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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08689/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del 17/09/2020 del Tribunale di Bologna, esclusa la contestata recidiva, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa, rideterminando la pena.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancanza, apparenza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato, si limita a reiterare i motivi di appello, che la Corte d'appello di Bologna ha rigettato con una motivazione del tutto coerente e priva di illogicità manifeste (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata, dove la predetta Corte ha evidenziato come il provento della truffa fosse stato accreditato su una carta postepay intestata all'imputato e sempre rimasta nella sua disponibilità in quanto mai denunciata smarrita o rubata e sempre risultata attiva; e come, a fronte di ciò, non potesse avere rilievo dirimente l'utilizzo, nel profilo utilizzato dall'imputato per contattare la persona offesa, di una foto raffigurante un'altra persona - circostanza spiegabile, anzi, come un espediente per dissimulare la propria identità - né la mancanza di informazioni circa l'identificazione dell'account utilizzato per accedere al sito o all'indirizzo IP); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione del motivo dedotto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del 17/09/2020 del Tribunale di Bologna, esclusa la contestata recidiva, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa, rideterminando la pena. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancanza, apparenza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato, si limita a reiterare i motivi di appello, che la Corte d'appello di Bologna ha rigettato con una motivazione del tutto coerente e priva di illogicità manifeste (si veda, in particolare, la pag. 3 della sentenza impugnata, dove la predetta Corte ha evidenziato come il provento della truffa fosse stato accreditato su una carta postepay intestata all'imputato e sempre rimasta nella sua disponibilità in quanto mai denunciata smarrita o rubata e sempre risultata attiva; e come, a fronte di ciò, non potesse avere rilievo dirimente l'utilizzo, nel profilo utilizzato dall'imputato per contattare la persona offesa, di una foto raffigurante un'altra persona - circostanza spiegabile, anzi, come un espediente per dissimulare la propria identità - né la mancanza di informazioni circa l'identificazione dell'account utilizzato per accedere al sito o all'indirizzo IP); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione del motivo dedotto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 08689/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris