CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 27947/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a della CORTE d’APPELLO di ROMA del 17/03/2026;visti gli atti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che hachiesto dichiararsi la competenza della CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 17/03/2026, la Corte di appello di Roma hadichiarato la propria incompetenza in ordine all’incidente di esecuzione proposto– a mezzo di due istanze, rispettivamente datate 31 luglio e 6 agosto 2025 – daBruno [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva domandato la rideterminazione della pena inflittaglicon la sentenza del Tribunale di Velletri in data 22/10/2013, in ragionedell’esclusione dell’aggravante del numero delle persone partecipi del reatoassociativo e stante la continuazione in executivis tra cinque sentenze passate ingiudicato. A ragione della decisione dichiarativa della propria incompetenza, laCorte di appello di Roma ha rilevato come l’ultima sentenza divenuta irrevocabile- a carico di [OSCURATO:PERSONA] - sia quella del giorno 11/02/2025 (divenuta irrevocabile indata 11/11/2025) emessa dalla Corte di appello di Catanzaro; tanto premesso, laCorte di appello di Roma disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appellodi Catanzaro, ritenuta competente.Quest’ultima, invece, ha sollevato conflitto negativo di competenza,disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte. Tale decisione trae originedall’individuazione - quale pronuncia atta a radicare la competenza ex art. 665cod. proc. pen. - della sentenza della Corte di appello di Roma del 10/06/2022,passata in giudicato il 17/05/2023, a mezzo della quale è stata riformata lasentenza del Tribunale di Velletri del 21/10/2023.2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e VincenzoCicino, hanno presentato conclusioni scritte, chiedendo affermarsi la competenzadella Corte di appello di Roma.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza dellaCorte di appello di Roma.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del propostoconflitto di competenza; l'indubbia esistenza di una situazione di stasiprocessuale derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici aconoscere dello stesso procedimento, appare infatti insuperabile senzal'intervento di questa Corte. Tanto premesso, deve dichiararsi la competenzadella Corte di appello di Roma.2. Come già chiarito in parte narrativa, il conflitto nasce all’interno di unincidente di esecuzione proposto a mezzo di due istanze, l’ultima delle qualirisale al 06/08/2025; questo, quindi, è il momento in cui si radica lacompetenza, che deve individuarsi in capo al giudice che ha emesso la sentenzache – in quell’epoca – risultava essere l’ultima passata in giudicato. Il 6/8/2025,l’ultima sentenza irrevocabile, intervenuta a carico di [OSCURATO:PERSONA], era quella dellaCorte d’appello di Roma del 17/5/2023.Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, non rilevano le vicendesuccessive alla proposizione della domanda; non influisce, dunque, il fatto cheeventualmente – all’indomani dell’instaurazione dell’incidente di esecuzione -passino in giudicato altre pronunce (come avvenuto nel caso di specie, ragionper cui la Corte d’appello di Roma ha declinato la propria competenza). Ilprincipio di diritto è risalente e pacifico, per cui ci si può limitare a richiamare, fratante, Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, TRIB. SEZ. DIST. PORTOFERRAIO,Rv. 277733 – 01, a mente della quale: ‹‹La competenza funzionale del giudicedell’esecuzione a provvedere sull’istanza di riconoscimento della continuazione siradica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamentiper effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, inossequio al principio della “perpetuatio jurisdictionis” (negli stessi, termini, sivedano Sez. 1, n. 6739 del 30/01/2014, P.M in proc. Santaniello, Rv. 259171 –01 e Sez. 1, n. 23252 del 19/05/2010, Confl. Comp. In proc. Chiarello,Rv. 247648 – 01, secondo la quale: ‹‹La competenza del giudice dell’esecuzione,in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo aquello dell’ultimo provvedimento al momento della presentazione della domandae non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi››).3. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata lacompetenza della Corte di appello di Roma, alla quale dovranno essere trasmessigli atti. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Roma cuidisponetrasmettersi gli atti.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]