CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18717/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 062HHEO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06XUCTF) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in relazione alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 2), individuato nei termini di cui agli artt. 110, 629, secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 1) e n. 3 quinquies), 61, n. 7), cod. pen., anziché ai sensi dell'art. 640, secondo comma, cod. pen., in ragione dell'insussistenza di una condotta di coartazione, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6 della sentenza impugnata con riferimento alla consapevolezza del ricorrente circa la minaccia rivolta alle persone offese, nonché alla condotta di minaccia e alla sua incidenza coercitiva); ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in tutte le sue forme, in relazione all'applicazione delle aggravanti contestate, in particolare di quella relativa alla minorata difesa, nonché in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto privo di riscontri individualizzanti, e bensì basato su una serie di dati indiziari, è manifestatamente infondato giacché denuncia un vizio che non emerge dalla sentenza impugnata, la quale anzi formula argomenti pertinenti e giuridicamente corretti a conferma sia della sussistenza delle circostanze aggravanti sia della pena calcolata in primo grado, ritenuta congrua e non mitigabile in ragione dell'assenza di profili di particolare meritevolezza che giustifichino una revisione in melius della misura della stessa (si vedano le pagg. 8-9 della sentenza impugnata ove il giudice adito si pronuncia sul trattamento sanzionatorio del ricorrente, ritenuto proporzionato alle modalità e alla gravità dei fatti, nonché alla personalità dello stesso, ritenuta fortemente negativa); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M2 5 Ad 2026 fl FidtL,i`,Ai 1