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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 24392/2026

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ISABELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1374/2023 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 19/12/2023 R.G.N. 442/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Catanzaro accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 10692/2024conto la sentenza del Tribunale di Crotone n. 599/2020 e, perN umero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 24392/2026l’effetto, in parziale riforma di detta sentenza, condannavDaa ta pubblicazione 02/08/2026l’appellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

“a riammettere in serviziol’appellante ed a corrisponderle le retribuzioni (il cui parametromensile è di € 2.916,00) dalla data della sospensionedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino all’effettiva riammissione, nonché acorrisponderle l’ulteriore somma di € 672,9 in relazione ai primi7 giorni di aprile 2017, oltre interessi e rivalutazione come perlegge”; condannava l’appellante alla rifusione delle spese deldoppio grado di giudizio, come liquidate per ogni grado.2.

Per quanto qui interessa, la Corte di merito premetteva:a) che con il ricorso introduttivo del giudizio, [OSCURATO:PERSONA],medico chirurgo e specialista in chirurgia plastica, conveniva laMarrelli [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo di: - accertare l’esistenza di unrapporto di lavoro subordinato irregolare a tempo pieno (38ore) tra la stessa e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intercorsodall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per lo svolgimento delle mansioni di medicoassistente, con condanna alla riammissione in servizio attesal’illegittimità della sospensione dal servizio disposta nei suoiconfronti a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ed al pagamento delleretribuzioni maturate; - in via subordinata, laddove ritenutasussistente un’ipotesi di licenziamento, accertarne e dichiararnel’inefficacia e/o la nullità con condanna alla sua reintegrazione,oltre al risarcimento del danno da commisurarsi all’ultimaretribuzione globale di fatto dalla data del licenziamentoall’effettiva reintegra o alla diversa somma ritenuta di giustizia;- in via gradata, laddove ritenuto insussistente il rapporto dilavoro subordinato, accertare e dichiarare il diritto alpagamento della somma di € 3.384,61 a titolo di compenso perl’opera professionale prestata; b) che, nella resistenza dellasocietà convenuta, il Tribunale di Crotone aveva accoltoNumero registro generale 10692/2024parzialmente il ricorso; c) che in particolare, sulla baseN umero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 24392/2026dell’istruttoria espletata, aveva accertato che tra le parti erDaa ta pubblicazione 02/08/2026intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno,riconoscendo la soggezione della ricorrente al potereorganizzativo e disciplinare della società quale datrice di lavoro,ed aveva così condannato la convenuta a corrispondere allaricorrente l’importo di € 2.916 a titolo di differenze retributiveper il periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 7.4.2017, secondol’inquadramento nella qualifica di assistente medico ex CCNLAIOP del 19.1.2005, pacificamente applicato dalla resistente etenuto conto dei conteggi non contestati; d) che il Tribunale inmerito alla pretesa regolarizzazione contributiva avevaaffermato che ogni statuizione era preclusa dall’omessaevocazione in giudizio dell’ente previdenziale; e) che aveva,poi, ritenuto che fosse stato comminato nei confronti delladott.ssa Bruno un licenziamento in data 7.4.2017 per il tramitedi un messaggio inviato dal dott. [OSCURATO:PERSONA], avendoconsiderato: 1) irrilevante la sua carenza di potererappresentativo della società, “atteso che l’atto è stato ratificatodalla società con la memoria di costituzione”; 2) irrilevante ilsuccessivo procedimento disciplinare e, dunque, lacomunicazione di sospensione dell’attività lavorativadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], “perché trasmessa quando il rapporto di lavoroormai, in virtù dell’effetto retroattivo della ratifica ex art. 1399c.c. doveva intendersi già risolto”; f) che sempre il Tribunale,tuttavia, aveva affermato che: 1) tale licenziamento “non èstato contestato o altrimenti impugnato dalla ricorrente”; 2)che l’impugnativa contenuta soltanto nelle conclusioni delricorso (e non supportata da sufficienti argomentazioni in fattoed in diritto nella narrativa dell’atto) era inammissibile, sicchéaveva rigetto la richiesta di reintegrazione della ricorrente nelNumero registro generale 10692/2024posto di lavoro; g) i motivi di gravame formulati dalla ricorrenteN umero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 24392/2026in primo grado contro la suddetta decisione; h) le difese eDda ta pubblicazione 02/08/2026eccezioni della società appellata.3.

Tutto ciò premesso, la Corte anzitutto rilevaval’intervenuto giudicato interno sull’affermata naturasubordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e sullaquantificazione della retribuzione mensile dovuta alla ricorrentepari ad € 2.916,00, in mancanza di gravame da parte dellasocietà sulle relative statuizioni.4.

Inoltre, la Corte giudicava fondate la prima e la terzacensura, con l’assorbimento della seconda.4.1.

In particolare, per la Corte nella sentenza impugnatanon era stata compiuta una corretta interpretazione delleallegazioni e delle domande proposte con il ricorso di primogrado con conseguente contraddittorietà della pronuncia nellaparte oggetto di gravame.4.2.

Dopo aver richiamato le deduzioni e le testualiconclusioni rassegnate dall’attrice nel ricorso introduttivo delgiudizio, la Corte considerava che la domanda principale ivispiegata era quella volta alla riammissione in servizio, sulpresupposto della permanenza del rapporto di lavoro, previadeclaratoria dell’inefficacia e/o nullità e/o illegittimità dellasospensione disposta a far data dall’8 aprile 2017.4.3.

Tanto considerato, conveniva con l’allora appellanteche difettava un atto di recesso, in quanto, dopo il messaggiosms del Direttore sanitario dr. [OSCURATO:PERSONA], alla dott.ssaBruno era stata inflitta una sospensione sine die dal servizio,che concretava una manifestazione di volontà incompatibile conNumero registro generale 10692/2024quella di recedere dal rapporto di lavoro ed anzi poggiava sullaN umero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 24392/2026sua permanenza.

Data pubblicazione 02/08/20264.4.

Secondo la Corte, il giudice di prime cure avevalimitato il suo esame al messaggio del 7 aprile 2017 ed avevaritenuto che tale sms, per il suo contenuto, potesse esserequalificato come licenziamento, senza considerarlo inconnessione con il successivo comportamento tenuto dallasocietà, che il giorno dopo comunicava l’avvio di unprocedimento disciplinare con contestuale sospensione dalservizio, manifestando così una volontà (contraria) di intendereil rapporto di lavoro ancora sussistente.4.5.

Era, allora, da escludere che potesse essere attribuitaalla memoria di costituzione in giudizio della datrice di lavoro laportata di una ratifica dell’operato del direttore sanitario conefficacia retroattiva, stante l’evidente inconciliabilità conl’adozione di un atto – assunto immediatamente dopo ilmessaggio – in cui la società aveva sostanzialmente negato lacessazione del rapporto.5.

In conclusione, per la Corte, non essendo maiintervenuto il recesso, la ricorrente doveva essere riammessain servizio e le competevano tutte le retribuzioni – il cuiparametro mensile era pari ad € 2.916,00 (coperto da giudicatoimplicito) – dalla data della sospensione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (finoall’effettiva riammissione).6.

Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. haproposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.7. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.8.

Le parti costituite hanno depositato memoria.Numero registro generale 10692/2024RAGIONI DELLA DECISIONE Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 24392/2026Data pubblicazione 02/08/20261.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/falsa applicazione degli artt. 2119 c.c. e 3, D.lgs. n. 23/2015,in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3. c.p.c., per avere laCorte di appello escluso la legittimità del recesso datoriale,come ratificato con efficacia ex tunc dalla costituzione dellaSocietà esponente nel giudizio di primo grado”.2.

Con il secondo motivo denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 6, comma 2°, Legge n. 604/1966, comesostituito dall’art. 32, comma 1, L. 4 novembre 2010, n. 183(c.d.

Collegato Lavoro), e dall’art. 1, comma 38, della Legge 28giugno 2012, n. 92 (Legge Fornero), in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di appello mancatodi rilevare la tardività e l’inefficacia del ricorso introduttivo diprimo grado”.3.

Con il terzo motivo denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 4 e dell’art. 3, comma 1°, c.p.c.

D.lgs. n.883/2015, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c. pernon aver la Corte di appello almeno contenuto la condannaeconomica parametrata nei limiti di 6 (e comunque non più di36) mensilità retributive”.4.

I tre motivi, riassunti come sopra dalla stessa ricorrente(v. pag. 3 del ricorso), sono esaminabili congiuntamente perevidente connessione, e sono tutti inammissibili.5.

Osserva in tal senso il Collegio che tutte le censure noncolgono la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, edsms inviato il 7.4.2017 alla Bruno dal dr. [OSCURATO:PERSONA],Direttore sanitario della clinica gestita dalla società attualeNumero registro generale 10692/2024ricorrente per cassazione, contenesse un licenziamentoN umero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 24392/2026intimato da persona priva del potere di rappresentare Daa ta pubblicazione 02/08/2026riguardo la società, ma suscettibile di ratifica ex art. 1399 c.c.;un licenziamento, quindi, assoggettato nella specie alladisciplina legale costituita dalle diverse norme indicate nellerubriche dei motivi in esame.

Ed è in questa chiave che laricorrente denuncia, segnatamente nel primo motivo (a pag. 12del ricorso), che la Corte d’appello avrebbe illegittimamentemancato di sussumere la comunicazione del 7 aprile 2017, poiratificata in giudizio dalla società, nella fattispecie legale e nelladisciplina ex artt. 2119 c.c. e 3 d.lgs. n. 23/2015.6.

Tuttavia, la Corte di merito non ha “escluso la legittimitàdel recesso datoriale” (come detto nella rubrica del primomotivo), né ha propriamente sostenuto “che il licenziamentointimato (sulla base della comunicazione del [OSCURATO:PERSONA] data 7 aprile 2017, poi ratificata dalla costituzione nelgiudizio di primo grado), sarebbe stato superato dallacomunicazione del successivo giorno 8 aprile 2017, di avvio diun procedimento disciplinare con contestuale sospensione dalservizio” (come assunto a pag. 11 del ricorso).6.1.

Piuttosto, la Corte distrettuale, come già esposto innarrativa, ha fornito – in dichiarato dissenso rispetto alla letturadella vicenda oggetto di causa proposta dal primo giudice – unamotivata interpretazione di una successione (all’inizio rapida) dimessaggio sms potesse essere qualificato sul pianovolontaristico come un atto di recesso.Per conseguenza, per utilmente aggredire il ragionamentodecisorio dei giudici di secondo grado in punto di sussunzionela ricorrente avrebbe dovuto in ipotesi censurare, per il tramiteNumero registro generale 10692/2024dell’art. 1324 c.c. (trattandosi, come detto, di atti tuttiN umero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 24392/2026unilaterali), l’interpretazione sottesa a tale qualificazioneD,a ta pubblicazione 02/08/2026denunciando in proposito la violazione o la falsa applicazione diuno o più dei canoni ermeneutici legali di cui agli artt. 1362 esegg. c.c.6.2.

In nessuno dei motivi di ricorso, invece, si riscontrauna denuncia siffatta, limitandosi la ricorrente a richiamarequanto, a suo giudizio, aveva correttamente concluso lasentenza di primo grado nel ritenere “che il licenziamento siastato effettivamente comminato con comunicazione del7.4.2020 (rectius, 2017) attesa l’inequivoca manifestazionedella volontà di porre fine al rapporto di lavoro in questioneinsita nel tenore letterale del messaggio …” di cui s’è più voltedetto (v. in extenso pagg. 13-14 del ricorso).7.

Si tratta, infatti, della lettura della vicenda che la Corted’appello non ha condiviso per l’appunto appunto sul pianointerpretativo (cfr. §

2.1. alle pagg. 5-6 dell’impugnatasentenza).8.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna laricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi e in € 5.500,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del N1u5m%ero, r egistro generale 10692/2024Numero sezionale 2961/2026IVA e CPA come per legge.

Numero di raccolta generale 24392/2026Data pubblicazione 02/08/2026Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAdriana Doronzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ISABELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1374/2023 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata il 19/12/2023 R.G.N. 442/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Catanzaro accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 10692/2024conto la sentenza del Tribunale di Crotone n. 599/2020 e, perN umero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 24392/2026l’effetto, in parziale riforma di detta sentenza, condannavDaa ta pubblicazione 02/08/2026l’appellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. “a riammettere in serviziol’appellante ed a corrisponderle le retribuzioni (il cui parametromensile è di € 2.916,00) dalla data della sospensionedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino all’effettiva riammissione, nonché acorrisponderle l’ulteriore somma di € 672,9 in relazione ai primi7 giorni di aprile 2017, oltre interessi e rivalutazione come perlegge”; condannava l’appellante alla rifusione delle spese deldoppio grado di giudizio, come liquidate per ogni grado.2. Per quanto qui interessa, la Corte di merito premetteva:a) che con il ricorso introduttivo del giudizio, [OSCURATO:PERSONA],medico chirurgo e specialista in chirurgia plastica, conveniva laMarrelli [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo di: - accertare l’esistenza di unrapporto di lavoro subordinato irregolare a tempo pieno (38ore) tra la stessa e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intercorsodall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per lo svolgimento delle mansioni di medicoassistente, con condanna alla riammissione in servizio attesal’illegittimità della sospensione dal servizio disposta nei suoiconfronti a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ed al pagamento delleretribuzioni maturate; - in via subordinata, laddove ritenutasussistente un’ipotesi di licenziamento, accertarne e dichiararnel’inefficacia e/o la nullità con condanna alla sua reintegrazione,oltre al risarcimento del danno da commisurarsi all’ultimaretribuzione globale di fatto dalla data del licenziamentoall’effettiva reintegra o alla diversa somma ritenuta di giustizia;- in via gradata, laddove ritenuto insussistente il rapporto dilavoro subordinato, accertare e dichiarare il diritto alpagamento della somma di € 3.384,61 a titolo di compenso perl’opera professionale prestata; b) che, nella resistenza dellasocietà convenuta, il Tribunale di Crotone aveva accoltoNumero registro generale 10692/2024parzialmente il ricorso; c) che in particolare, sulla baseN umero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 24392/2026dell’istruttoria espletata, aveva accertato che tra le parti erDaa ta pubblicazione 02/08/2026intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno,riconoscendo la soggezione della ricorrente al potereorganizzativo e disciplinare della società quale datrice di lavoro,ed aveva così condannato la convenuta a corrispondere allaricorrente l’importo di € 2.916 a titolo di differenze retributiveper il periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 7.4.2017, secondol’inquadramento nella qualifica di assistente medico ex CCNLAIOP del 19.1.2005, pacificamente applicato dalla resistente etenuto conto dei conteggi non contestati; d) che il Tribunale inmerito alla pretesa regolarizzazione contributiva avevaaffermato che ogni statuizione era preclusa dall’omessaevocazione in giudizio dell’ente previdenziale; e) che aveva,poi, ritenuto che fosse stato comminato nei confronti delladott.ssa Bruno un licenziamento in data 7.4.2017 per il tramitedi un messaggio inviato dal dott. [OSCURATO:PERSONA], avendoconsiderato: 1) irrilevante la sua carenza di potererappresentativo della società, “atteso che l’atto è stato ratificatodalla società con la memoria di costituzione”; 2) irrilevante ilsuccessivo procedimento disciplinare e, dunque, lacomunicazione di sospensione dell’attività lavorativadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], “perché trasmessa quando il rapporto di lavoroormai, in virtù dell’effetto retroattivo della ratifica ex art. 1399c.c. doveva intendersi già risolto”; f) che sempre il Tribunale,tuttavia, aveva affermato che: 1) tale licenziamento “non èstato contestato o altrimenti impugnato dalla ricorrente”; 2)che l’impugnativa contenuta soltanto nelle conclusioni delricorso (e non supportata da sufficienti argomentazioni in fattoed in diritto nella narrativa dell’atto) era inammissibile, sicchéaveva rigetto la richiesta di reintegrazione della ricorrente nelNumero registro generale 10692/2024posto di lavoro; g) i motivi di gravame formulati dalla ricorrenteN umero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 24392/2026in primo grado contro la suddetta decisione; h) le difese eDda ta pubblicazione 02/08/2026eccezioni della società appellata.3. Tutto ciò premesso, la Corte anzitutto rilevaval’intervenuto giudicato interno sull’affermata naturasubordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e sullaquantificazione della retribuzione mensile dovuta alla ricorrentepari ad € 2.916,00, in mancanza di gravame da parte dellasocietà sulle relative statuizioni.4. Inoltre, la Corte giudicava fondate la prima e la terzacensura, con l’assorbimento della seconda.4.1. In particolare, per la Corte nella sentenza impugnatanon era stata compiuta una corretta interpretazione delleallegazioni e delle domande proposte con il ricorso di primogrado con conseguente contraddittorietà della pronuncia nellaparte oggetto di gravame.4.2. Dopo aver richiamato le deduzioni e le testualiconclusioni rassegnate dall’attrice nel ricorso introduttivo delgiudizio, la Corte considerava che la domanda principale ivispiegata era quella volta alla riammissione in servizio, sulpresupposto della permanenza del rapporto di lavoro, previadeclaratoria dell’inefficacia e/o nullità e/o illegittimità dellasospensione disposta a far data dall’8 aprile 2017.4.3. Tanto considerato, conveniva con l’allora appellanteche difettava un atto di recesso, in quanto, dopo il messaggiosms del Direttore sanitario dr. [OSCURATO:PERSONA], alla dott.ssaBruno era stata inflitta una sospensione sine die dal servizio,che concretava una manifestazione di volontà incompatibile conNumero registro generale 10692/2024quella di recedere dal rapporto di lavoro ed anzi poggiava sullaN umero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 24392/2026sua permanenza. Data pubblicazione 02/08/20264.4. Secondo la Corte, il giudice di prime cure avevalimitato il suo esame al messaggio del 7 aprile 2017 ed avevaritenuto che tale sms, per il suo contenuto, potesse esserequalificato come licenziamento, senza considerarlo inconnessione con il successivo comportamento tenuto dallasocietà, che il giorno dopo comunicava l’avvio di unprocedimento disciplinare con contestuale sospensione dalservizio, manifestando così una volontà (contraria) di intendereil rapporto di lavoro ancora sussistente.4.5. Era, allora, da escludere che potesse essere attribuitaalla memoria di costituzione in giudizio della datrice di lavoro laportata di una ratifica dell’operato del direttore sanitario conefficacia retroattiva, stante l’evidente inconciliabilità conl’adozione di un atto – assunto immediatamente dopo ilmessaggio – in cui la società aveva sostanzialmente negato lacessazione del rapporto.5. In conclusione, per la Corte, non essendo maiintervenuto il recesso, la ricorrente doveva essere riammessain servizio e le competevano tutte le retribuzioni – il cuiparametro mensile era pari ad € 2.916,00 (coperto da giudicatoimplicito) – dalla data della sospensione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (finoall’effettiva riammissione).6. Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. haproposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.7. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.8. Le parti costituite hanno depositato memoria.Numero registro generale 10692/2024RAGIONI DELLA DECISIONE Numero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 24392/2026Data pubblicazione 02/08/20261. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/falsa applicazione degli artt. 2119 c.c. e 3, D.lgs. n. 23/2015,in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3. c.p.c., per avere laCorte di appello escluso la legittimità del recesso datoriale,come ratificato con efficacia ex tunc dalla costituzione dellaSocietà esponente nel giudizio di primo grado”.2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 6, comma 2°, Legge n. 604/1966, comesostituito dall’art. 32, comma 1, L. 4 novembre 2010, n. 183(c.d. Collegato Lavoro), e dall’art. 1, comma 38, della Legge 28giugno 2012, n. 92 (Legge Fornero), in relazione all’art. 360,comma 1°, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di appello mancatodi rilevare la tardività e l’inefficacia del ricorso introduttivo diprimo grado”.3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 4 e dell’art. 3, comma 1°, c.p.c. D.lgs. n.883/2015, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c. pernon aver la Corte di appello almeno contenuto la condannaeconomica parametrata nei limiti di 6 (e comunque non più di36) mensilità retributive”.4. I tre motivi, riassunti come sopra dalla stessa ricorrente(v. pag. 3 del ricorso), sono esaminabili congiuntamente perevidente connessione, e sono tutti inammissibili.5. Osserva in tal senso il Collegio che tutte le censure noncolgono la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, edsms inviato il 7.4.2017 alla Bruno dal dr. [OSCURATO:PERSONA],Direttore sanitario della clinica gestita dalla società attualeNumero registro generale 10692/2024ricorrente per cassazione, contenesse un licenziamentoN umero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 24392/2026intimato da persona priva del potere di rappresentare Daa ta pubblicazione 02/08/2026riguardo la società, ma suscettibile di ratifica ex art. 1399 c.c.;un licenziamento, quindi, assoggettato nella specie alladisciplina legale costituita dalle diverse norme indicate nellerubriche dei motivi in esame. Ed è in questa chiave che laricorrente denuncia, segnatamente nel primo motivo (a pag. 12del ricorso), che la Corte d’appello avrebbe illegittimamentemancato di sussumere la comunicazione del 7 aprile 2017, poiratificata in giudizio dalla società, nella fattispecie legale e nelladisciplina ex artt. 2119 c.c. e 3 d.lgs. n. 23/2015.6. Tuttavia, la Corte di merito non ha “escluso la legittimitàdel recesso datoriale” (come detto nella rubrica del primomotivo), né ha propriamente sostenuto “che il licenziamentointimato (sulla base della comunicazione del [OSCURATO:PERSONA] data 7 aprile 2017, poi ratificata dalla costituzione nelgiudizio di primo grado), sarebbe stato superato dallacomunicazione del successivo giorno 8 aprile 2017, di avvio diun procedimento disciplinare con contestuale sospensione dalservizio” (come assunto a pag. 11 del ricorso).6.1. Piuttosto, la Corte distrettuale, come già esposto innarrativa, ha fornito – in dichiarato dissenso rispetto alla letturadella vicenda oggetto di causa proposta dal primo giudice – unamotivata interpretazione di una successione (all’inizio rapida) dimessaggio sms potesse essere qualificato sul pianovolontaristico come un atto di recesso.Per conseguenza, per utilmente aggredire il ragionamentodecisorio dei giudici di secondo grado in punto di sussunzionela ricorrente avrebbe dovuto in ipotesi censurare, per il tramiteNumero registro generale 10692/2024dell’art. 1324 c.c. (trattandosi, come detto, di atti tuttiN umero sezionale 2961/2026Numero di raccolta generale 24392/2026unilaterali), l’interpretazione sottesa a tale qualificazioneD,a ta pubblicazione 02/08/2026denunciando in proposito la violazione o la falsa applicazione diuno o più dei canoni ermeneutici legali di cui agli artt. 1362 esegg. c.c.6.2. In nessuno dei motivi di ricorso, invece, si riscontrauna denuncia siffatta, limitandosi la ricorrente a richiamarequanto, a suo giudizio, aveva correttamente concluso lasentenza di primo grado nel ritenere “che il licenziamento siastato effettivamente comminato con comunicazione del7.4.2020 (rectius, 2017) attesa l’inequivoca manifestazionedella volontà di porre fine al rapporto di lavoro in questioneinsita nel tenore letterale del messaggio …” di cui s’è più voltedetto (v. in extenso pagg. 13-14 del ricorso).7. Si tratta, infatti, della lettura della vicenda che la Corted’appello non ha condiviso per l’appunto appunto sul pianointerpretativo (cfr. § 2.1. alle pagg. 5-6 dell’impugnatasentenza).8. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 peresborsi e in € 5.500,00 per compensi professionali, oltrerimborso forfettario delle spese generali nella misura del N1u5m%ero, r egistro generale 10692/2024Numero sezionale 2961/2026IVA e CPA come per legge. Numero di raccolta generale 24392/2026Data pubblicazione 02/08/2026Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAdriana Doronzo
Sentenza Cassazione n. 24392/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris