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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 806/2020

ECLI:EU:T:2020:437
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017TJ0414_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 23 settembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA]/CRU (causa T‑414/17) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Fondo di risoluzione unico (FRU) – Decisione del CRU sul calcolo dei contributi ex ante per il 2017 – Ricorso di annullamento – Incidenza diretta ed individuale – Ricevibilità – Forme sostanziali – Autenticazione della decisione – Obbligo di motivazione – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Legittimazione ad agire – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisioni del Comitato di risoluzione unico (CRU) sul calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (FRU) – Incidenza diretta ed individuale su un ente debitore di tali contributi (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 67, § 4, e 70, § 2) (v. punti 26, 27, 62, 65)

2. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Assenza di autenticazione della decisione impugnata – Necessità di far valere un danno o vizi diversi dalla mancata autenticazione – Insussistenza – Motivo che deve essere rilevato d’ufficio dal giudice (Art. 263 TFUE) (v. punti 29, 31‑36)

3. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Assenza di autenticazione della decisione impugnata – Allegato alla decisione impugnata che ne costituisce un elemento essenziale – Documento elettronico non firmato e non indissolubilmente collegato al testo della decisione impugnata (Art. 263 TFUE) (v. punti 40, 41, 48)

4. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Assenza di autenticazione di un atto – Assenza o insufficienza della motivazione – Motivo che deve essere rilevato d’ufficio dal giudice (Artt. 263 e 296 TFUE) (v. punti 43, 44, 100)

5. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Stretta relazione tra l’obbligo di motivazione e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (Art. 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali, art. 47) (v. punti 57‑61, 63)

6. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) sul calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (FRU) – Mancanza di trasparenza del calcolo dei contributi ex-ante – Calcolo basato in modo interdipendente sui dati riservati degli altri enti – Violazione dell’obbligo di motivazione derivante, per la parte del calcolo relativa all’adattamento in funzione del profilo di rischio, dall’illegittimità, invocata a titolo di eccezione, degli articoli da 4 a 7 e 9 e dell’allegato I del regolamento delegato 2015/63 (Artt. 296 e 277 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 67, § 4, e 70, § 2; regolamento della Commissione 2015/63, artt. 4‑7 e 9 e allegato I; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59, art. 103) (v. punti 66, 69, 76, 81, 84, 98, 100, 102)

7. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unica (FRU) – Annullamento comportante che sia rimessa in discussione la riscossione di somme di denaro effettuata sulla base dell’atto annullato – Rischio di lesione della certezza del diritto degli interessi in causa – Insussistenza (Art. 264, comma 2, TFUE) (v. punti 106‑109) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento della decisione del CRU nella sessione esecutiva dell’11 aprile 2017 sul calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2017/05), nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Dispositivo 1) La decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) nella sessione esecutiva dell’11 aprile 2017 sul calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2017/05) è annullata nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA] AG. 2) Il CRU sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0414_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 23 settembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA]/CRU (causa T‑414/17) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Fondo di risoluzione unico (FRU) – Decisione del CRU sul calcolo dei contributi ex ante per il 2017 – Ricorso di annullamento – Incidenza diretta ed individuale – Ricevibilità – Forme sostanziali – Autenticazione della decisione – Obbligo di motivazione – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Legittimazione ad agire – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisioni del Comitato di risoluzione unico (CRU) sul calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (FRU) – Incidenza diretta ed individuale su un ente debitore di tali contributi (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 67, § 4, e 70, § 2) (v. punti 26, 27, 62, 65) 2. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Assenza di autenticazione della decisione impugnata – Necessità di far valere un danno o vizi diversi dalla mancata autenticazione – Insussistenza – Motivo che deve essere rilevato d’ufficio dal giudice (Art. 263 TFUE) (v. punti 29, 31‑36) 3. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Assenza di autenticazione della decisione impugnata – Allegato alla decisione impugnata che ne costituisce un elemento essenziale – Documento elettronico non firmato e non indissolubilmente collegato al testo della decisione impugnata (Art. 263 TFUE) (v. punti 40, 41, 48) 4. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Assenza di autenticazione di un atto – Assenza o insufficienza della motivazione – Motivo che deve essere rilevato d’ufficio dal giudice (Artt. 263 e 296 TFUE) (v. punti 43, 44, 100) 5. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Stretta relazione tra l’obbligo di motivazione e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (Art. 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali, art. 47) (v. punti 57‑61, 63) 6. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) sul calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (FRU) – Mancanza di trasparenza del calcolo dei contributi ex-ante – Calcolo basato in modo interdipendente sui dati riservati degli altri enti – Violazione dell’obbligo di motivazione derivante, per la parte del calcolo relativa all’adattamento in funzione del profilo di rischio, dall’illegittimità, invocata a titolo di eccezione, degli articoli da 4 a 7 e 9 e dell’allegato I del regolamento delegato 2015/63 (Artt. 296 e 277 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 67, § 4, e 70, § 2; regolamento della Commissione 2015/63, artt. 4‑7 e 9 e allegato I; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59, art. 103) (v. punti 66, 69, 76, 81, 84, 98, 100, 102) 7. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unica (FRU) – Annullamento comportante che sia rimessa in discussione la riscossione di somme di denaro effettuata sulla base dell’atto annullato – Rischio di lesione della certezza del diritto degli interessi in causa – Insussistenza (Art. 264, comma 2, TFUE) (v. punti 106‑109) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento della decisione del CRU nella sessione esecutiva dell’11 aprile 2017 sul calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2017/05), nella parte in cui riguarda la ricorrente. Dispositivo 1) La decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) nella sessione esecutiva dell’11 aprile 2017 sul calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2017/05) è annullata nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA] AG. 2) Il CRU sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
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