Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:623
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0422
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 1
o
agosto 2025 (
1
)
Causa C‑422/24
Integritetsskyddsmyndigheten
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia)]
«Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e libera circolazione di tali dati – Regolamento (UE) 2016/679 – Dati personali ottenuti per mezzo di una telecamera indossata da controllori di biglietti che lavorano per un’azienda di trasporto pubblico – Informazioni che devono essere fornite all’interessato – Articoli 13 e 14»
I.
Introduzione
1.
La presente causa riguarda l’obbligo del titolare del trattamento, come definito all’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 (in prosieguo: il «RGPD») (
2
), di fornire informazioni all’interessato qualora, per mezzo di una telecamera (correntemente chiamata “bodycam”) indossata dai controllori di biglietti su un mezzo di trasporto pubblico, siano raccolti dati personali. L’obbligo del titolare del trattamento di fornire informazioni agli interessati in merito al trattamento dei dati personali costituisce il corollario del diritto di informazione che è garantito a tali interessati dagli articoli da 12 a 14 del RGPD (
3
). Quale fondamento del principio di trasparenza (
4
), il diritto di informazione è «a garanzia della trasparenza di qualsiasi trattamento» nel contesto del RGPD (
5
).
2.
Più precisamente, la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione se, in situazioni che comportano la raccolta di dati per mezzo di una bodycam, la base giuridica appropriata sia l’articolo 13 o l’articolo 14 del RGPD. La delimitazione dell’ambito di ciascuna di tali disposizioni ha importanti ripercussioni sulle tempistiche della comunicazione delle informazioni, così come per le possibili eccezioni.
II.
Contesto normativo
3.
L’articolo 13 del RGPD, intitolato «Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato», prevede quanto segue:
«1. In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all’interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
a)
l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b)
i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c)
le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d)
qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
e)
gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f)
ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della [OSCURATO:PERSONA] o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono stati rese disponibili.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
a)
il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b)
l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
c)
qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
d)
il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
e)
se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
f)
l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l’interessato dispone già delle informazioni».
4.
L’articolo 14 del RGPD, intitolato «Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato», dispone quanto segue:
«1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l’interessato, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni:
a)
l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b)
i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c)
le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d)
le categorie di dati personali in questione;
e)
gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f)
ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della [OSCURATO:PERSONA] [europea] (...).
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell’interessato:
a)
il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b)
qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
c)
l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
d)
qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
e)
il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
f)
la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l’eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
g)
l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:
a)
entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
b)
nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l’interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all’interessato; oppure
c)
nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.
4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:
a)
l’interessato dispone già delle informazioni;
b)
comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all’articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;
(…)».
III.
Contesto della causa principale e questione pregiudiziale
5.
L’AB [OSCURATO:PERSONA] (Servizio di trasporto pubblico di Stoccolma; in prosieguo: il «SL») gestisce servizi di trasporto pubblico. L’azienda ha dotato i suoi controllori di biglietti di una bodycam. Queste telecamere vengono utilizzate per riprendere i viaggiatori che non hanno un biglietto valido durante il controllo dei biglietti e ai quali viene inflitta un’ammenda. Lo scopo dell’utilizzo delle telecamere è quello di prevenire e documentare minacce e violenze nei confronti dei controllori e di verificare l’identità dei viaggiatori che devono pagare un’ammenda.
6.
Nel corso delle sue attività di vigilanza, l’Integritetsskyddsmyndigheten (Autorità svedese per la protezione della privacy; in prosieguo: l’«autorità per la protezione della privacy») ha valutato se il trattamento dei dati personali raccolti mediante l’uso di bodycam da parte del SL sia conforme al RGPD. Tale autorità ha emesso una decisione di vigilanza nel giugno 2021 (in prosieguo: la «decisione di vigilanza»), la quale contiene un numero di considerazioni sull’uso e sul funzionamento delle bodycam. Più in particolare, da tale decisione risulta che i controllori di biglietti indossano le telecamere durante il loro turno di lavoro. Le telecamere filmano continuativamente immagini e suoni. Esse hanno una memoria cosiddetta circolare, il che significa che, dopo un certo tempo, vi è una rimozione automatica di qualsiasi materiale video. Dopo la rimozione, il materiale registrato è cancellato. Inizialmente, il materiale registrato era conservato per due minuti ma, nel periodo in cui era in corso l’audit di vigilanza, tale tempo è stato ridotto a un minuto. Premendo un pulsante, i controllori di biglietti possono sospendere la rimozione automatica, garantendo in tal modo che ciò che viene registrato non venga cancellato. I controllori di biglietti hanno l’istruzione di sospendere la rimozione automatica in tutte le situazioni in cui viene inflitta un’ammenda e anche in caso di minaccia.
7.
Nella sua decisione di vigilanza, l’autorità per la protezione della privacy ha riscontrato che, dal dicembre 2018 fino al momento di tale decisione, nel giugno 2021, il SL, utilizzando le bodycam durante i controlli dei biglietti, ha trattato i dati personali in maniera contraria a diverse disposizioni del RGPD. Il SL aveva, tra l’altro, omesso di fornire informazioni adeguate agli interessati, come richiesto dall’articolo 13 del RGPD. Di conseguenza, il SL è stato condannato ad una sanzione amministrativa per un totale di 16 milioni di corone svedesi (SEK) (circa EUR 1422000), di cui SEK 4 milioni (circa EUR 355000) riguardavano la comunicazione di informazioni inadeguate agli interessati.
8.
Il SL ha contestato la decisione di vigilanza dinanzi al Förvaltningsrätten i Stockholm (Tribunale amministrativo di Stoccolma, Svezia), il quale ha respinto il ricorso nella parte in cui riguardava l’ammenda per la comunicazione di informazioni inadeguate.
9.
Il SL ha poi interposto appello dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] i Stockholm (Corte d’appello amministrativa di Stoccolma, Svezia) che ha annullato la sentenza di primo grado e la decisione di vigilanza nella parte in cui quest’ultima imponeva un’ammenda per la comunicazione di informazioni inadeguate agli interessati. Nella motivazione della sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] i Stockholm (Corte d’appello amministrativa di Stoccolma) ha fatto riferimento alla sentenza della Corte di giustizia dell’11 dicembre 2014, Ryneš (
C‑212/23
,
EU:C:2014:2428
; in prosieguo: la «sentenza nella causa Ryneš»), relativa all’utilizzo di un sistema di videocamera installato da una persona fisica sulla sua abitazione familiare. A parere del [OSCURATO:PERSONA] i Stockholm (Corte d’appello amministrativa di Stoccolma), da tale sentenza risulta che, in situazioni che riguardano la videosorveglianza, l’obbligo del titolare del trattamento di fornire informazioni adeguate è basato sull’articolo 11 della direttiva 95/46/CE (
6
), il quale era il predecessore dell’articolo 14 del RGPD. Inoltre, secondo il [OSCURATO:PERSONA] i Stockholm (Corte d’appello amministrativa di Stoccolma), la formulazione dell’articolo 13 del RGPD indica che è necessario un qualche tipo di azione deliberata da parte dell’interessato affinché i dati personali siano considerati raccolti presso tale persona. Non si può ritenere che tale fattispecie ricorra nel caso in cui i dati personali siano ottenuti per mezzo di una bodycam. [OSCURATO:PERSONA] i Stockholm (Corte d’appello amministrativa di Stoccolma) ha concluso che, poiché l’articolo 13 del RGPD non è applicabile, l’autorità per la protezione della privacy non ha ragioni per imporre un’ammenda al SL per violazione di tale articolo.
10.
L’autorità per la protezione della privacy ha proposto un’impugnazione avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] i Stockholm (Corte d’appello amministrativa di Stoccolma) dinanzi allo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia), giudice del rinvio, chiedendo l’annullamento di tale sentenza nella parte in cui si riferisce all’ammenda per aver omesso di fornire agli interessati informazioni adeguate.
11.
Dinanzi al giudice del rinvio, l’autorità per la protezione della privacy ha sostenuto che l’articolo 13 del RGPD si applica anche se gli interessati non hanno partecipato attivamente alla raccolta dei dati. Poiché l’uso della sorveglianza con telecamere richiede che le informazioni siano fornite prima che il trattamento dei dati personali abbia inizio, è l’interessato che, entrando consapevolmente nell’area sorvegliata, rende possibile la raccolta dei dati personali.
12.
Il SL ha affermato dinanzi al giudice del rinvio che l’impugnazione dovrebbe essere respinta. Esso sostiene che la formulazione dell’articolo 13 del RGPD suggerisce che gli interessati debbano partecipare consapevolmente alla raccolta dei dati personali. Inoltre, l’approccio a vari livelli nella comunicazione di informazioni quando è usata la sorveglianza con telecamere è più in linea con lo schema dell’articolo 14 del RGPD che con quello dell’articolo 13 del RGDP. L’articolo 14, paragrafo 5, lettera b), di tale regolamento prevede un’eccezione all’obbligo di fornire informazioni qualora comunicare tali informazioni risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il SL sostiene che tale eccezione si debba applicare a situazioni che comportano l’uso di bodycam, in quanto non sarebbe pratico fornire informazioni individualmente ad ogni passeggero prima che avvenga la registrazione dei dati.
13.
Al fine di decidere se l’autorità per la protezione della privacy potesse legittimamente imporre un’ammenda al SL per violazione dell’articolo 13 del RGPD, il giudice del rinvio domanda se sia l’articolo 13 o l’articolo 14 del RGPD ad applicarsi quando i dati personali vengono raccolti tramite una bodycam. L’accertamento di quale disposizione si applichi ha anche ripercussioni su quali informazioni debbano essere fornite, qualora vi sia effettivamente un obbligo di fornire informazioni, e sulla questione se sia applicabile una delle eccezioni all’obbligo di fornire informazioni.
14.
In simili circostanze, lo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Quale degli articoli 13 e 14 del RGPD si applichi quando i dati personali vengono raccolti tramite una telecamera indossata».
15.
Le parti nel procedimento principale, i governi austriaco e danese nonché la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni scritte.
IV.
Valutazione
A.
Osservazioni preliminari sulla portata della questione
16.
La questione sottoposta dal giudice del rinvio riguarda gli obblighi relativi alle informazioni da fornire da parte del SL, un’azienda che gestisce servizi di trasporto pubblico, con riferimento all’uso di bodycam da parte dei suoi controllori. Le telecamere in questione sono bodycam che registrano immagini e suoni (
7
). Lo scopo dell’uso di tali telecamere è prevalentemente di prevenire e documentare minacce e violenze nei confronti dei controllori di biglietti.
17.
Dall’ordinanza di rinvio risulta chiaramente che il trattamento pertinente rientra nell’ambito del RGPD. Pertanto, la mia analisi non comprende il trattamento dei dati eseguito in relazione all’uso delle bodycam da parte delle autorità di contrasto, il quale rientra nell’ambito della direttiva (UE) 2016/680 (
8
).
18.
Va inoltre rilevato che la questione sottoposta dal giudice del rinvio riguarda solamente l’obbligo del titolare del trattamento di fornire informazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD. La Corte non è stata interrogata quanto alla liceità del trattamento dei dati in questione ai sensi dell’articolo 6 del RGPD.
B.
Raccolta di dati per mezzo di bodycam e obbligo di fornire informazioni all’interessato: delimitazione dell’ambito degli articoli 13 e 14 del RGPD
19.
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se sia l’articolo 13 o l’articolo 14 del RGPD ad applicarsi nella situazione in cui i dati personali sono raccolti per mezzo di bodycam da parte di controllori di biglietti che lavorano per un’azienda che gestisce servizi di trasporto pubblico.
20.
Gli articoli 13 e 14 del RGPD definiscono l’ambito dell’obbligo del titolare del trattamento nei confronti dell’interessato di fornire informazioni. L’articolo 13 si applica qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato (
raccolta diretta
), mentre l’articolo 14 si applica qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato (
raccolta indiretta
) (
9
).
21.
La maggior parte delle informazioni che devono essere fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD sono le stesse, sebbene vi siano alcune differenze (
10
). La più importante differenza tra le due disposizioni riguarda il
momento
in cui le informazioni devono essere fornite e le possibili
eccezioni
all’obbligo di fornire informazioni.
22.
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del RGPD, qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato, le informazioni devono essere fornite «nel momento in cui i dati personali sono ottenuti». Quando i dati personali non sono stati ottenuti presso l’interessato, il titolare del trattamento deve fornire le informazioni di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del RGPD nei termini fissati all’articolo 14, paragrafo 3, lettere a), b), e c), di quest’ultimo. La regola generale prevede che il titolare del trattamento fornisca le informazioni entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati [articolo 14, paragrafo 3, lettera a), del RGPD]. L’arco temporale entro il quale il titolare del trattamento deve fornire le informazioni è diverso nelle situazioni previste ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, lettere b) e c) (
11
).
23.
Per quanto riguarda le possibili eccezioni all’obbligo di fornire informazioni, nei casi di raccolta diretta di informazioni ai sensi dell’articolo 13 del RGPD, l’unica applicabile si ha «se e nella misura in cui l’interessato dispone già delle informazioni». Nei casi di raccolta indiretta, il catalogo delle possibili eccezioni fissato all’articolo 14, paragrafo 5, del RGPD è più ampio. Tali eccezioni comprendono situazioni in cui la comunicazione di informazioni «risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato» [articolo 14, paragrafo 5, punto b), del RGPD]. In tali casi, il titolare del trattamento deve «adotta[re] misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni».
24.
Da quanto sopra esposto è evidente che la portata dell’obbligo del titolare del trattamento di fornire informazioni varierà a seconda che si applichi l’articolo 13 o l’articolo 14 del RGPD. L’esito di tale determinazione avrà un impatto su quali questioni l’autorità di vigilanza debba investigare al fine di determinare se vi sia stata una violazione dell’obbligo di fornire informazioni.
25.
Fatte queste osservazioni generali, occorre poi esaminare se il trattamento dei dati per mezzo di una bodycam quale quella usata nel caso oggetto del procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione
ratione materiae
dell’articolo 13 o dell’articolo 14 del RGPD. A tal fine, occorre, in applicazione di una giurisprudenza costante, tener conto non soltanto del tenore letterale di tali disposizioni, ma anche del loro contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (
12
).
26.
In primo luogo, per quanto riguarda la formulazione degli articoli 13 e 14 del RGPD, occorre osservare che, come la Corte ha chiarito, nella sentenza nella causa Másdi, l’ambito di applicazione
rationae materiae
dell’articolo 14 è definito in negativo rispetto all’articolo 13 del RGPD (
13
). Come risulta dal titolo stesso di tali disposizioni, detto articolo 13 verte sulle informazioni da fornire quando i dati personali sono raccolti presso l’interessato, mentre l’articolo 14 riguarda quelle che devono essere fornite quando i dati personali non sono stati ottenuti presso l’interessato (
14
). Come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte, le due disposizioni si
escludono reciprocamente
. Tenuto conto di tale
dicotomia
, tutti i casi nei quali i dati sono ottenuti presso l’interessato rientrano nell’ambito di applicazione
ratione materiae
dell’articolo 13 e tutti i casi nei quali i dati non sono ottenuti presso l’interessato rientrano nell’ambito di applicazione
ratione
materiae
di detto articolo 14 (
15
).
27.
Dall’ordinanza di rinvio risulta che la difficoltà nel determinare l’ambito di applicazione
ratione materiae
di tali disposizioni risiede specificamente nella questione se l’applicazione dell’articolo 13 del RGPD dipenda dal fatto che l’interessato sia al corrente della raccolta dei suoi dati o da un qualche tipo di azione deliberata da parte sua nel fornire i dati (ad esempio, compilando un formulario) (
16
).
28.
A tal riguardo, è opportuno precisare che il termine dati «raccolti» presso l’interessato come menzionato all’articolo 13, paragrafo 1, del RGPD non richiede una specifica azione da parte dell’interessato. La «raccolta» è una forma di «trattamento» dei dati, come quest’ultimo termine è definito ai sensi dell’articolo 4, punto 2, del RGPD. Come tale, la raccolta dei dati richiede un’azione da parte del titolare del trattamento dei dati (
17
). Come l’autorità per la protezione della privacy ha affermato dinanzi al giudice del rinvio, è il titolare del trattamento ad avere un ruolo attivo nella raccolta dei dati, non l’interessato.
29.
Nelle loro osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA] e l’autorità per la protezione della privacy hanno fatto notare che le versioni linguistiche inglese e svedese degli articoli 13 e 14 del RGPD utilizzano due verbi diversi. Mentre l’articolo 13 si riferisce ai dati «raccolti» presso l’interessato («
samlas
» in svedese), l’articolo 14 si riferisce ai dati che non sono stati «ottenuti» presso l’interessato («
erhållits
» in svedese). Tuttavia, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], in altre versioni linguistiche è usato il medesimo verbo (
18
) e, in ogni caso, l’uso di due verbi diversi, «raccogliere» e «ottenere», non risulta avere alcuna importanza. Ciò può anche essere desunto dalla sentenza nella causa Másdi, in cui la Corte spiega che i dati personali che sono stati oggetto di un «ottenimento» da parte del titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 14 del RGPD sono tutti quelli che il titolare del trattamento «
ottiene
presso una persona diversa dall’interessato (...)» (
19
).
30.
La dicotomia tra gli articoli 13 e 14 del RGPD, alla quale si fa riferimento al paragrafo 26
supra
, dimostra che la base per la determinazione del rispettivo ambito di applicazione
ratione materiae
non è la partecipazione attiva dell’interessato bensì piuttosto la
fonte
dei dati. Se l’interessato è la fonte dei dati, allora si applica l’articolo 13. Affinché si applichi tale disposizione, non vi deve essere alcun
intermediario
tra l’interessato e il titolare del trattamento. Se la fonte dei dati è qualsiasi fonte diversa dall’interessato, allora si applica l’articolo 14. Qualsiasi altra fonte potrebbe essere costituita, ad esempio, da titolari del trattamento terzi, da fonti pubblicamente disponibili o da altri interessati (
20
).
31.
La formulazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del RGPD conferma che la fonte dei dati è il criterio per la delimitazione dell’ambito di applicazione
ratione materiae
tra gli articoli 13 e 14. Infatti, secondo tale disposizione, qualora i dati non siano stati ottenuti presso l’interessato, il titolare del trattamento deve informare l’interessato della «
fonte
da cui hanno origine i dati personali» (il corsivo è mio).
32.
La formulazione del considerando 61 del RGPD suggerisce anch’essa che la fonte dei dati sia il criterio per distinguere l’ambito di applicazione
ratione
materiae
degli articoli 13 e 14. Tale considerando enuncia che «l’interessato dovrebbe ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali che lo riguardano al momento della raccolta presso l’interessato o,
se i dati sono ottenuti da altra fonte
, entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso» (il corsivo è mio). Tale considerando inoltre enuncia che «qualora non sia possibile comunicare all’interessato l’origine dei dati personali, perché
sono state utilizzate varie fonti
», dovrebbe essere fornita un’informazione di carattere generale (il corsivo è mio).
33.
I dati possono essere raccolti direttamente presso l’interessato utilizzando metodi diversi. Tale raccolta non richiede la partecipazione o l’iniziativa dell’interessato nel fornire i dati o che egli sia a conoscenza della raccolta. Tale approccio è anche confermato dalle linee guida sulla trasparenza del gruppo di lavoro articolo 29, le quali affermano che l’articolo 13 si applica o quando l’interessato fornisce
consapevolmente
dati personali al titolare del trattamento dei dati o quando il titolare del trattamento dei dati raccoglie i dati presso un interessato
mediante osservazione
. Gli esempi di raccolta dei dati mediante osservazione ivi forniti includono l’uso di dispositivi o software per catturare dati (
21
).
34.
Quando vi è raccolta diretta di dati mediante osservazione, la consapevolezza della raccolta presso l’interessato è la conseguenza dell’applicazione dell’articolo 13 del RGPD e dell’obbligo che produce presso il titolare del trattamento dei dati di fornire informazioni all’interessato al momento della raccolta. In altre parole, essere a conoscenza della raccolta dei dati non è un prerequisito perché si applichi l’articolo 13, bensì piuttosto la
conseguenza
dell’obbligo previsto ai sensi dell’articolo 13 del RGPD di informare l’interessato al momento in cui i dati personali sono ottenuti (al più tardi).
35.
Dal momento in cui vi è raccolta diretta di dati presso l’interessato e proprio a causa di tale raccolta, il titolare del trattamento deve fornire le informazioni, mettendo quindi l’interessato al corrente della raccolta dei dati. Come affermato dall’autorità per la protezione della privacy, quando vi è un’area sorvegliata, vi deve essere un segnale di avvertimento pertinente così che l’interessato sia al corrente della raccolta prima di accedere all’area sorvegliata (
22
). Entrando consapevolmente nell’area sorvegliata, l’interessato acconsente alla raccolta dei dati personali.
36.
In caso di raccolta di dati mediante bodycam, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, come osservato dal governo austriaco, l’interessato diventa la fonte dei dati raccolti in virtù della sua mera presenza fisica nell’area pertinente ripresa dalla telecamera.
37.
Una conclusione diversa, nel senso che l’articolo 13 si applicherebbe soltanto quando l’interessato fornisce attivamente i dati, non potrebbe essere ricavata dalla formulazione degli articoli 13 e 14 del RGPD o dai suoi considerando. Più specificamente, contrariamente alle osservazioni del SL e del governo danese, una simile conclusione non potrebbe essere ricavata dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera e), del RGPD, come rispecchiato nel considerando 60 di quest’ultimo. In base a tale disposizione, quando i dati sono raccolti presso l’interessato, il titolare del trattamento deve fornire informazioni quanto a «(...) se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati». Come dichiarato dall’autorità per la protezione della privacy dinanzi al giudice del rinvio, le informazioni in merito al possibile obbligo di fornire dati devono essere date soltanto se richiesto in un caso specifico (
23
). L’articolo 13, paragrafo 2, lettera e), del RGPD non deve essere interpretato come se richiedesse, in ogni circostanza, una particolare azione da parte dell’interessato affinché sia applicabile l’articolo 13.
38.
Analogamente, neppure la formulazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del RGPD suggerisce che vi debba essere un ruolo attivo svolto dall’interessato nel fornire i dati o che esso debba essere al corrente della raccolta dei dati affinché sia applicabile l’articolo 13. L’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del RGPD dispone che, quando i dati personali non sono stati ottenuti presso l’interessato, il titolare del trattamento deve informare l’interessato delle categorie di dati personali in questione. Poiché non vi è alcun obbligo di fornire simili informazioni ai sensi dell’articolo 13 del RGPD, il SL e il governo danese deducono che l’articolo 13 si applichi quando l’interessato è già al corrente della raccolta dei dati. Tuttavia, l’obbligo di informazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d) può essere giustificato dal fatto che il titolare del trattamento stia trattando i dati ottenuti da fonti diverse dall’interessato e non sia in contatto con l’interessato al momento della raccolta dei dati.
39.
Pertanto, la formulazione rispettiva degli articoli 13 e 14 del RGPD corrobora la conclusione secondo la quale la raccolta dei dati mediante una bodycam, quale forma di raccolta diretta di dati presso l’interessato, rientra nell’ambito dell’articolo 13.
40.
In secondo luogo, il contesto in cui si inseriscono tali disposizioni conferma una simile interpretazione. Gli obblighi di fornire informazioni ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD sono specifiche espressioni del principio di trasparenza, il quale disciplina il trattamento dei dati personali, come previsto all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del RGPD. Ai sensi di quest’ultima disposizione, i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato. Ne risulta che un trattamento di dati personali deve soddisfare, in particolare, requisiti concreti in materia di trasparenza nei confronti dell’interessato da un siffatto trattamento (
24
).
41.
La delimitazione dell’ambito di applicazione degli articoli 13 e 14 del RGPD basata sulla fonte dei dati consente un trattamento corretto e trasparente. Quando i dati sono raccolti direttamente presso l’interessato, all’interessato devono essere fornite le informazioni al momento della raccolta. Quando i dati non sono raccolti direttamente presso l’interessato, vi è del margine per il titolare del trattamento dei dati nel fornire le informazioni – entro un termine ragionevole – proprio perché non vi è contatto diretto con l’interessato.
42.
Nel caso di raccolta di dati per mezzo di una bodycam, l’immediata comunicazione di informazioni all’interessato in merito alla raccolta consente a quest’ultimo di venire a conoscenza della raccolta cosicché esso possa esercitare i suoi diritti in qualità di interessato dal momento della raccolta o persino prima che la raccolta abbia inizio. Come osservato dal governo austriaco, venendo a conoscenza della raccolta dei dati il prima possibile, l’interessato può, ad esempio, decidere di evitare di accedere all’area sorvegliata o di adeguare il proprio comportamento.
43.
Quanto ai mezzi pratici per fornire le informazioni, occorre tenere a mente che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del RGPD il titolare del trattamento deve adottare «misure appropriate» al fine di fornire le informazioni richieste «in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro».
44.
Le parti e gli interessati che hanno presentato osservazioni scritte accettano quale premessa generale che, in caso di videosorveglianza, le informazioni debbano essere fornite mediante un «approccio a vari livelli». Le linee guida dell’EDPB sulla videosorveglianza forniscono una panoramica dettagliata e pratica dell’approccio a vari livelli. Le informazioni di primo livello riguardano il «primo modo in cui il titolare del trattamento coinvolge per la prima volta l’interessato». In caso di videosorveglianza, ciò sarà normalmente un segnale di avvertimento tale che l’interessato sia messo al corrente che sta entrando in una zona sorvegliata. Le informazioni di primo livello devono poi essere completate dalle informazioni di secondo livello, preferibilmente riferendosi ad una fonte digitale (ad esempio, un codice QR o un indirizzo di un sito internet), sebbene le informazioni debbano anche essere facilmente disponibili in formato non digitale (
25
).
45.
Il SL e il governo danese hanno sostenuto che l’approccio a vari livelli è più in linea con lo schema generale dell’articolo 14 del RGPD che non con quello dell’articolo 13 del RGPD. Essi ritengono che la difficoltà nel fornire le informazioni al momento della raccolta dei dati quando sono utilizzate bodycam dovrebbe dar luogo all’applicazione dell’eccezione di cui all’articolo 14, paragrafo 5, lettera b), del RGPD. Tale eccezione si applica quando comunicare le informazioni «risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato». In un simile caso, il titolare del trattamento deve «adotta[re] misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato».
46.
Questi argomenti non mi convincono. Sotto un primo profilo, dall’articolo 12 del RGPD risulta che le «misure appropriate» che il titolare del trattamento deve adottare al fine di fornire le informazioni si riferiscono alle informazioni di cui a entrambi gli articoli 13 e 14. Ciò significa che il titolare del trattamento deve adottare misure appropriate al fine di fornire le informazioni in situazioni di raccolta di dati sia diretta che indiretta.
47.
Sotto un secondo profilo, come indicato, in sostanza, dall’autorità per la protezione della privacy, la appropriatezza delle misure dipende dal contesto in cui i dati sono raccolti e si riferisce, tra l’altro, agli interessi degli interessati. La raccolta di dati mediante una bodycam è invadente quanto la videosorveglianza e comporta rischi significativi per la privacy degli interessati (
26
). Quando il titolare del trattamento cerca di determinare le misure più appropriate per fornire informazioni agli interessati, occorre rispettare il principio di trasparenza e il livello di invadenza dei mezzi utilizzati al fine di raccogliere i dati. Se è generalmente ammesso che l’approccio a vari livelli sia appropriato per la videosorveglianza, la quale comporta rischi significativi per la privacy, lo stesso dovrebbe valere per la raccolta di dati mediante bodycam.
48.
Sotto un terzo profilo, vi sono argomenti convincenti che dimostrano che l’approccio a vari livelli non sia «irrealizzabile» o «impossibile» nel caso di una bodycam. L’autorità per la protezione della privacy, il governo austriaco e la [OSCURATO:PERSONA] hanno osservato che l’approccio a vari livelli per la videosorveglianza è applicabile per analogia nel caso delle bodycam, riferendosi alle linee guida sulla videosorveglianza dell’EDPB. La natura non vincolante di tali linee guida nulla toglie al fatto che esse dimostrano in termini concreti che l’approccio a vari livelli è possibile e praticabile (
27
).
49.
In terzo luogo, l’interpretazione secondo la quale l’articolo 13 si applica nel caso di dati raccolti per mezzo di una bodycam è conforme agli obiettivi perseguiti dalla legislazione di cui fanno parte gli articoli 13 e 14. L’obiettivo perseguito dal RGPD, quale risulta dall’articolo 1 nonché dai considerando 1 e 10 di quest’ultimo, consiste, segnatamente, nel garantire un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare del loro diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, sancito dall’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 16, paragrafo 1, TFUE (
28
). Conformemente a tale obiettivo, qualsiasi trattamento di dati personali deve, segnatamente, essere conforme ai principi relativi al trattamento di simili dati di cui all’articolo 5 del RGPD, incluso il principio di trasparenza.
50.
L’obbligo del titolare del trattamento di fornire informazioni come previsto agli articoli 13 e 14 del RGPD è un’espressione del principio di trasparenza. Come è stato già osservato in precedenza (
29
), il momento in cui sorge l’obbligo di fornire informazioni differisce, a seconda di quale di tali disposizioni si applichi. La raccolta diretta richiede la comunicazione immediata delle informazioni. Quando la raccolta non è diretta perché i dati sono raccolti da altre fonti, le informazioni possono essere fornite in una fase successiva. Il RGPD riconosce diversi momenti per la comunicazione di informazioni proprio perché la raccolta è indiretta.
51.
Qualora si ammettesse che nel caso di raccolta di dati per mezzo di una bodycam si applica l’articolo 14 del RGPD, ciò significherebbe che agli interessati non sarebbero fornite le informazioni al momento della raccolta dei dati, nonostante siano la fonte dei dati. Come osservato, in sostanza, dal governo austriaco e dalla [OSCURATO:PERSONA], ciò potrebbe minare l’effetto utile dell’articolo 13 del RGPD. Infatti, ciò consentirebbe ai controllori di astenersi dal fornire immediatamente le informazioni agli interessati, sebbene i dati siano stati raccolti direttamente presso tali interessati (
30
). Ciò creerebbe il rischio che la raccolta di dati passi inosservata agli interessati nonché il rischio di pratiche di sorveglianza occulte (
31
). Tale elusione dell’articolo 13 del RGPD costituirebbe una violazione grave del diritto di informazione degli interessati.
52.
Infine, se la distinzione tra i rispettivi ambiti di applicazione
ratione materiae
degli articoli 13 e 14 del RGPD dipendesse dal fatto che l’interessato sia o meno effettivamente al corrente della raccolta dei suoi dati al momento della raccolta, ciò confonderebbe i confini tra le due disposizioni e condizionerebbe la loro applicazione a circostanze casuali.
53.
Di conseguenza, da un’interpretazione letterale, contestuale e teleologica degli articoli 13 e 14 del RGPD risulta che, nel caso di raccolta di dati per mezzo di una bodycam, che è una forma di raccolta diretta di dati presso l’interessato, l’obbligo del titolare del trattamento dei dati di fornire informazioni rientra nell’ambito della prima di tali disposizioni.
54.
Per scrupolo di completezza, farò qualche ultima osservazione sulla rilevanza della sentenza nella causa Ryneš nel caso di specie (
32
). In tale sentenza, la Corte ha interpretato l’eccezione all’applicazione della direttiva 95/46 nel caso di una attività a carattere esclusivamente «personale o domestico», come indicato nella seconda parte dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva. Essa ha statuito, in sostanza, che l’utilizzo di un sistema di videocamera, installato da un individuo sull’abitazione familiare allo scopo di proteggere la proprietà, la salute e la vita dei proprietari, ma che sorveglia anche uno spazio pubblico, non può essere considerato come un’attività a carattere esclusivamente «personale o domestico» ai fini di tale disposizione. Pertanto, tale trattamento non può sottrarsi all’applicazione della direttiva 95/46.
55.
Al punto 34 di tale sentenza, la Corte ha dichiarato che «nel contempo, l’applicazione di questa direttiva consente eventualmente di tener conto, conformemente in particolare all’articolo 7, lettera f), all’articolo 11, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 1, lettere d) e g) di detta direttiva, degli interessi legittimi del responsabile del trattamento (...)».
56.
Il riferimento all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 95/46 in tale specifico punto non equivale a un’interpretazione da parte della Corte della base giuridica appropriata per la comunicazione di informazioni da parte del titolare del trattamento in caso di videosorveglianza. La questione sollevata in tale sentenza era completamente diversa da quella nel caso di specie, in quanto riguardava l’applicazione dell’«eccezione domestica», e non l’obbligo di fornire informazioni. In tale punto, la Corte ha semplicemente illustrato che è possibile tener conto degli interessi legittimi del responsabile del trattamento alla luce dei limiti e delle eccezioni di cui alla direttiva 95/46. [OSCURATO:PERSONA] ha anche giustamente osservato che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa che ha dato luogo alla sentenza nella causa Ryneš emerge che, nel contesto del procedimento nazionale, l’autorità di vigilanza nazionale ha considerato che vi fosse una violazione della normativa nazionale che attuava l’articolo 11 della direttiva 95/46.
57.
In ogni caso, l’arco temporale per fornire le informazioni ai sensi dell’articolo 14 del RGPD non corrisponde a quello che era fissato ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 95/46 (
33
). Inoltre, il legislatore dell’Unione ha chiarito la distinzione tra i rispettivi ambiti di applicazione degli articoli 13 e 14 del RGPD con riferimento alla fonte dei dati al considerando 61 di quest’ultimo (
34
).
58.
Per tali ragioni, ritengo che la sentenza nella causa Ryneš non sia pertinente nel caso di specie e che non sia idonea a condurre ad una conclusione diversa rispetto a quella proposta nelle presenti conclusioni.
59.
Alla luce di quanto precede, ritengo che gli articoli 13 e 14 del RGPD debbano essere interpretati nel senso che, in una situazione in cui siano raccolti dati personali per mezzo di bodycam indossate da controllori di biglietti che lavorano per un’azienda di trasporto pubblico, si applica l’articolo 13, mentre l’articolo 14 non si applica.
V.
Conclusione
60.
Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia) nel modo seguente:
Gli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
devono essere interpretati nel senso che, in una situazione in cui siano raccolti dati personali per mezzo di bodycam indossate da controllori di biglietti che lavorano per un’azienda di trasporto pubblico, si applica l’articolo 13, mentre l’articolo 14 non si applica.
(
1
) Lingua originale: l’inglese.
(
2
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (
GU 2016, L 119, pag. 1
).
(
3
) V., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Azione rappresentativa) (
C‑757/22
,
EU:C:2024:598
, punto
58
).
(
4
) Vrabec, H.U., «[OSCURATO:PERSONA] under the GDPR»,
[OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2021, pag. 64.
(
5
) Conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Bara e a. (
C‑201/14
,
EU:C:2015:461
, paragrafo
74
).
(
6
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (
GU 1995, L 281, pag. 31
).
(
7
) V. paragrafo 6 delle presenti conclusioni.
(
8
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (
GU 2016, L 119, pag. 89
). Sulla distinzione dell’ambito di applicazione tra il RGPD e la direttiva 2016/680 si veda la sentenza del 21 giugno 2022, Ligue des droits humains (
C‑817/19
,
EU:C:2022:491
, punti
67
e seguenti).
(
9
) V. le mie conclusioni nella causa Másdi (
C‑169/23
,
EU:C:2024:474
, paragrafi da
23
a
25
). Sulla distinzione tra raccolta diretta e indiretta dei dati, si veda, ai sensi della direttiva 95/46, la sentenza del 7 novembre 2013, IPI (
C‑473/12
,
EU:C:2013:715
, punto
24
).
(
10
) Più specificatamente, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera e), del RGPD il titolare del trattamento informa l’interessato sulla questione se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, nonché sulle possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del RGPD il titolare del trattamento fornisce informazioni sulle categorie di dati personali in questione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del RGPD il titolare del trattamento deve informare l’interessato della fonte da cui hanno origine i dati personali.
(
11
) Secondo il Gruppo di lavoro articolo 29,
Linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679
, 29 novembre 2017, WP260, rev. 01, punto 28, approvate dal comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) il 25 maggio 2018 (in prosieguo: le «linee guida sulla trasparenza del gruppo dell’articolo 29»), il limite massimo di tempo entro il quale le informazioni di cui all’articolo 14 devono essere fornite è in ogni caso di un mese.
(
12
) V., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2024, Másdi (
C‑169/23
,
EU:C:2024:988
, punto
39
).
(
13
) Sentenza del 28 novembre 2024, Másdi (
C‑169/23
,
EU:C:2024:988
, punto
48
).
(
14
)
Ibid.
(
15
) V., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2024, Másdi (
C‑169/23
,
EU:C:2024:988
, punto
48
).
(
16
) V. paragrafi 9, 11 e 12 delle presenti conclusioni.
(
17
) V. Roßnagel, A., «Kapitel I [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 4 Nr. 2 Begriffsbestimmung “Verarbeitung”», in Simitis, S., Hornung, G. e a.,
Datenschutzrecht
,
Datenschutzgrundrechtverordnung, Bundesdatenschutzgesetz
, Nomos, Baden-Baden, 2
a
ed., 2025, paragrafo 15.
(
18
) È il caso, ad esempio, delle versioni linguistiche francese, tedesca e greca del RGPD.
(
19
) Sentenza del 28 novembre 2024, Másdi (
C‑169/23
,
EU:C:2024:988
, punto
47
) (Il corsivo è mio). [Nella versione inglese della sentenza citata, cui fa qui riferimento l’avvocata generale, si usano due verbi distinti, “obtained” e “collects”, N.d.T.]
(
20
) Linee guida sulla trasparenza del gruppo di lavoro articolo 29, punto 26.
(
21
)
Ibid.
(
22
) V. EDPB, «Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video», 29 gennaio 2020, punto 113 (in prosieguo: le «linee guida dell’EDPB sulla videosorveglianza»). Il fatto che l’interessato abbia effettivamente compreso le informazioni è una questione separata e dipende dal fatto se le informazioni siano state fornite «in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro», ai sensi dell’articolo 12 del RGPD.
(
23
) Le linee guida sulla trasparenza del gruppo di lavoro articolo 29 forniscono un esempio di informazioni che potrebbe essere richiesto di fornire all’attuale o al futuro datore di lavoro in un contesto lavorativo.
(
24
) V. sentenza dell’11 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Azione rappresentativa) (
C‑757/22
,
EU:C:2024:598
, punto
53
).
(
25
) V., nei dettagli, le linee guida dell’EDPB sulla videosorveglianza, punti da 112 a 119.
(
26
) V., in generale, le linee guida dell’EDPB sulla videosorveglianza, punti 1 e seguenti.
(
27
) Sull’applicazione pratica degli obblighi di comunicare le informazioni in caso di utilizzo di bodycam, si veda la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] per la protezione dei dati, Irlanda), «Guidance on the use of body worn cameras or action cameras», 10 gennaio 2020, pag. 3, ai sensi della quale «le misure appropriate al fine di trasmettere tali informazioni all’interessato dipendono dal contesto specifico e dall’ambiente in cui i dati sono raccolti e trattati, e nel caso di bodycam, esse possono includere avvertimenti visibili contenenti le informazioni, simboli apposti accanto all’attrezzatura contenente le informazioni o link, segnaletica pubblica o altre modalità con cui si dichiari o richiami l’attenzione degli interessati in merito alle informazioni rilevanti». Si veda anche Datenschutzkonferenz (DSK) (Conferenza sulla protezione dei dati, Germania), «Orientierungshilfe der Datenschutzaufsichtsbehörden zu dem Einsatz von Bodycams durch private Sicherheitsunternehmen», 22 febbraio 2019, (in prosieguo: «DSK Orientierungshilfe»), pag. 4. Da tali linee guida risulta che vi sono mezzi pratici per portare il trattamento pertinente all’attenzione dell’interessato. Ad esempio, quando la bodycam è attivata, un segnale ottico deve essere attivato [«spia luminosa rossa» («
rote Lampe
»)] e le persone che portano le bodycam devono indossare segni visibili, quali giacche di avvertimento con simboli di telecamere («
beschriftete Warnwesten mit Kamerasymbolen
»).
(
28
) Sentenza del 3 aprile 2025, Ministerstvo zdravotnictví (Dati riguardanti il rappresentante di una persona giuridica) (
C‑710/23
,
EU:C:2025:231
, punto
29
).
(
29
) V. paragrafo 41 delle presenti conclusioni.
(
30
) Ciò non pregiudica l’applicazione di qualsiasi restrizione al diritto dell’interessato di ricevere le informazioni ai sensi delle condizioni di cui all’articolo 23 del RGPD.
(
31
) V., in tal senso, DSK Orientierungshilfe, nota a piè di pagina 28, op. cit., pag. 1.
(
32
) [OSCURATO:PERSONA] i Stockholm (Corte d’appello amministrativa di Stoccolma) ha basato il suo ragionamento su tale sentenza. Il SL e il governo danese, nelle loro osservazioni scritte, hanno anch’essi sostenuto che tale sentenza sia pertinente per la presente causa.
(
33
) Ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 95/46, il titolare del trattamento era obbligato a fornire informazioni all’interessato «al momento della registrazione dei dati o qualora sia prevista una comunicazione dei dati a un terzo, al più tardi all’atto della prima comunicazione dei medesimi».
(
34
) Come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte, la formulazione del considerando 61 «se i dati sono ottenuti da altra fonte» è nuova rispetto alla direttiva 95/46. V. paragrafo 32 delle presenti conclusioni.