CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26217/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 6608/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato PEC [OSCURATO:EMAIL]) Oggetto: accertamento “ante tempus” Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sez. staccata di Salerno n. 3775/04/20 depositata in data 20/07/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avvero l’avviso di accertamento notificatole per IRPEF, IVA ed IRAP 2012; - il giudice provi nciale di merito rigettava il ricorso; - l’[OSCURATO:PERSONA] appellava tal pronuncia; - la CTR, con la sentenza qui gravata, rigettava l’appello; ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a due motivi che illustra con memoria; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto erroneamente illegittimo l’atto impugnato in quanto emesso anteriormente al termine di cui alla disposizione citata; - il motivo è infondato, difettando nel presente caso attività di accesso, ispezione o verifica in loco da parte del personale dell’[OSCURATO:PERSONA] presso la contribuente e quindi non applicandosi l’art. 12 c. 7 ridetto nei termini di cui al motivo (tra le molte vedasi le pronunce rese da Cass. Sez.6 - 5,Ordinanza n. 10388 del 12/04/2019; oltre che per prima da Cass. Sez.5, Sentenza n. 701 del 15/01/2019); - ciò si desume sia dalla lettura della pronuncia impugnata, che fa riferimento a un “controllo meramente documentale” (pag. 2 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] righe n. 7 e n. 8 della pronuncia) sia dalla narrativa in fatto del ricorso per cassazione (pag. 2 dell’atto), nella quale si conferma non esser stata svolta attività di accesso, ispezione o verifica presso la contribuente; - e invero neppure in memoria la contribuente offre e comprova elementi idonei a scalfire tale accertamento in fatto operato sul punto dalla CTR; - il motivo contiene poi in concreto una ulteriore doglianza, relativa alla mancata redazione del PVC conclusivo (pag. 8 del ricorso); tal profilo è nondimeno infondato, poiché in forza della giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez.5, Sentenza n. 8246 del 04/04/2018 ) deve ritenersi che laredazione del verbale di verifica e di quello conclusivo delle operazioni è richiesta dall'art. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 (applicabile non solo in materia di IVA ma anche di imposte dirette, in virtù del richiamo operato dall'art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973) esclusivamente nelle ipotesi di accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione, e non anche in quello diaccertamenti documentali c . d. a tavolino, espletati autonomamente dall'Amministrazione finanziaria nei propri uffici; - il secondo motivo deduce poi la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della L. n. 4 del 1929 e dell’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 con riferimento all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato ancorché sottoscritto con firma digitale priva della conformità all’originale in tutte le sue componenti con relativa mancata di attestazione di pubblico ufficiale, quindiin concreto denunciandosi la violazione dell’art. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 3bis, 4bis, 40 del d. Lgs. n. 82 del 2005; - il motivo è infondato; - questa Corte ha chiarito, anche recentemente, che ( Cass. Sez.6/5, Ordinanza n. 32692 del 09/11/2021) nel caso in cui l'avvisodi accertamento sia firmato digitalmente nel regime di cui all'art. 2, comma 6, d. Lgs. n. 82 del 2005 (ratione temporis vigente dal 14 settembre 2016 fino al 26 gennaio 2018), esso non è nullo per difetto disottoscrizione, posto che l'esclusione dell'utilizzo di strumenti informatici prevista per l'esercizio delle attività e funzioni ispettive fino all'entrata in vigore del d. L gs. n. 217 del 2017 riguarda la sola attività di controllo fiscale e non può estendersi agliavvisi di accertamento ed in genere agli atti impositivi; - pertanto, il ricorso è rigettato; - le spese seguono la soccombenza e sono l iquidate come in dispositivo; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 4.100,00 oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello