CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03225/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha affermato la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 99, 393 e 56, 393 cod. pen., previa diversa qualificazione delle originarie accuse di estorsione tentata e consumata, determinando la pena nella misura di un anno di reclusione ed € 300,00 di multa. Il ricorrente deduce vizi congiunti di legge e di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; alla omessa esclusione della rilevanza della contestata recidiva; al denegato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il primo motivo di ricorso si rivela improponibile, consistendo in una non consentita critica all'esercizio del potere discrezionale del giudice di determinare la pena, nella specie assistito anche da congrua per quanto sintetica motivazione riguardo all'inapplicabilità dell'invocata attenuante; gli altri motivi sono manifestamente infondati, il secondo perché risulta debitamente argomentata la rilevanza della recidiva rispetto ai precedenti penali gravanti sul ricorrente ed il terzo poiché la sospensione condizionale appare preclusa dagli stessi pregiudizi, non essendo evidentemente sufficiente la mera richiesta di applicazione del beneficio a renderlo concedibile. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il consigliere