dalla disponibilità di strumenti per il confezionamento in dosi, sottolineando la personalità negativa dell'imputato e la gravità della condotta, giudicando pertanto adeguato il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a due motivi. 2.1. In primo luogo, ha denunciato la violazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla qualificabilità della condotta come fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, esclusa dalla Corte d'appello solamente sulla base del dato quantitativo della sostanza stupefacente, omettendo di adeguatamente considerare il dato qualitativo di detta sostanza e gli altri parametri da considerare ai fini della qualificabilità del fatto come di lieve entità, ossia i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, evidenziando che dalle analisi eseguite dalla polizia giudiziaria il quantitativo di principio attivo presente nei vari pezzi di sostanza stupefacente sequestrata era assai modesto, pari a complessivi 5,85 grammi a fronte di 67 grammi lordi sequestrati, indice di una scarsissima qualità di detta sostanza. Ha quindi ribadito la verosimiglianza della tesi dell'imputato, di aver acquistato detta sostanza al prezzo complessivo di 180,00 euro, con il corollario di una ridotta circolazione di merce e di denaro, nonché di guadagni limitati, sottolineando anche che la perquisizione domiciliare non aveva fatto rinvenire elementi di dimostrativi della attività di cessione a terzi, come denaro contante o telefoni cellulari, con la conseguente qualificabilità della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.2.2. In secondo luogo, ha denunciato ulteriori violazioni di legge penale e altri vizi della motivazione, con riferimento alla conferma della recidiva, richiamando quanto già esposto con il primo motivo a proposito della lieve entità del fatto e la risalenza nel tempo dei precedenti reati, commessi nel 2001 e nel 2011, peraltro relativi a fatti di modesto disvalore, come si ricaverebbe dalle pene inflitte in relazione agli stessi. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso, sottolineando la genericità e il contenuto non consentito del primo motivo e l'adeguatezza della motivazione anche nella parte relativa alla conferma della sussistenza della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Entrambi i motivi di ricorso sono, anzitutto, riproduttivi dei motivi d'appello volti a conseguire la qualificazione della condotta come fatto di lieve entità e l'esclusione della recidiva, in assenza del prescritto confronto critico con gli argomenti sviluppati nella sentenza impugnata e sulla base dei quali tali motivi sono stati disattesi, argomenti che non sono stati realmente considerati sul piano della errata applicazione di disposizioni di legge penale o di vizi della motivazione utilmente deducibili in sede di legittimità, bensì proponendo una diversa valutazione della condotta, sul piano della sua gravità, e della personalità dell'imputato. È, pertanto, necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., 3 L. non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Inoltre, occorre ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 3. Ora, nel caso in esame, con il primo motivo si propone una diversa valutazione della gravità della condotta, allo scopo di qualificarla come fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, omettendo, in realtà, di considerare quanto esposto al riguardo dalla Corte d'appello di Bari, che ha escluso la possibilità di qualificare la condotta ai sensi di tale disposizione sottolineando la valenza dimostrativa del dato ponderale della sostanza stupefacente, corrispondente a 234 dosi medie, e della disponibilità da parte del ricorrente, nella sua abitazione, di tre bilancini di precisione e di venti bustine di cellophane, da utilizzare per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente, oltre alla suddivisione di tale sostanza in dieci "stecchette" del peso complessivo di 14,00 grammi, confezionate singolarmente in bustine di cellophane trasparenti chiuse ermeticamente (come riportato nella imputazione): si tratta di motivazione idonea a escludere la lieve entità del fatto, essendo stati indicati, all'esito della prescritta valutazione complessiva e globale della condotta, gli elementi ritenuti, in modo non manifestamente illogico, univocamente dimostrativi sia della destinazione allo spaccio, sia della non lieve entità di tale attività, svolta con una non modesta organizzazione e per un quantitativo significativo, e che è stata censurata esclusivamente sul piano valutativo, ossia proponendo una diversa considerazione e valutazione della gravità della condotta, non consentita, come ricordato, in presenza di motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, in sede di legittimità. 4. Il secondo motivo, relativo alla mancata esclusione della recidiva, è anch'esso inammissibile per ragioni analoghe, in quanto anche con esso si propone una rivalutazione sul piano del merito della condotta e della personalità dell'imputato, che sono state adeguatamente considerate, anche al fine della conferma della configurabilità e del riconoscimento della recidiva, da parte della Corte d'appello, che oltre alla gravità della condotta, descritta, nelle sue modalità organizzate, nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, ha sottolineato i due precedenti specifici da cui il ricorrente è gravato, dando in tal modo conto in modo sufficiente del giudizio di maggior pericolosità conseguente alla commissione dell'ultimo reato, giudizio che l'imputato ha censurato anche a questo proposito in modo generico e sul piano valutativo, dunque nuovamente in modo non consentito in sede di legittimità. 5. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione del contenuto non consentito e della manifesta infondatezza di entrambi i motivi ai quali è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam