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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 19810/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24443/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale a margine del ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1148/2017depositata il 17/06/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con due mezzi chiedendo la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro, depositata il 17/6/2017, con la quale, decidendo a seguito di cassazione con rinvio disposto con la sentenza a Sezioni Uniten.14556/2015, in contenzioso con il Comune di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale, in parziale accoglimento dell’appello principale svolto dal Ferlaino avverso la sentenza non definitiva n.980/2003 e la sentenza definitiva n.729/2006, entrambe emesse dal Tribunale di Catanzaro, ha condannato il Comune al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 49.642,90=, oltre interessi legali sulla predetta somma dalla data della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.

Il ricorso si colloca nell’ambito di un annoso contenzioso riguardante il contratto di appalto in data 25/7/1980, registrato in Catanzaro il 5/8/1980 al n.3270, intercorso tra le parti per lavori di variante ed ammodernamento della strada [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di lire 184.791.047=, in relazione al quale Ferlaino, con atto di citazione notificato il 21/7/1983, aveva avanzato richiesta di pagamento di lire 112.524.197=, quale parte del corrispettivo dovuto, oltre interessi per ritardato pagamento ed ulteriore somma per revisione prezzi, nonché domanda risarcitoria per danni subiti ammontanti a lire 200.000.000= a causa del ritardo nel pagamento del corrispettivo.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso, corroborato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.-Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. 2.2.-Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 35 e 36 del d.P.R. n.1063/1962. 2.3.- Le due censure, trattate congiunta mente dal ricorrente, concernono la tipologia degli interessi da applicare e la decorrenza degli stessi in relazione alla somma di euro 11.282,00= vantata e già riconosciuta al ricorrente a titolo di quarto SAL, riferito al contratto di appalto di cui sopra.

Il ricorrente censura la statuizione di merito, laddove la Corte territoriale ha fatto discendere la decorrenza degli interessi di mora ex art.35 e 36 del d.P.R. cit. dalla ravvisata necessità dell’approvazione dei lavori da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

A parere del ricorrente i lavori, come da CTU in atti, sarebbero stati realizzati puntualmente ed il ritardo nella corresponsione degli importi da parte del Comune sarebbe stato del tutto ingiustificato.

Sostiene il ricorrente che i lavori non necessitavano di autorizzazione, non comportando un aumento di spesa, e che non occorreva alcuna riserva, essendo stati già trascritti i lavori nel registro di contabilità e ne deduce che erroneamente la Corte territoriale ha fatto decorrere gli interessi di mo ra sulla somma riconosciuta dal 1985 (epoca dell’approvazionedei lavori) e non dal 1981 (data di ultimazione dei lavori). 2.4.- I motivi sono inammissibili, perché non colgono la ratio decidendie non la censurano pertinentemente.

2.5. -Per quanto interessa il presente giudizio, va osservato che la Corte di merito, in relazione alla somma di circa euro 11.282,00=, vantata da Ferlaino a titolo di quarto SALe già riconosciutagli in via definitiva, ha accertato, sulla scorta della documentazione reperita nel corso del giudizio, che i relativi lavori - oggetto di perizia di variante- erano stati approvati dal Comune con delibera di G.M. del 27/8/1985, con effetto sanante, ed ha richiamato, all’uopo, Cass.n.25524/2015 e Cass. n.6470/1998; ha, pertanto, affermato che ciò valeva a fondare la richiesta del relativo importo, risultando superate tutte le questioni relative alla mancata apposizione di riserve ed al loro inserimento nel conto finale.

Ha, pertanto, disatteso la diversa tesi propugnata dall’appellante in riassunzione Ferlaino, secondo il quale detti lavori non necessitavano della già menzionata approvazione perché non avevano comportato un aumento di spesa e rientravano nei poteri discrezionali del Direttore dei lavori stesso.

A sostegno, la Corte di appello ha indicato tre ragioni: la prima logicamente dedotta dalla sentenza della Corte di legittimità che, avendo disposto il rinvio al fine di verificare se vi fosse effettiva mancanza di autorizzazione per i lavori aggiuntivi, era inconciliabile con la non necessarietà della autorizzazione; la seconda e la terza fondate sul rilievo che non era stata provato il mancato aumento di spesa, risultando anzi il costo dell’appalto superiore all’importo stabilito nel contratto, e ciò anche senza considerare la misura degli importi derivanti dalla revisione prezzi. 2.6.-Risulta pertanto evidente che la statuizione in esame non risultata puntualmente censurata, non avendo il ricorrente denunciato la violazione del dictum rescindente ex art.394 cod.proc.civ. da parte della Corte territoriale in merito alla decisiva rilevanza della autorizzazione nel caso in esame (Cass. n. 9395/2006). 2.7.- U gualmente inammissibile risulta la denuncia di omesso esame, atteso che contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte di appello ha esaminato i fatti dedotti ed ha motivatamente escluso che i lavori non avesse comportato un aumento di spesa, con statuizione che non risulta pertinentemente censurata, di guisa che la conseguente statuizione in ordine alla decorrenza degli interessi non risulta inficiata. 3.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M. -Dichiara inammissibile il ricorso; -Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 3.400,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; -Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24443/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale a margine del ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1148/2017depositata il 17/06/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con due mezzi chiedendo la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro, depositata il 17/6/2017, con la quale, decidendo a seguito di cassazione con rinvio disposto con la sentenza a Sezioni Uniten.14556/2015, in contenzioso con il Comune di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale, in parziale accoglimento dell’appello principale svolto dal Ferlaino avverso la sentenza non definitiva n.980/2003 e la sentenza definitiva n.729/2006, entrambe emesse dal Tribunale di Catanzaro, ha condannato il Comune al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 49.642,90=, oltre interessi legali sulla predetta somma dalla data della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo. Il ricorso si colloca nell’ambito di un annoso contenzioso riguardante il contratto di appalto in data 25/7/1980, registrato in Catanzaro il 5/8/1980 al n.3270, intercorso tra le parti per lavori di variante ed ammodernamento della strada [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di lire 184.791.047=, in relazione al quale Ferlaino, con atto di citazione notificato il 21/7/1983, aveva avanzato richiesta di pagamento di lire 112.524.197=, quale parte del corrispettivo dovuto, oltre interessi per ritardato pagamento ed ulteriore somma per revisione prezzi, nonché domanda risarcitoria per danni subiti ammontanti a lire 200.000.000= a causa del ritardo nel pagamento del corrispettivo. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso, corroborato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.-Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. 2.2.-Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 35 e 36 del d.P.R. n.1063/1962. 2.3.- Le due censure, trattate congiunta mente dal ricorrente, concernono la tipologia degli interessi da applicare e la decorrenza degli stessi in relazione alla somma di euro 11.282,00= vantata e già riconosciuta al ricorrente a titolo di quarto SAL, riferito al contratto di appalto di cui sopra. Il ricorrente censura la statuizione di merito, laddove la Corte territoriale ha fatto discendere la decorrenza degli interessi di mora ex art.35 e 36 del d.P.R. cit. dalla ravvisata necessità dell’approvazione dei lavori da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. A parere del ricorrente i lavori, come da CTU in atti, sarebbero stati realizzati puntualmente ed il ritardo nella corresponsione degli importi da parte del Comune sarebbe stato del tutto ingiustificato. Sostiene il ricorrente che i lavori non necessitavano di autorizzazione, non comportando un aumento di spesa, e che non occorreva alcuna riserva, essendo stati già trascritti i lavori nel registro di contabilità e ne deduce che erroneamente la Corte territoriale ha fatto decorrere gli interessi di mo ra sulla somma riconosciuta dal 1985 (epoca dell’approvazionedei lavori) e non dal 1981 (data di ultimazione dei lavori). 2.4.- I motivi sono inammissibili, perché non colgono la ratio decidendie non la censurano pertinentemente. 2.5. -Per quanto interessa il presente giudizio, va osservato che la Corte di merito, in relazione alla somma di circa euro 11.282,00=, vantata da Ferlaino a titolo di quarto SALe già riconosciutagli in via definitiva, ha accertato, sulla scorta della documentazione reperita nel corso del giudizio, che i relativi lavori - oggetto di perizia di variante- erano stati approvati dal Comune con delibera di G.M. del 27/8/1985, con effetto sanante, ed ha richiamato, all’uopo, Cass.n.25524/2015 e Cass. n.6470/1998; ha, pertanto, affermato che ciò valeva a fondare la richiesta del relativo importo, risultando superate tutte le questioni relative alla mancata apposizione di riserve ed al loro inserimento nel conto finale. Ha, pertanto, disatteso la diversa tesi propugnata dall’appellante in riassunzione Ferlaino, secondo il quale detti lavori non necessitavano della già menzionata approvazione perché non avevano comportato un aumento di spesa e rientravano nei poteri discrezionali del Direttore dei lavori stesso. A sostegno, la Corte di appello ha indicato tre ragioni: la prima logicamente dedotta dalla sentenza della Corte di legittimità che, avendo disposto il rinvio al fine di verificare se vi fosse effettiva mancanza di autorizzazione per i lavori aggiuntivi, era inconciliabile con la non necessarietà della autorizzazione; la seconda e la terza fondate sul rilievo che non era stata provato il mancato aumento di spesa, risultando anzi il costo dell’appalto superiore all’importo stabilito nel contratto, e ciò anche senza considerare la misura degli importi derivanti dalla revisione prezzi. 2.6.-Risulta pertanto evidente che la statuizione in esame non risultata puntualmente censurata, non avendo il ricorrente denunciato la violazione del dictum rescindente ex art.394 cod.proc.civ. da parte della Corte territoriale in merito alla decisiva rilevanza della autorizzazione nel caso in esame (Cass. n. 9395/2006). 2.7.- U gualmente inammissibile risulta la denuncia di omesso esame, atteso che contrariamente a quanto assume il ricorrente, la Corte di appello ha esaminato i fatti dedotti ed ha motivatamente escluso che i lavori non avesse comportato un aumento di spesa, con statuizione che non risulta pertinentemente censurata, di guisa che la conseguente statuizione in ordine alla decorrenza degli interessi non risulta inficiata. 3.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. -Dichiara inammissibile il ricorso; -Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 3.400,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; -Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulte
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