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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46395/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; trattato il procedimento con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Campobasso ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Agnillo alla pena sospesa di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione, a fini di spaccio, di circa 11,316 grammi di marijuana, corrispondenti, in considerazione del principio attivo, a 76 dosi, in data 25 ottobre 2017). 2.Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto: 1), 2) e 3) l'inosservanza dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, il vizio di motivazione in ordine alla finalità di spaccio e la violazione dell'art. 192, comma 2, cod.proc.pen. relativamente al compendio probatorio, atteso che i giudici di merito hanno immotivatamente ed erroneamente escluso la finalità dell'uso personale, senza valutare gli indizi in tal senso (il mancato rinvenimento di danaro o strumenti da taglio, la disponibilità di una sola sostanza, l'attitudine del ricorrente, peraltro estremamente collaborativo con le forze dell'ordine, ad usare la marijuana ed a costituirsene una scorta personale), affermando la finalità di spaccio in base all'unico, ma insufficiente elemento indiziario del numero delle dosi, senza spiegare con quali modalità sarebbero avvenute le cessioni; 4) la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui 'sono state applicate le tabelle del d.m. 11 aprile 2006, travolto dalla sentenza della Consulta n. 32 del 2014; 5) la manifesta illogicità nella parte in cui si è negata la speciale tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.pen., argomentando esclusivamente in considerazione del superamento delle dosi consentite secondo le non più vigenti tabelle del d.m. 14 aprile 2006. 3.La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Le prime tre censure, aventi ad oggetto la ritenuta finalità di spaccio della detenzione della sostanza stupefacente, tendono ad una rivalutazione del quadro probatorio, ma non denunciano né una effettiva violazione di legge né un reale vizio di motivazione.

Difatti, i giudici di merito, con argomentazioni esaustive e logiche, hanno correttamente desunto la finalità di spaccio da una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti e, cioè, dal numero delle dosi ricavabili dalla sostanza detenuta, dal rinvenimento sulla persona del ricorrente di un bilancino di precisione ("la cui presenza si spiega solo con l'esigenza di pesare la sostanza r 4 oggetto di cessione"), dalla circostanza che il giovane *stato sorpreso per strada, in una piazza del centro abitato, ed in orario preserale.

Il ricorrente non si confronta con tale complessiva motivazione, focalizzandosi solo su alcuni degli indizi valutati e riproponendo la sua versione difensiva.

Deve, pertanto, ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento 'censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01) e che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

A ciò si aggiunga, in tema di ricorso per cassazione, e inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04).

3. La quarta censura, avente ad oggetto l'applicazione delle tabelle di cui al d.m. 11 aprile 2006, non è pertinente rispetto alla decisione impugnata, in cui non si rinviene alcun riferimento o menzione di tali tabelle.

Peraltro, il d.m. 11 aprile 2006 continua ad essere in vigore nel nostro ordinamento.

Difatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale ha travolto il sistema delle tabelle disciplinato dagli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 309 del 1990, ma non anche il sub sistema, previsto dall'art. 73, comma 1 bis, lett. a), concernente l'individuazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope riferibili ad un uso esclusivamente personale.

Peraltro, l'art. 2, comma 1, del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito nella legge 16 maggio 2014, n. 79, ha espressamente previsto che riprendano a produrre effetti gli atti amministrativi adottati ai sensi del d.P.R. n. 309 del 1990 sino alla data della pubblicazione della sentenza della Consulta n. 32 del 2014, così recuperando integralmente il d.m. 11 aprile 2006 contenente «Indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale», su cui è stata, difatti, fondata la ricostruzione della nozione di "ingente quantità", pari alla moltiplicazione del valore-soglia per un fattore ricavato dalla concreta esperienza giudiziaria (cfr. da ultimo Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005).

4. •Anche la quinta censura, avente ad oggetto l'art. 131-bis cod.pen., è inammissibile, atteso che la Corte territoriale non ha fatto alcun riferimento al d.m. 11 aprile 2006, avendo piuttosto valorizzato, con una motivazione del tutto ragionevole, il non trascurabile numero di dosi ricavabili dalla sostanza detenuta.

Del resto, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01). 5.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendovi ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, .che si reputa equo quantificare in eurotremila, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma 1° dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; trattato il procedimento con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Campobasso ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Agnillo alla pena sospesa di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione, a fini di spaccio, di circa 11,316 grammi di marijuana, corrispondenti, in considerazione del principio attivo, a 76 dosi, in data 25 ottobre 2017). 2.Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto: 1), 2) e 3) l'inosservanza dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, il vizio di motivazione in ordine alla finalità di spaccio e la violazione dell'art. 192, comma 2, cod.proc.pen. relativamente al compendio probatorio, atteso che i giudici di merito hanno immotivatamente ed erroneamente escluso la finalità dell'uso personale, senza valutare gli indizi in tal senso (il mancato rinvenimento di danaro o strumenti da taglio, la disponibilità di una sola sostanza, l'attitudine del ricorrente, peraltro estremamente collaborativo con le forze dell'ordine, ad usare la marijuana ed a costituirsene una scorta personale), affermando la finalità di spaccio in base all'unico, ma insufficiente elemento indiziario del numero delle dosi, senza spiegare con quali modalità sarebbero avvenute le cessioni; 4) la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui 'sono state applicate le tabelle del d.m. 11 aprile 2006, travolto dalla sentenza della Consulta n. 32 del 2014; 5) la manifesta illogicità nella parte in cui si è negata la speciale tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.pen., argomentando esclusivamente in considerazione del superamento delle dosi consentite secondo le non più vigenti tabelle del d.m. 14 aprile 2006. 3.La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Le prime tre censure, aventi ad oggetto la ritenuta finalità di spaccio della detenzione della sostanza stupefacente, tendono ad una rivalutazione del quadro probatorio, ma non denunciano né una effettiva violazione di legge né un reale vizio di motivazione. Difatti, i giudici di merito, con argomentazioni esaustive e logiche, hanno correttamente desunto la finalità di spaccio da una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti e, cioè, dal numero delle dosi ricavabili dalla sostanza detenuta, dal rinvenimento sulla persona del ricorrente di un bilancino di precisione ("la cui presenza si spiega solo con l'esigenza di pesare la sostanza r 4 oggetto di cessione"), dalla circostanza che il giovane *stato sorpreso per strada, in una piazza del centro abitato, ed in orario preserale. Il ricorrente non si confronta con tale complessiva motivazione, focalizzandosi solo su alcuni degli indizi valutati e riproponendo la sua versione difensiva. Deve, pertanto, ribadirsi che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento 'censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01) e che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). A ciò si aggiunga, in tema di ricorso per cassazione, e inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). 3. La quarta censura, avente ad oggetto l'applicazione delle tabelle di cui al d.m. 11 aprile 2006, non è pertinente rispetto alla decisione impugnata, in cui non si rinviene alcun riferimento o menzione di tali tabelle. Peraltro, il d.m. 11 aprile 2006 continua ad essere in vigore nel nostro ordinamento. Difatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale ha travolto il sistema delle tabelle disciplinato dagli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 309 del 1990, ma non anche il sub sistema, previsto dall'art. 73, comma 1 bis, lett. a), concernente l'individuazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope riferibili ad un uso esclusivamente personale. Peraltro, l'art. 2, comma 1, del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito nella legge 16 maggio 2014, n. 79, ha espressamente previsto che riprendano a produrre effetti gli atti amministrativi adottati ai sensi del d.P.R. n. 309 del 1990 sino alla data della pubblicazione della sentenza della Consulta n. 32 del 2014, così recuperando integralmente il d.m. 11 aprile 2006 contenente «Indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale», su cui è stata, difatti, fondata la ricostruzione della nozione di "ingente quantità", pari alla moltiplicazione del valore-soglia per un fattore ricavato dalla concreta esperienza giudiziaria (cfr. da ultimo Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005). 4. •Anche la quinta censura, avente ad oggetto l'art. 131-bis cod.pen., è inammissibile, atteso che la Corte territoriale non ha fatto alcun riferimento al d.m. 11 aprile 2006, avendo piuttosto valorizzato, con una motivazione del tutto ragionevole, il non trascurabile numero di dosi ricavabili dalla sostanza detenuta. Del resto, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 - 01). 5.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendovi ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, .che si reputa equo quantificare in eurotremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma 1° dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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