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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:475
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CC0459

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

presentate il 16 giugno 2022 ( 1 ) Causa C‑459/20 X contro [OSCURATO:PERSONA] van Justitie en Veiligheid [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 20 TFUE – Diritto di soggiorno di un cittadino di un paese terzo, genitore di un figlio minorenne, cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui tale minore ha la cittadinanza – Minore soggiornante al di fuori del territorio dell’Unione – Diniego del diritto di soggiorno atto a privare il minore della possibilità di recarsi nel territorio dell’Unione – Interesse superiore del minore – Relazione di dipendenza tra il genitore cittadino di un paese terzo e il figlio minorenne, cittadino dell’Unione»

I. Introduzione

1. In che misura un cittadino di un paese terzo, genitore di un figlio minorenne, cittadino dell’Unione, può godere di un diritto di soggiorno derivato, fondato sulle disposizioni dell’articolo 20 TFUE, nello Stato membro di cui il figlio ha la cittadinanza, quando tale minore risiede, sin dalla nascita, al di fuori del territorio dell’Unione?

2. È questa, in sostanza, la questione sollevata dalla presente causa.

3. La risposta a tale questione richiederà di determinare entro quali limiti i principi individuati dalla Corte nelle sentenze dell’8 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ), del 15 novembre 2011, Dereci e a. ( 3 ), del 6 dicembre 2012, O e a. ( 4 ), e del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a. ( 5 ), quali ribaditi nella sentenza dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio) ( 6 ), siano applicabili a una situazione in cui, al momento della presentazione in uno Stato membro della domanda di concessione di un diritto di soggiorno derivato, da un lato, il genitore cittadino di un paese terzo e suo figlio, cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di tale Stato, non soggiornano insieme e, dall’altro, tale minore non ha mai soggiornato nel territorio dell’Unione.

4. Tale analisi richiederà di distinguere due ipotesi.

La prima ipotesi è quella in cui detta domanda rientra nell’iniziativa «individuale» del genitore cittadino di un paese terzo, non avendo essa alcun collegamento con l’ingresso o con il soggiorno del minore, cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui questi possiede la cittadinanza.

La seconda ipotesi è quella in cui tale domanda si inserisce, per contro, in un’iniziativa «comune» del genitore e del figlio che intende esercitare la libertà di circolazione conferitagli dal suo status di cittadino dell’Unione, lasciando il paese terzo in cui ha la propria residenza abituale per recarsi nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza.

5. La risposta a tale questione richiederà altresì di fornire talune precisazioni riguardanti, da un lato, le modalità di valutazione dell’interesse superiore del minore e, dall’altro, i criteri relativi alla valutazione dell’esistenza di una relazione di dipendenza atta a costituire il fondamento di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE in una siffatta situazione.

II. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali A. Fatti

6. La ricorrente, cittadina thailandese, ha soggiornato legalmente nei [OSCURATO:PERSONA], dove è stata sposata con A, cittadino dei [OSCURATO:PERSONA].

Da questa unione, il 28 marzo 2012, è nato un figlio avente la cittadinanza dei [OSCURATO:PERSONA].

Detto minore, che attualmente ha dieci anni, è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] è stato cresciuto dalla nonna materna, dal momento che, dopo la sua nascita, la madre era ritornata nei [OSCURATO:PERSONA].

Il minore ha sempre vissuto in detto paese terzo e non ha mai soggiornato nei [OSCURATO:PERSONA] o in nessun altro Stato membro dell’Unione.

La ricorrente gli ha fatto visita in alcune occasioni in Thailandia.

Il minore de quo non parla né il neerlandese né l’inglese ( 7 ).

7. Con decisione del 22 maggio 2017, il diritto di soggiorno della ricorrente è stato revocato con effetto retroattivo al 1 o giugno 2016, in quanto il suo rapporto con A si era di fatto concluso in tale data.

Il divorzio è stato pronunciato il 17 maggio 2018 e i genitori avevano ex lege l’affidamento congiunto del figlio.

8. Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la ricorrente nel procedimento principale ha presentato, il 14 marzo 2018, una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, che è stata respinta il 26 giugno 2018.

Anche il ricorso proposto avverso tale decisione è stato respinto con sentenza del 18 dicembre 2018.

9. Il 6 maggio 2019 lo [OSCURATO:PERSONA] van Justitie en Veiligheid ([OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] di Stato») ha notificato alla ricorrente che sarebbe stata allontanata verso Bangkok (Thailandia) l’8 maggio 2019.

10. Il 7 maggio 2019 B, cittadino dei [OSCURATO:PERSONA], ha presentato una domanda di permesso di soggiorno [«Aanvrag voor het verblijfsdoel “familie en gezin” (domanda di soggiorno in qualità di familiare)»] ai fini del ricongiungimento familiare con la ricorrente in qualità di membro della famiglia allargata.

Tale domanda è stata respinta con decisione dell’8 maggio 2019, in base alla motivazione che non esisteva alcuna relazione duratura ed esclusiva tra la ricorrente e B e che quest’ultimo non disponeva di risorse sufficienti a tal fine.

In tale decisione, il [OSCURATO:PERSONA] di Stato ha inoltre precisato che la ricorrente non poteva rivendicare un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE, quale riconosciuto dalla Corte nella sentenza Chavez-Vilchez e a.

11. La ricorrente è stata espulsa verso Bangkok (Thailandia) l’8 maggio 2019.

12. Con decisione del 2 luglio 2019, il [OSCURATO:PERSONA] di Stato ha confermato il rigetto della domanda di permesso di soggiorno della ricorrente.

B. Procedimento dinanzi al giudice del rinvio e questioni pregiudiziali

13. La ricorrente ha proposto ricorso avverso la decisione del 2 luglio 2019 adducendo che, a seguito di tale decisione, suo figlio sarebbe stato privato della possibilità di soggiornare all’interno dell’Unione, rimettendo quindi in discussione l’effetto utile dei diritti conferitigli dal suo status di cittadino dell’Unione.

14. A tale riguardo, la ricorrente fa valere che suo figlio, in quanto cittadino dei [OSCURATO:PERSONA], ha il diritto di soggiornare nel territorio dell’Unione.

Essa sottolinea, inoltre, di avere sempre avuto un rapporto affettivo con lui e di essersi sempre assunta il relativo onere legale e finanziario.

Se è vero che, durante il periodo precedente al suo ritorno in Thailandia, essa è stata costretta a occuparsi a distanza dei compiti connessi alla cura e all’educazione del figlio per via digitale, viceversa, dal suo rientro in Thailandia, l’8 maggio 2019, si occupa di lui quotidianamente.

Essa aggiunge di aver ottenuto l’affidamento esclusivo in forza di una sentenza del Tribunale di Surin (Thailandia) del 5 febbraio 2020.

La ricorrente ha precisato che sua madre non può più accudire il bambino a causa della sua situazione medica.

Inoltre, essa sostiene che il padre di quest’ultimo non si è mai assunto l’onere legale, finanziario o affettivo di suo figlio.

15. [OSCURATO:PERSONA] di Stato fa valere, in sostanza, che i principi enunciati nella sentenza Chavez-Vilchez e a. non sono applicabili a una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto il rigetto della domanda di permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente non obbliga il minore a lasciare il territorio dell’Unione, dal momento che egli vive in Thailandia sin dalla nascita.

Esso sottolinea che non vi è alcuna prova oggettiva che la ricorrente si faccia effettivamente carico dell’onere legale, finanziario e affettivo di suo figlio o che sussista una siffatta relazione di dipendenza tra tale ricorrente e tale minore, né che quest’ultimo sarebbe costretto a soggiornare al di fuori del territorio dell’Unione.

Per quanto riguarda il coinvolgimento del padre del minore, esso precisa che gli elementi addotti dalla ricorrente hanno carattere soggettivo.

Peraltro, poiché la sentenza del Tribunale di Surin (Thailandia) non è stata autenticata, non si può automaticamente ritenere che la ricorrente abbia l’affidamento esclusivo del figlio. [OSCURATO:PERSONA] di Stato aggiunge che la ricorrente non ha neppure dimostrato che lo stesso figlio desideri venire a vivere nei [OSCURATO:PERSONA] o che il suo permesso di soggiorno sia nell’interesse di quest’ultimo.

16. È in tale contesto che il rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro neghi a un cittadino di un paese terzo, che abbia a carico il proprio figlio minorenne, cittadino dell’Unione e allorché tale figlio minorenne si trova in un’effettiva relazione di dipendenza dal cittadino del paese terzo, il diritto di soggiorno nello Stato membro di cui il minore cittadino dell’Unione possiede la cittadinanza, mentre il cittadino dell’Unione minorenne si trova al di fuori del territorio di tale Stato membro o dell’Unione e/o non si è mai trovato sul territorio dell’Unione, per cui al cittadino dell’Unione minorenne viene di fatto negato l’ingresso nel territorio dell’Unione. 2 a) Se i cittadini dell’Unione (minorenni) debbano affermare o dimostrare un interesse all’esercizio dei diritti loro spettanti in base alla cittadinanza dell’Unione. b) Se a tale riguardo può essere rilevante che i cittadini dell’Unione minorenni di norma non possono far valere autonomamente i loro diritti e non hanno essi stessi il controllo sul luogo di residenza, ma a questo riguardo dipendono dal loro genitore (dai loro genitori) e che ciò potrebbe comportare che l’esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione venga rivendicato in nome di un cittadino dell’Unione minorenne, mentre ciò potrebbe essere contrario agli altri suoi interessi, come menzionato tra l’altro nella sentenza Chavez-Vilchez [e a.]. c) Se tali diritti siano assoluti, nel senso che ad essi non possono essere frapposti ostacoli o che per lo Stato membro di cui il cittadino dell’Unione (minorenne) possiede la cittadinanza esiste addirittura un obbligo positivo di consentire l’esercizio di tali diritti. 3 a) Se per valutare se si configuri una relazione di dipendenza ai sensi della prima questione assuma rilevanza decisiva la questione se, prima della domanda o prima della decisione con cui gli viene negato il diritto di soggiorno o ancora prima del momento in cui un organo giurisdizionale (nazionale) deve pronunciarsi in un procedimento avviato a causa di tale diniego, il genitore, cittadino di un paese terzo, avesse o meno la responsabilità quotidiana del cittadino dell’Unione minorenne, e se vi siano altri che in passato si sono assunti tale responsabilità e/o se questi possano continuare ad assumerla. b) Se a questo riguardo si possa esigere dal cittadino dell’Unione minorenne che questo, al fine di poter effettivamente esercitare i suoi diritti dell’Unione, si stabilisca nel territorio dell’Unione presso il suo altro genitore, che è cittadino dell’Unione, e che potrebbe non avere più l’affidamento del minore. c) In caso affermativo, se rivesta importanza la circostanza se tale genitore abbia (avuto) o meno l’affidamento e/o l’onere legale, finanziario o affettivo del minore e se questo sia o meno disposto ad assumersi detto onere (detti oneri) e/o la responsabilità del minore. d) Qualora si accertasse che il genitore, cittadino di un paese terzo, ha l’affidamento esclusivo del cittadino dell’Unione minorenne, se ciò significhi che occorre attribuire minore importanza alla questione dell’onere legale, finanziario e/o affettivo».

17. I governi dei [OSCURATO:PERSONA], danese e tedesco nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.

18. Le parti sono state inoltre invitate a rispondere ai quesiti della Corte con richiesta di risposta orale.

Queste ultime hanno presentato osservazioni orali all’udienza del 23 febbraio 2022.

III. Analisi

19. Le questioni sollevate dal giudice del rinvio dinanzi alla Corte vertono sulle modalità di valutazione relative all’esistenza, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, di un diritto di soggiorno derivato fondato sulle disposizioni dell’articolo 20 TFUE, di cui possa avvalersi la cittadina di un paese terzo, madre di un figlio minorenne, cittadino dell’Unione, nello Stato membro in cui quest’ultimo ha la cittadinanza, quando tale minore ha avuto, sin dalla nascita, la propria residenza abituale in un paese terzo ( 8 ).

20. Come ho indicato, la risposta a tali questioni richiede di distinguere due ipotesi.

21. La prima ipotesi, che, a mio avviso, si colloca al centro della prima questione pregiudiziale, è quella in cui la domanda di concessione di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE s’iscrive nell’ambito di un’iniziativa del genitore cittadino di un paese terzo che non presenta alcun collegamento con l’ingresso e il soggiorno del minore, cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui quest’ultimo possiede la cittadinanza.

Tenuto conto dell’oggetto e del contenuto della domanda di permesso di soggiorno di cui trattasi nel procedimento principale, la presente situazione sembra rientrare in tale scenario.

22. La seconda ipotesi è quella in cui la domanda s’inserisce, per contro, nell’iniziativa del minore che intende esercitare la libertà di circolazione conferitagli dal suo status di cittadino dell’Unione, lasciando il paese terzo in cui ha la propria residenza abituale per recarsi nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza.

È, a mio avviso, a tale fattispecie che il giudice del rinvio fa sostanzialmente riferimento nelle sue questioni seconda e terza, chiedendo alla Corte di precisare le modalità di valutazione relative, da un lato, all’interesse superiore del minore (seconda questione pregiudiziale) e, dall’altro, all’esistenza o meno di una relazione di dipendenza tra il minore e il suo genitore cittadino di un paese terzo o il suo altro genitore, cittadino dell’Unione (terza questione pregiudiziale).

A. Sulla prima questione pregiudiziale

23. Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se l’articolo 20 TFUE osti a una normativa nazionale in forza della quale il diritto di soggiorno di un cittadino di un paese terzo che abbia a carico il proprio figlio minorenne, cittadino dell’Unione, venga negato per il motivo che tale minore, che possiede la cittadinanza di detto Stato membro, vive al di fuori del territorio dell’Unione dalla sua nascita.

24. La risposta a tale questione richiede di procedere al classico esame dei principi enucleati dalla Corte nelle sentenze dell’8 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] ( 9 ), del 15 novembre 2011, Dereci e a. ( 10 ), del 6 dicembre 2012, O e a. ( 11 ) e Chavez-Vilchez e a..

25. In base a tali principi, riassunti dalla Corte ai punti da 47 a 52 della sentenza K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), l’articolo 20 TFUE conferisce a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro lo status di cittadino dell’Unione, il quale è destinato a costituire lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri.

La cittadinanza dell’Unione conferisce a ciascun cittadino dell’Unione il diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

In tale contesto, la Corte ha statuito che l’articolo 20 TFUE osta a provvedimenti nazionali, comprese eventuali decisioni di rifiuto del diritto di soggiorno ai familiari di un cittadino dell’Unione, le quali abbiano l’effetto di privare i cittadini dell’Unione del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal loro status.

26. Per contro, le disposizioni del Trattato relative alla cittadinanza dell’Unione non riconoscono alcun diritto autonomo ai cittadini di un paese terzo.

Gli eventuali diritti conferiti a questi ultimi non sono diritti propri, bensì diritti derivati da quelli di cui gode il cittadino dell’Unione.

Lo scopo della concessione di tali diritti risiede nel garantire che un cittadino dell’Unione che non si sia avvalso del suo diritto alla libera circolazione possa vivere con un familiare, cittadino di un paese terzo, nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, sulla base dell’articolo 20 TFUE, garantendo in tal modo il ricongiungimento familiare.

27. La Corte ha, infatti, constatato che esistono situazioni molto particolari in cui, malgrado il fatto che il diritto derivato relativo al diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi non sia applicabile e che il cittadino dell’Unione interessato non si sia avvalso della propria libertà di circolazione, un diritto di soggiorno deve nondimeno essere accordato al cittadino di un paese terzo, familiare di detto cittadino dell’Unione, a pena di pregiudicare l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione, qualora, in conseguenza del rifiuto di riconoscimento di un siffatto diritto, il cittadino dell’Unione si vedesse di fatto obbligato a lasciare il territorio dell’Unione nel suo insieme, venendo così privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti da tale status di cittadino dell’Unione.

28. Come rilevato dalla Corte, siffatte situazioni sono caratterizzate dal fatto che esse, pur essendo disciplinate da normative che in astratto rientrano nella competenza degli Stati membri – ossia quelle sul diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi al di fuori del campo di applicazione delle disposizioni del diritto derivato dell’Unione, che, a certe condizioni, prevedono il conferimento di un siffatto diritto –, hanno però una relazione intrinseca con la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell’Unione, la quale osta a che tale diritto di ingresso e di soggiorno venga rifiutato ai suddetti cittadini di paesi terzi nello Stato membro in cui risiede il cittadino dell’Unione in questione, per evitare che detta libertà sia pregiudicata ( 12 ).

29. Tuttavia, il rifiuto di concedere un diritto di soggiorno al cittadino di un paese terzo può rimettere in discussione l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione solo se tra tale cittadino di un paese terzo e il cittadino dell’Unione, suo familiare, esiste un rapporto di dipendenza tale da far sì che quest’ultimo sia costretto a seguire il cittadino del paese terzo e a lasciare il territorio dell’Unione, considerato nel suo insieme.

30. Orbene, constato che il tenore letterale e la finalità di tale giurisprudenza dimostrano che essa non è destinata ad applicarsi a una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui, da una parte, la domanda di concessione di un diritto di soggiorno derivato è presentata da un genitore cittadino di un paese terzo, mentre il figlio minorenne, cittadino dell’Unione, non soggiorna né ha mai soggiornato con tale genitore cittadino di un paese terzo nello Stato membro di cui ha la cittadinanza e in cui, d’altra parte, detta domanda non reca alcuna indicazione circa la volontà di tale minore di esercitare i diritti che gli derivano dal suo status di cittadino dell’Unione entrando e soggiornando, insieme al genitore de quo, nel territorio dello Stato membro interessato.

31. Come rilevato dalla Corte nella sentenza del 27 giugno 2018, Altiner e Ravn ( 13 ), «è il cittadino dell’Unione che costituisce il referente affinché a un cittadino di uno Stato terzo, familiare del cittadino dell’Unione in parola, possa essere concesso un diritto di soggiorno derivato» ( 14 ).

32. Nella specie, constato che, al momento della presentazione della domanda di cui trattasi, la madre del minore aveva sempre soggiornato in tale Stato membro, mentre il figlio minore, cittadino dell’Unione, aveva sempre vissuto in Thailandia.

Pertanto, avendo sempre vissuto separatamente in due paesi diversi, madre e figlio non hanno potuto condurre un’effettiva vita familiare.

In tali circostanze, il rifiuto di concedere un diritto di soggiorno derivato alla madre del minore non sembra violare il diritto al ricongiungimento familiare degli interessati.

33. Inoltre, alla data di presentazione della domanda di diritto di soggiorno, sussistevano taluni elementi che consentivano di dubitare dell’intenzione della madre del minore di stabilirsi con lui nei [OSCURATO:PERSONA], lo Stato membro di cui il minore possiede la cittadinanza.

A seguito del divorzio dei genitori e della revoca del permesso di soggiorno «ricongiungimento familiare» di cui era titolare la madre di tale minore, quest’ultima presentava, il 14 marzo 2018, una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, che è stata respinta, prima di presentare la domanda controversa il 7 maggio 2019.

Tale domanda, allegata al fascicolo nazionale e rubricata [«Aanvrag voor het verblijfsdoel “familie en gezin” (domanda di soggiorno in qualità di familiare)»], costituirebbe anzitutto una domanda di ricongiungimento familiare presentata da B, compagno della ricorrente, a favore della madre del minore.

Dagli atti del fascicolo nazionale risulta che detta domanda non contiene alcuna informazione circa le concrete iniziative eventualmente intraprese dalla madre affinché il figlio entrasse e soggiornasse con lei nei [OSCURATO:PERSONA].

34. In tali circostanze, il rifiuto di concedere un diritto di soggiorno derivato alla madre del minore non ha l’effetto o le conseguenze di privare il medesimo del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti che gli derivano dal suo status di cittadino dell’Unione, non essendo egli obbligato né a lasciare il territorio dell’Unione – nel quale non soggiorna – né a rinunciare a recarvisi e a soggiornarvi – in assenza di iniziative adottate in tal senso.

35. Una siffatta situazione, in quanto non collegata alla libertà di circolazione e di soggiorno di cui gode il figlio minorenne in ragione del suo status di cittadino dell’Unione, non può far sorgere alcun diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE ( 15 ).

36. Propongo pertanto alla Corte di dichiarare che l’articolo 20 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale un diritto di soggiorno derivato nel territorio di tale Stato è negato a un cittadino di un paese terzo, genitore di un figlio minorenne che possiede la cittadinanza di detto Stato, qualora tale minore non abbia mai risieduto nel territorio dell’Unione, abbia la propria residenza abituale al di fuori di tale territorio e non intenda esercitare i diritti relativi al suo status di cittadino dell’Unione chiedendo di entrare e di soggiornare nello stesso Stato membro assieme al genitore da cui sia dipendente.

37. Occorre ora esaminare la seconda ipotesi, in cui la domanda di concessione del diritto di soggiorno derivato sarebbe, per contro, intesa, a garantire che il minore possa esercitare i diritti che gli derivano dal suo status di cittadino dell’Unione, consentendogli di entrare e di soggiornare nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza.

Infatti, il godimento del diritto di soggiorno da parte di un bambino implica necessariamente che questi sia accompagnato dalla persona che ne ha effettivamente l’affidamento o l’onere legale, finanziario o affettivo.

Il giudice del rinvio esprime quindi il timore che il rifiuto di concedere un siffatto diritto di soggiorno possa privare tale minore della possibilità di recarsi nello Stato membro di cui ha la cittadinanza e di soggiornarvi, a causa del rapporto di dipendenza che egli avrebbe con la madre.

38. In un’ipotesi del genere, occorre quindi accertarsi che l’esercizio dei diritti relativi allo status di cittadino, e il godimento dei diritti derivati ad esso associati, corrispondano agli interessi del minore e siano giustificati alla luce della relazione di dipendenza che il minore ha con il genitore cittadino di un paese terzo.

39. Tali aspetti sono analizzati nell’ambito dell’esame della seconda e della terza questione pregiudiziale.

B. Sulla seconda questione pregiudiziale, vertente sulle modalità di valutazione dell’interesse superiore del minore

40. Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio invita, in sostanza, la Corte a precisare le modalità di valutazione dell’interesse superiore del minore in una situazione in cui la domanda di concessione di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE s’inserisca nel contesto del trasferimento del minore dal paese terzo in cui il minore risiede abitualmente allo Stato membro di cui egli possiede la cittadinanza.

41. In particolare, il giudice del rinvio chiede alla Corte se occorra dimostrare che tale trasferimento corrisponda a un interesse reale o plausibile del minore e se i diritti relativi alla cittadinanza dell’Unione siano diritti assoluti, nel senso che per lo Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza esiste un obbligo positivo a consentire l’esercizio di tali diritti e a non ostacolarlo.

42. Tali questioni sembrano trarre origine dalla preoccupazione espressa dal giudice del rinvio circa il fatto che il trasferimento del minore nel caso di specie potrebbe essere essenzialmente motivato dalla volontà della madre, cittadina di un paese terzo, di ritornare nei [OSCURATO:PERSONA] e pertanto di conservare un diritto di soggiorno in tale Stato membro.

Alla luce di detti elementi, mi sembra quindi importante, nell’ambito della risposta da fornire, tenere conto delle particolari circostanze della causa in esame e non sostituirsi al giudice del rinvio o alla competente autorità nazionale nel compito che incombe loro, consistente nel pronunciarsi sulle eventuali circostanze che accompagnano la domanda di diritto di soggiorno derivato presentata dalla madre del minore de quo.

43. In primo luogo, ritengo che l’esercizio dei diritti relativi alla cittadinanza dell’Unione e il godimento dei diritti da questa derivati si possano concepire esclusivamente nella misura in cui corrispondano all’interesse superiore del minore e garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali del medesimo, conformemente all’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ( 16 ).

44. Nell’ambito dell’esame di una domanda di concessione di un diritto di soggiorno derivato presentata in collegamento con l’ingresso e il soggiorno di un minore, cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui quest’ultimo possiede la cittadinanza, la valutazione deve quindi essere svolta dal punto di vista del minore e non dal punto di vista del genitore cittadino di un paese terzo ( 17 ).

45. L’articolo 24, paragrafo 1, della Carta impone quindi all’autorità nazionale competente di adottare tutte le misure atte a offrire al minore interessato una possibilità concreta ed effettiva di essere ascoltato.

46. L’articolo 24, paragrafo 2, della Carta impone inoltre all’autorità nazionale competente di tenere conto dell’interesse superiore di tale minore.

Incombe quindi a detta autorità verificare, alla luce di tutte le circostanze attuali e pertinenti di ogni caso di specie, che il trasferimento del minore sia effettuato in considerazione dei suoi interessi ( 18 ).

Ciò significa verificare che detto trasferimento non rischi di ripercuotersi negativamente sulla situazione del minore e che esso avvenga nell’interesse di quest’ultimo, inserendosi in un progetto concreto di vita familiare o, per riprendere l’espressione utilizzata dalla Commissione all’udienza, in un «progetto credibile».

47. A tal riguardo, si deve prestare particolare attenzione all’ambiente sociale e familiare del minore e, nelle circostanze del procedimento principale, al progetto in cui s’inserisce il trasferimento del minore e alle intenzioni nutrite dalla madre del minore in proposito.

48. In secondo luogo, occorre quindi esaminare tali diversi criteri.

1. Ambiente sociale e familiare del minore

49. In generale, come rilevato dalla Corte, l’ambiente di un minore è essenzialmente l’ambiente familiare, determinato dalla persona o dalle persone di riferimento con le quali il minore vive, da cui è effettivamente accudito e che si prendono cura di lui ( 19 ).

Ne consegue che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale il minore ha dieci anni ed è quindi in età scolare, la competente autorità nazionale deve valutare l’eventuale incidenza negativa che il trasferimento del minore potrebbe avere sul suo benessere fisico e morale e sui suoi rapporti affettivi, familiari e sociali o sulla sua situazione materiale ( 20 ).

50. Nella specie, dal fascicolo nazionale risulta che, sin dalla sua nascita in Thailandia, il minore è stato allevato dalla nonna materna, ragion per cui egli ha certamente instaurato un rapporto affettivo molto significativo con quest’ultima.

Egli è stato del pari scolarizzato in Thailandia, il che ne testimonia i legami con l’ambiente linguistico e culturale di tale paese in cui vivono altri suoi familiari.

Per contro, dal fascicolo nazionale risulta che tale minore non è mai stato nei [OSCURATO:PERSONA] e che non conosce né la lingua neerlandese né quella inglese.

51. Tuttavia, la competente autorità nazionale deve parimenti considerare gli sviluppi più recenti registrati nella vita familiare del minore.

In tal senso, essa dovrebbe tenere conto della natura e dell’intensità delle relazioni (eventualmente) instauratesi tra detto minore e sua madre dopo il ritorno di quest’ultima in Thailandia.

Inoltre, qualora le informazioni contenute nel fascicolo nazionale non consentano di conoscere né la natura dei rapporti di A con suo figlio né l’attuale entità del suo contributo alle spese di mantenimento di quest’ultimo, occorrerebbe determinare se il padre del minore si trovi nell’impossibilità o nell’incapacità di prendersene, prima o poi, cura e se tale figlio desideri avere relazioni personali e contatti diretti con il padre, rivendicando quindi il beneficio del diritto derivante dall’articolo 24, paragrafo 3, della Carta.

2. Esistenza di un progetto di vita credibile

52. La competente autorità nazionale deve inoltre tener conto delle condizioni e dei motivi del trasferimento del minore dal paese terzo in cui quest’ultimo risiede abitualmente allo Stato membro di cui egli possiede la cittadinanza, ma nel quale non ha mai vissuto ( 21 ).

Occorre infatti considerare l’eventuale rischio che tale minore sia considerato il mezzo attraverso il quale il cittadino di un paese terzo può soggiornare nel territorio dell’Unione, il che costituirebbe un abuso del diritto di soggiorno derivato concesso ai sensi dell’articolo 20 TFUE ( 22 ).

53. Un siffatto esame è tanto più necessario in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la madre del minore ha le sue origini geografiche e familiari nel paese terzo in cui il minore de quo ha la propria residenza abituale e in cui, secondo le sue stesse affermazioni, il padre e il figlio avrebbero rapporti limitati o inesistenti.

54. Nel caso di specie, le intenzioni della madre del minore, che sembra essere l’unica titolare della potestà genitoriale su quest’ultimo, costituiscono pertanto un elemento di particolare rilevanza.

55. Infatti, non vi erano dubbi circa la volontà della madre di rimanere nei [OSCURATO:PERSONA] al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno di cui trattasi.

Inoltre, altri elementi, menzionati al paragrafo 33 delle presenti conclusioni, consentivano, all’epoca, di dubitare della sua ferma intenzione di stabilirsi con il figlio in tale Stato.

Infine, se è vero che la madre afferma di aver sviluppato un’effettiva vita familiare con il figlio dopo il suo ritorno in Thailandia, tuttavia ciò sembra essere il risultato non di una decisione attentamente ponderata di vivere con quest’ultimo, ma della decisione di rimpatrio eseguita nei suoi confronti l’8 maggio 2019.

56. D’altro canto, non dev’essere nemmeno presunto un rischio di abuso sulla base del semplice fatto che la cittadina di un paese terzo ha vissuto lontano da suo figlio per diversi anni.

Pertanto, non si può ritenere che l’insieme di tali circostanze fissi irrevocabilmente il luogo di residenza del minore in Thailandia.

Quest’ultimo non deve essere privato della possibilità di recarsi e di soggiornare nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, né la madre di detto minore può essere privata della possibilità di proseguire nei [OSCURATO:PERSONA] la vita familiare che avrebbe potuto iniziare con suo figlio in Thailandia dopo il 2019.

57. Date siffatte circostanze, le intenzioni della madre di stabilirsi con il figlio nello Stato membro di cui quest’ultimo possiede la cittadinanza devono poter essere ricercate e individuate in elementi oggettivi o concreti, comprovanti che il trasferimento del minore è effettivo, che il suo soggiorno nello Stato membro di cui egli possiede la cittadinanza non è temporaneo o occasionale e che è stato deciso in considerazione del suo interesse superiore.

In tal senso, ad esempio, l’acquisto o la locazione di un alloggio in tale Stato membro ( 23 ) o l’iscrizione a una scuola potrebbero costituire indizi relativamente significativi.

58. Sebbene tali elementi siano importanti, non sono certamente gli unici che devono essere presi in considerazione.

Infatti, l’esame che le autorità nazionali sono tenute a effettuare deve sempre aver luogo al termine di una valutazione globale della situazione e di una ponderazione di tutti gli elementi rilevanti, al fine di stabilire l’ambiente familiare e sociale del minore e di garantirne gli interessi.

3. Colloquio con il minore e il genitore cittadino di un paese terzo

59. Infine, mi sembra che la valutazione della situazione del minore non possa svolgersi senza che quest’ultimo abbia avuto la possibilità di esprimere la propria opinione in merito alla sua volontà di recarsi e stabilirsi con la madre nello Stato membro di cui egli possiede la cittadinanza, conformemente all’articolo 24 della Carta.

Nella fattispecie, se è vero che il minore è ancora dipendente da sua madre, attualmente ha comunque dieci anni, ossia un’età scolare che gli consente di essere ascoltato, qualora lo desideri, a differenza di un minore in tenerissima età.

Inoltre, mi sembra che la competente autorità nazionale debba altresì fornire all’unica persona titolare della potestà genitoriale e a cui si deve il trasferimento di detto minore i mezzi per presentare le sue osservazioni sui motivi del trasferimento de quo.

60. Alla luce di tali elementi, ritengo pertanto che l’articolo 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui un cittadino di un paese terzo, genitore di un figlio minorenne, cittadino dell’Unione, presenta una domanda di concessione di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui il minore possiede la cittadinanza e nel quale il medesimo intende trasferirsi al fine di soggiornarvi, l’autorità competente di tale Stato membro è tenuta ad accertare che il trasferimento di detto minore si svolga in considerazione dell’interesse superiore di quest’ultimo, conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta.

Una siffatta constatazione deve, alla luce dell’insieme delle circostanze del caso di specie, consentire di determinare l’eventuale incidenza di tale trasferimento sul benessere fisico e morale del minore, sulla sua situazione materiale e sui rapporti affettivi, familiari e sociali che egli intrattiene.

Tale constatazione deve altresì basarsi su elementi atti a dimostrare che il trasferimento di detto minore è effettivo e che il suo soggiorno nello Stato membro interessato non è in alcun modo temporaneo o occasionale e non ha come unico fine l’ottenimento di un permesso di soggiorno derivato fondato sull’articolo 20 TFUE a favore di uno dei genitori.

C. Sulla terza questione pregiudiziale, vertente sulla valutazione dell’esistenza di una relazione di dipendenza idonea a costituire il fondamento di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE

61. Con la sua terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di precisare i diversi criteri relativi alla valutazione dell’esistenza di una relazione di dipendenza idonea a costituire il fondamento di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE in una situazione in cui il figlio minorenne, cittadino dell’Unione, eserciti il suo diritto di circolare e di soggiornare nel territorio dello Stato membro di cui possiede la cittadinanza.

62. Sotto un primo profilo, il giudice del rinvio chiede alla Corte di chiarire quale rilevanza occorra attribuire al momento in cui il genitore, cittadino di un paese terzo, si sia o meno assunto la responsabilità quotidiana di suo figlio, cittadino dell’Unione, nonché alla circostanza che, in passato, altre persone si siano fatte carico di tale responsabilità e/o saranno in grado di farlo in futuro.

63. Sotto un secondo profilo, il giudice del rinvio si chiede entro quali limiti il minore, cittadino dell’Unione, potrebbe stabilirsi nel territorio dell’Unione con suo padre, parimenti cittadino dell’Unione.

Da una parte, esso chiede alla Corte di precisare l’importanza da attribuire alla circostanza che il padre del minore de quo abbia (o non abbia) avuto l’affidamento o l’onere legale, finanziario o affettivo di tale minore e che egli sia (o meno) disposto ad assumersi detto onere in futuro.

D’altra parte, il giudice del rinvio si interroga sull’importanza rivestita dal criterio relativo all’onere legale, finanziario o affettivo che si assume il genitore, cittadino dell’Unione, nei confronti del minore nell’ipotesi in cui si accertasse che l’altro genitore, cittadino di un paese terzo, ha l’affidamento esclusivo del minore.

64. In primo luogo, per quanto concerne la valutazione relativa alla concessione di un diritto di soggiorno derivato fondato sulle disposizioni dell’articolo 20 TFUE, l’esame che la competente autorità nazionale deve svolgere riguarda l’esistenza di un rapporto di dipendenza tra, da un lato, il figlio minorenne, cittadino dell’Unione, e, dall’altro, il genitore cittadino di un paese terzo.

In tale contesto, ricordo che la Corte si riferisce a situazioni molto specifiche in cui il cittadino dell’Unione non avrebbe altra scelta che seguire il cittadino di un paese terzo in quanto a suo carico, dipendendo quindi completamente da lui per garantire il proprio sostentamento e provvedere alle proprie necessità.

Tali situazioni riguardano, anzitutto, i genitori, cittadini di paesi terzi, che hanno l’effettivo affidamento di un figlio minorenne, cittadino dell’Unione, o che si assumono realmente l’onere legale, finanziario o affettivo di quest’ultimo.

In tal senso, nel contesto della causa che ha dato luogo alla sentenza Chavez-Vilchez e a., la Corte ha dichiarato che «il fatto che l’altro genitore, cittadino dell’Unione, sia realmente capace di e disposto ad assumersi da solo l’onere quotidiano ed effettivo del figlio minorenne costituisce un elemento pertinente, ma che non è di per sé solo sufficiente per poter constatare che non esiste, tra il genitore cittadino di un paese terzo e il minore , una relazione di dipendenza tale per cui quest’ultimo sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione qualora al suddetto cittadino di un paese terzo venisse rifiutato un diritto di soggiorno» ( 24 ).

La Corte ha infatti ricordato che «una constatazione in tal senso deve essere fondata sulla presa in considerazione, nell’interesse superiore del minore di cui trattasi, dell’insieme delle circostanze del caso di specie, e, segnatamente, dell’età del minore, del suo sviluppo fisico ed emotivo, dell’intensità della sua relazione affettiva sia con il genitore cittadino dell’Unione sia con il genitore cittadino di un paese terzo, nonché del rischio che la separazione da quest’ultimo comporterebbe per l’equilibrio di tale minore» ( 25 ).

65. A mio avviso, tali principi sono applicabili in egual misura a una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione richiede che detto minore non sia privato dell’esercizio del diritto di circolare e di soggiornare nel territorio dello Stato membro di cui possiede la cittadinanza qualora al suo genitore, cittadino di un paese terzo, sia stato negato il riconoscimento di un diritto di soggiorno nello Stato membro interessato.

66. Ne consegue che le circostanze cui fa riferimento il giudice del rinvio, relative al ruolo e al coinvolgimento, da un lato, dell’altro genitore, cittadino dell’Unione, e, dall’altro, della nonna materna del minore, cittadina di un paese terzo, per quanto possano costituire significativi indizi della situazione familiare di tale minore, non sono sufficienti per accertare l’assenza, tra il genitore cittadino di un paese terzo e il figlio cittadino dell’Unione, di una relazione di dipendenza tale per cui quest’ultimo sarebbe privato della possibilità di esercitare i diritti relativi al suo status di cittadino in caso di siffatto rifiuto.

Una simile constatazione deve basarsi sui criteri enucleati dalla Corte nella sentenza Chavez-Vilchez e a., sopra rammentati.

In una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui la nonna materna sembra essersi assunta la responsabilità quotidiana ed effettiva del minore de quo per i primi dieci anni della sua vita, occorre altresì tenere conto dell’intensità della relazione affettiva che quest’ultimo ha instaurato con la nonna materna nonché del rischio per l’equilibrio di tale minore che potrebbe derivare da una sua separazione da quest’ultima.

67. In secondo luogo, il momento in cui è sorta la relazione di dipendenza, e in particolare il momento in cui il genitore cittadino di un paese terzo si è assunto la responsabilità quotidiana di suo figlio, cittadino dell’Unione, costituisce un fattore determinante.

A mio avviso, infatti, non vi è dubbio che tale relazione debba esistere nel paese in cui si trova il minore, cittadino dell’Unione, e almeno nel momento in cui il genitore cittadino di un paese terzo chiede di beneficiare di un diritto di soggiorno derivato da quest’ultimo.

68. Nel caso di specie, il giudice del rinvio distingue la situazione che precede la presentazione della domanda di diritto di soggiorno da quella che precede la decisione di rigetto di tale domanda e, infine, da quella che precede l’esito del ricorso giurisdizionale proposto avverso tale decisione di rigetto.

Il giudice medesimo esprime quindi la sua preoccupazione di garantire che la relazione di dipendenza che il minore, cittadino dell’Unione, ha con il proprio genitore, cittadino di un paese terzo, sia effettiva e non sia stata creata al solo scopo di ottenere un diritto di soggiorno derivato fondato sulle disposizioni dell’articolo 20 TFUE.

69. A tal riguardo, si deve constatare che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, il periodo precedente la presentazione della domanda di diritto di soggiorno e quello precedente l’adozione della decisione di rigetto corrispondono entrambi a periodi durante i quali il minore, cittadino dell’Unione, e il suo genitore, cittadino di un paese terzo, non hanno né convissuto né soggiornato insieme nel medesimo Stato, dal momento che tale minore è stato allevato in Thailandia dalla nonna materna, mentre sua madre risiedeva nei [OSCURATO:PERSONA].

Se è vero che la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 6 dicembre 2012, O e a. ( 26 ), e nella sentenza K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), che non era necessario che il genitore cittadino di un paese terzo convivesse con il figlio minorenne, cittadino dell’Unione, per determinare l’esistenza di una relazione di dipendenza tra di loro, tale convivenza rimane tuttavia un elemento di particolare importanza, segnatamente in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il genitore in parola, oltre al fatto che non convive con il figlio, soggiorna in un altro paese, in un altro continente, ragion per cui non ha potuto, ipoteticamente, assumersi la responsabilità quotidiana ed effettiva del figlio durante detti periodi.

70. Orbene, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l’esistenza di un vincolo familiare, di tipo biologico o giuridico, tra il cittadino dell’Unione minorenne e il genitore, cittadino di un paese terzo, non può essere sufficiente a giustificare che a tale genitore sia riconosciuto, a norma dell’articolo 20 TFUE, un diritto di soggiorno derivato nel territorio dello Stato membro di cui il minore è cittadino ( 27 ).

71. Per quanto concerne, adesso, la situazione precedente l’esito dell’azione giudiziaria proposta avverso la decisione di rigetto, essa corrisponde a un periodo nel corso del quale nella vita familiare del minore si sono potuti verificare cambiamenti, in particolare a seguito del rimpatrio del genitore cittadino di un paese terzo, di cui occorre tenere conto.

Pertanto, alla luce dei termini imposti dalla proposizione di un ricorso giurisdizionale, il competente giudice nazionale mi sembra sia tenuto a determinare, al momento in cui prevede di pronunciarsi sulla domanda di soggiorno presentata dal cittadino di un paese terzo, se, successivamente all’esecuzione della decisione di rimpatrio, le circostanze di fatto non si siano evolute in modo tale da consentire l’instaurarsi di una relazione di dipendenza tra il minore e sua madre.

In tale contesto, al fine di evitare qualsiasi manovra abusiva, mi sembra altresì necessario che detto giudice si accerti, alla luce delle circostanze concrete del caso di specie, che il cittadino di un paese terzo abbia effettivamente l’affidamento del minore o se ne assuma l’onere legale, finanziario o affettivo nell’ambito di una vita familiare reale e stabile.

72. Alla luce di tali considerazioni, propongo quindi alla Corte di dichiarare che l’articolo 20 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui un cittadino di un paese terzo, genitore di un figlio minorenne, cittadino dell’Unione, presenta una domanda di concessione di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui tale minore possiede la cittadinanza e nel quale il minore intende trasferirsi per soggiornarvi, il momento in cui il genitore cittadino di un paese terzo si è assunto la responsabilità quotidiana del figlio costituisce una circostanza decisiva ai fini della valutazione dell’esistenza di una relazione di dipendenza tra tale genitore e il minore de quo.

Spetta alla competente autorità nazionale determinare, alla luce dell’insieme delle circostanze concrete del caso di specie, in quale misura detto genitore abbia l’affidamento o l’onere legale, finanziario o affettivo del figlio al momento della decisione sulla sua domanda e accertarsi che tale responsabilità sia esercitata nell’ambito di una vita familiare reale e stabile.

73. Per contro, il fatto che l’altro genitore, cittadino dell’Unione, e che un altro familiare, cittadino di un paese terzo, abbiano avuto in passato oppure siano in grado di farsi carico in futuro dell’affidamento o dell’onere legale, finanziario o affettivo del minore non consente di dedurre che non esiste, tra il genitore, cittadino di un paese terzo e detto minore, una relazione di dipendenza tale per cui il minore sarebbe privato dell’esercizio del suo diritto di circolare e di soggiornare nel territorio dello Stato membro di cui possiede la cittadinanza se al genitore cittadino di un paese terzo venisse negato il riconoscimento di un diritto di soggiorno nello Stato membro interessato.

IV. Conclusione

74. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: 1) L’articolo 20 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale un diritto di soggiorno derivato nel territorio di tale Stato è negato a un cittadino di un paese terzo, genitore di un figlio minorenne che possiede la cittadinanza di detto Stato, qualora tale minore non abbia mai risieduto nel territorio dell’Unione, abbia la propria residenza abituale al di fuori di tale territorio e non intenda esercitare i diritti relativi al suo status di cittadino dell’Unione chiedendo di entrare e di soggiornare nello stesso Stato membro assieme al genitore da cui sia dipendente. 2) L’articolo 20 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui un cittadino di un paese terzo, genitore di un figlio minorenne, cittadino dell’Unione, presenta una domanda di concessione di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui il minore possiede la cittadinanza e nel quale il medesimo intende trasferirsi al fine di soggiornarvi, l’autorità competente di tale Stato membro è tenuta ad accertare che il trasferimento di detto minore si svolga in considerazione dell’interesse superiore di quest’ultimo, conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta.

Una siffatta constatazione deve, alla luce dell’insieme delle circostanze del caso di specie, consentire di determinare l’eventuale incidenza di tale trasferimento sul benessere fisico e morale del minore, sulla sua situazione materiale e sui rapporti affettivi, familiari e sociali che egli intrattiene.

Tale constatazione deve altresì basarsi su elementi atti a dimostrare che il trasferimento di detto minore è effettivo e che il suo soggiorno nello Stato membro interessato non è in alcun modo temporaneo o occasionale e non ha come unico fine l’ottenimento di un permesso di soggiorno derivato fondato sull’articolo 20 TFUE a favore di uno dei genitori.

Per quanto riguarda la valutazione relativa all’esistenza di una relazione idonea a costituire il fondamento di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE, il momento in cui il genitore cittadino di un paese terzo si è assunto la responsabilità quotidiana del figlio, cittadino dell’Unione, costituisce una circostanza decisiva.

Spetta alla competente autorità nazionale determinare, alla luce dell’insieme delle circostanze concrete del caso di specie, in quale misura detto genitore abbia l’affidamento o l’onere legale, finanziario o affettivo del minore al momento della decisione sulla sua domanda e accertarsi che tale onere sia esercitato nell’ambito di una vita familiare reale e stabile.

Per contro, il fatto che l’altro genitore, cittadino dell’Unione, e che un altro familiare, cittadino di un paese terzo, abbiano avuto in passato oppure siano in grado di farsi carico in futuro dell’affidamento o dell’onere legale, finanziario o affettivo del minore non consente di dedurre che non esiste, tra il genitore cittadino di un paese terzo e detto minore, una relazione di dipendenza tale per cui il minore sarebbe privato dell’esercizio del suo diritto di circolare e di soggiornare nel territorio dello Stato membro di cui possiede la cittadinanza se al genitore cittadino di un paese terzo venisse negato il riconoscimento di un diritto di soggiorno nello Stato membro interessato. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) C‑34/09 , EU:C:2011:124 . ( 3 ) C‑256/11 , EU:C:2011:734 . ( 4 ) C‑356/11 e C‑357/11 , EU:C:2012:776 . ( 5 ) C‑133/15; in prosieguo: la «sentenza Chavez-Vilchez e a., EU:C:2017:354 . ( 6 ) C‑82/16; in prosieguo: la «sentenza K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), EU:C:2018:308 . ( 7 ) Anche l’inglese è una lingua correntemente utilizzata nei [OSCURATO:PERSONA]. ( 8 ) Per quanto riguarda l’interpretazione della nozione di «residenza abituale», v., nel contesto dell’interpretazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU) 2003, L 338, pag. 1), sentenza del 28 giugno 2018, HR ( C‑512/17 , EU:C:2018:513 ), in cui la Corte precisa che «la residenza abituale del minore, [ai sensi di tale regolamento], corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita» (punto 42), nonché sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi (C‑497/10 PPU; in prosieguo: la «sentenza Mercredi, EU:C:2010:829 ), in cui la Corte ha già dichiarato che la nozione di «residenza abituale»» corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare (punto 47). ( 9 ) C‑34/09 , EU:C:2011:124 . ( 10 ) C‑256/11 , EU:C:2011:734 . ( 11 ) C‑356/11 e C‑357/11 , EU:C:2012:776 . ( 12 )

V. sentenza Chavez-Vilchez e a. (punto 64 e giurisprudenza ivi citata). ( 13 ) C‑230/17 , EU:C:2018:497 . ( 14 ) Punto 27 e giurisprudenza ivi citata di tale sentenza. ( 15 ) V., a tal riguardo, sentenza del 27 giugno 2018, Altiner e Ravn ( C‑230/17 , EU:C:2018:497 ), in cui la Corte ha dichiarato che «il fatto che la domanda di permesso di soggiorno non sia avvenuta come “naturale prolungamento” del ritorno del cittadino dell’Unione costituisce un elemento rilevante che, pur non presentando di per sé carattere determinante, può, nell’ambito di una valutazione complessiva, portare lo Stato di origine del cittadino dell’Unione di cui trattasi a concludere nel senso dell’inesistenza di un collegamento tra tale domanda e il previo esercizio, da parte di detto cittadino, della propria libertà di circolazione e, di conseguenza, a negare il rilascio del permesso di soggiorno» (punto 34). ( 16 ) V., da ultimo, sentenze dell’11 marzo 2021, Stato belga (Rimpatrio del genitore di un minore) ( C‑112/20 , EU:C:2021:197 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata), e del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayonPancharevo ( C‑490/20 , EU:C:2021:1008 , punti 59 e 63 ). ( 17 ) V., a tal riguardo, presa di posizione dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Mercredi (

C‑497/10 PPU

, EU:C:2010:738 , paragrafo 93 ).

In tale contesto, ritengo infatti che la valutazione in questione sia indistinguibile da quella che le autorità nazionali competenti devono effettuare quando sono chiamate a pronunciarsi in materia di responsabilità genitoriale nel caso in cui il minore sia traferito da uno Stato membro a un altro Stato membro. ( 18 )

V. sentenza del 26 marzo 2019, SM (Minore sottoposto alla kafala algerina) ( C‑129/18 , EU:C:2019:248 , punto 68 e giurisprudenza ivi citata). ( 19 )

V. sentenza Mercredi (punti 53 e 54). ( 20 ) V., in linea con i principi individuati dalla Corte, sentenza del 27 ottobre 2016, D. ( C‑428/15 , EU:C:2016:819 , punto 59 ). ( 21 ) V., per analogia, sentenza del 2 aprile 2009, A ( C‑523/07 , EU:C:2009:225 , punto 44 ), e sentenza Mercredi (punto 44). ( 22 ) Come rileva la dottrina, occorre ricordare che «il cittadino di un paese terzo è considerato, in ultima analisi, solo in quanto costituisce il mezzo per il cittadino [minorenne dipendente dal suo genitore] di soggiornare nel territorio dell’Unione».

V. Réveillère, V., «La protection statutaire du citoyen: demeurer sur le territoire de l’Union (dans son État de nationalité)», Revue trimestrielle de droit européen , 11/2020, n. 3, pag.

721. ( 23 ) V., per analogia, sentenza del 2 aprile 2009, A ( C‑523/07 , EU:C:2009:225 , punto 40 ), e sentenza Mercredi (punto 50). ( 24 ) Punto 71 di tale sentenza.

Il corsivo è mio. ( 25 ) V., altresì, sentenza K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio) (punto 72). ( 26 ) C‑356/11 e C‑357/11 , EU:C:2012:776 . ( 27 )

V. sentenza K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio) (punto 75).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CC0459 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] presentate il 16 giugno 2022 ( 1 ) Causa C‑459/20 X contro [OSCURATO:PERSONA] van Justitie en Veiligheid [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 20 TFUE – Diritto di soggiorno di un cittadino di un paese terzo, genitore di un figlio minorenne, cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui tale minore ha la cittadinanza – Minore soggiornante al di fuori del territorio dell’Unione – Diniego del diritto di soggiorno atto a privare il minore della possibilità di recarsi nel territorio dell’Unione – Interesse superiore del minore – Relazione di dipendenza tra il genitore cittadino di un paese terzo e il figlio minorenne, cittadino dell’Unione» I. Introduzione 1. In che misura un cittadino di un paese terzo, genitore di un figlio minorenne, cittadino dell’Unione, può godere di un diritto di soggiorno derivato, fondato sulle disposizioni dell’articolo 20 TFUE, nello Stato membro di cui il figlio ha la cittadinanza, quando tale minore risiede, sin dalla nascita, al di fuori del territorio dell’Unione? 2. È questa, in sostanza, la questione sollevata dalla presente causa. 3. La risposta a tale questione richiederà di determinare entro quali limiti i principi individuati dalla Corte nelle sentenze dell’8 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ), del 15 novembre 2011, Dereci e a. ( 3 ), del 6 dicembre 2012, O e a. ( 4 ), e del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a. ( 5 ), quali ribaditi nella sentenza dell’8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio) ( 6 ), siano applicabili a una situazione in cui, al momento della presentazione in uno Stato membro della domanda di concessione di un diritto di soggiorno derivato, da un lato, il genitore cittadino di un paese terzo e suo figlio, cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di tale Stato, non soggiornano insieme e, dall’altro, tale minore non ha mai soggiornato nel territorio dell’Unione. 4. Tale analisi richiederà di distinguere due ipotesi. La prima ipotesi è quella in cui detta domanda rientra nell’iniziativa «individuale» del genitore cittadino di un paese terzo, non avendo essa alcun collegamento con l’ingresso o con il soggiorno del minore, cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui questi possiede la cittadinanza. La seconda ipotesi è quella in cui tale domanda si inserisce, per contro, in un’iniziativa «comune» del genitore e del figlio che intende esercitare la libertà di circolazione conferitagli dal suo status di cittadino dell’Unione, lasciando il paese terzo in cui ha la propria residenza abituale per recarsi nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza. 5. La risposta a tale questione richiederà altresì di fornire talune precisazioni riguardanti, da un lato, le modalità di valutazione dell’interesse superiore del minore e, dall’altro, i criteri relativi alla valutazione dell’esistenza di una relazione di dipendenza atta a costituire il fondamento di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE in una siffatta situazione. II. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali A. Fatti 6. La ricorrente, cittadina thailandese, ha soggiornato legalmente nei [OSCURATO:PERSONA], dove è stata sposata con A, cittadino dei [OSCURATO:PERSONA]. Da questa unione, il 28 marzo 2012, è nato un figlio avente la cittadinanza dei [OSCURATO:PERSONA]. Detto minore, che attualmente ha dieci anni, è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] è stato cresciuto dalla nonna materna, dal momento che, dopo la sua nascita, la madre era ritornata nei [OSCURATO:PERSONA]. Il minore ha sempre vissuto in detto paese terzo e non ha mai soggiornato nei [OSCURATO:PERSONA] o in nessun altro Stato membro dell’Unione. La ricorrente gli ha fatto visita in alcune occasioni in Thailandia. Il minore de quo non parla né il neerlandese né l’inglese ( 7 ). 7. Con decisione del 22 maggio 2017, il diritto di soggiorno della ricorrente è stato revocato con effetto retroattivo al 1 o giugno 2016, in quanto il suo rapporto con A si era di fatto concluso in tale data. Il divorzio è stato pronunciato il 17 maggio 2018 e i genitori avevano ex lege l’affidamento congiunto del figlio. 8. Dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la ricorrente nel procedimento principale ha presentato, il 14 marzo 2018, una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, che è stata respinta il 26 giugno 2018. Anche il ricorso proposto avverso tale decisione è stato respinto con sentenza del 18 dicembre 2018. 9. Il 6 maggio 2019 lo [OSCURATO:PERSONA] van Justitie en Veiligheid ([OSCURATO:PERSONA] di Stato alla Giustizia e alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] di Stato») ha notificato alla ricorrente che sarebbe stata allontanata verso Bangkok (Thailandia) l’8 maggio 2019. 10. Il 7 maggio 2019 B, cittadino dei [OSCURATO:PERSONA], ha presentato una domanda di permesso di soggiorno [«Aanvrag voor het verblijfsdoel “familie en gezin” (domanda di soggiorno in qualità di familiare)»] ai fini del ricongiungimento familiare con la ricorrente in qualità di membro della famiglia allargata. Tale domanda è stata respinta con decisione dell’8 maggio 2019, in base alla motivazione che non esisteva alcuna relazione duratura ed esclusiva tra la ricorrente e B e che quest’ultimo non disponeva di risorse sufficienti a tal fine. In tale decisione, il [OSCURATO:PERSONA] di Stato ha inoltre precisato che la ricorrente non poteva rivendicare un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE, quale riconosciuto dalla Corte nella sentenza Chavez-Vilchez e a. 11. La ricorrente è stata espulsa verso Bangkok (Thailandia) l’8 maggio 2019. 12. Con decisione del 2 luglio 2019, il [OSCURATO:PERSONA] di Stato ha confermato il rigetto della domanda di permesso di soggiorno della ricorrente. B. Procedimento dinanzi al giudice del rinvio e questioni pregiudiziali 13. La ricorrente ha proposto ricorso avverso la decisione del 2 luglio 2019 adducendo che, a seguito di tale decisione, suo figlio sarebbe stato privato della possibilità di soggiornare all’interno dell’Unione, rimettendo quindi in discussione l’effetto utile dei diritti conferitigli dal suo status di cittadino dell’Unione. 14. A tale riguardo, la ricorrente fa valere che suo figlio, in quanto cittadino dei [OSCURATO:PERSONA], ha il diritto di soggiornare nel territorio dell’Unione. Essa sottolinea, inoltre, di avere sempre avuto un rapporto affettivo con lui e di essersi sempre assunta il relativo onere legale e finanziario. Se è vero che, durante il periodo precedente al suo ritorno in Thailandia, essa è stata costretta a occuparsi a distanza dei compiti connessi alla cura e all’educazione del figlio per via digitale, viceversa, dal suo rientro in Thailandia, l’8 maggio 2019, si occupa di lui quotidianamente. Essa aggiunge di aver ottenuto l’affidamento esclusivo in forza di una sentenza del Tribunale di Surin (Thailandia) del 5 febbraio 2020. La ricorrente ha precisato che sua madre non può più accudire il bambino a causa della sua situazione medica. Inoltre, essa sostiene che il padre di quest’ultimo non si è mai assunto l’onere legale, finanziario o affettivo di suo figlio. 15. [OSCURATO:PERSONA] di Stato fa valere, in sostanza, che i principi enunciati nella sentenza Chavez-Vilchez e a. non sono applicabili a una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto il rigetto della domanda di permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente non obbliga il minore a lasciare il territorio dell’Unione, dal momento che egli vive in Thailandia sin dalla nascita. Esso sottolinea che non vi è alcuna prova oggettiva che la ricorrente si faccia effettivamente carico dell’onere legale, finanziario e affettivo di suo figlio o che sussista una siffatta relazione di dipendenza tra tale ricorrente e tale minore, né che quest’ultimo sarebbe costretto a soggiornare al di fuori del territorio dell’Unione. Per quanto riguarda il coinvolgimento del padre del minore, esso precisa che gli elementi addotti dalla ricorrente hanno carattere soggettivo. Peraltro, poiché la sentenza del Tribunale di Surin (Thailandia) non è stata autenticata, non si può automaticamente ritenere che la ricorrente abbia l’affidamento esclusivo del figlio. [OSCURATO:PERSONA] di Stato aggiunge che la ricorrente non ha neppure dimostrato che lo stesso figlio desideri venire a vivere nei [OSCURATO:PERSONA] o che il suo permesso di soggiorno sia nell’interesse di quest’ultimo. 16. È in tale contesto che il rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro neghi a un cittadino di un paese terzo, che abbia a carico il proprio figlio minorenne, cittadino dell’Unione e allorché tale figlio minorenne si trova in un’effettiva relazione di dipendenza dal cittadino del paese terzo, il diritto di soggiorno nello Stato membro di cui il minore cittadino dell’Unione possiede la cittadinanza, mentre il cittadino dell’Unione minorenne si trova al di fuori del territorio di tale Stato membro o dell’Unione e/o non si è mai trovato sul territorio dell’Unione, per cui al cittadino dell’Unione minorenne viene di fatto negato l’ingresso nel territorio dell’Unione. 2 a) Se i cittadini dell’Unione (minorenni) debbano affermare o dimostrare un interesse all’esercizio dei diritti loro spettanti in base alla cittadinanza dell’Unione. b) Se a tale riguardo può essere rilevante che i cittadini dell’Unione minorenni di norma non possono far valere autonomamente i loro diritti e non hanno essi stessi il controllo sul luogo di residenza, ma a questo riguardo dipendono dal loro genitore (dai loro genitori) e che ciò potrebbe comportare che l’esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione venga rivendicato in nome di un cittadino dell’Unione minorenne, mentre ciò potrebbe essere contrario agli altri suoi interessi, come menzionato tra l’altro nella sentenza Chavez-Vilchez [e a.]. c) Se tali diritti siano assoluti, nel senso che ad essi non possono essere frapposti ostacoli o che per lo Stato membro di cui il cittadino dell’Unione (minorenne) possiede la cittadinanza esiste addirittura un obbligo positivo di consentire l’esercizio di tali diritti. 3 a) Se per valutare se si configuri una relazione di dipendenza ai sensi della prima questione assuma rilevanza decisiva la questione se, prima della domanda o prima della decisione con cui gli viene negato il diritto di soggiorno o ancora prima del momento in cui un organo giurisdizionale (nazionale) deve pronunciarsi in un procedimento avviato a causa di tale diniego, il genitore, cittadino di un paese terzo, avesse o meno la responsabilità quotidiana del cittadino dell’Unione minorenne, e se vi siano altri che in passato si sono assunti tale responsabilità e/o se questi possano continuare ad assumerla. b) Se a questo riguardo si possa esigere dal cittadino dell’Unione minorenne che questo, al fine di poter effettivamente esercitare i suoi diritti dell’Unione, si stabilisca nel territorio dell’Unione presso il suo altro genitore, che è cittadino dell’Unione, e che potrebbe non avere più l’affidamento del minore. c) In caso affermativo, se rivesta importanza la circostanza se tale genitore abbia (avuto) o meno l’affidamento e/o l’onere legale, finanziario o affettivo del minore e se questo sia o meno disposto ad assumersi detto onere (detti oneri) e/o la responsabilità del minore. d) Qualora si accertasse che il genitore, cittadino di un paese terzo, ha l’affidamento esclusivo del cittadino dell’Unione minorenne, se ciò significhi che occorre attribuire minore importanza alla questione dell’onere legale, finanziario e/o affettivo». 17. I governi dei [OSCURATO:PERSONA], danese e tedesco nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. 18. Le parti sono state inoltre invitate a rispondere ai quesiti della Corte con richiesta di risposta orale. Queste ultime hanno presentato osservazioni orali all’udienza del 23 febbraio 2022. III. Analisi 19. Le questioni sollevate dal giudice del rinvio dinanzi alla Corte vertono sulle modalità di valutazione relative all’esistenza, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, di un diritto di soggiorno derivato fondato sulle disposizioni dell’articolo 20 TFUE, di cui possa avvalersi la cittadina di un paese terzo, madre di un figlio minorenne, cittadino dell’Unione, nello Stato membro in cui quest’ultimo ha la cittadinanza, quando tale minore ha avuto, sin dalla nascita, la propria residenza abituale in un paese terzo ( 8 ). 20. Come ho indicato, la risposta a tali questioni richiede di distinguere due ipotesi. 21. La prima ipotesi, che, a mio avviso, si colloca al centro della prima questione pregiudiziale, è quella in cui la domanda di concessione di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE s’iscrive nell’ambito di un’iniziativa del genitore cittadino di un paese terzo che non presenta alcun collegamento con l’ingresso e il soggiorno del minore, cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui quest’ultimo possiede la cittadinanza. Tenuto conto dell’oggetto e del contenuto della domanda di permesso di soggiorno di cui trattasi nel procedimento principale, la presente situazione sembra rientrare in tale scenario. 22. La seconda ipotesi è quella in cui la domanda s’inserisce, per contro, nell’iniziativa del minore che intende esercitare la libertà di circolazione conferitagli dal suo status di cittadino dell’Unione, lasciando il paese terzo in cui ha la propria residenza abituale per recarsi nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza. È, a mio avviso, a tale fattispecie che il giudice del rinvio fa sostanzialmente riferimento nelle sue questioni seconda e terza, chiedendo alla Corte di precisare le modalità di valutazione relative, da un lato, all’interesse superiore del minore (seconda questione pregiudiziale) e, dall’altro, all’esistenza o meno di una relazione di dipendenza tra il minore e il suo genitore cittadino di un paese terzo o il suo altro genitore, cittadino dell’Unione (terza questione pregiudiziale). A. Sulla prima questione pregiudiziale 23. Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se l’articolo 20 TFUE osti a una normativa nazionale in forza della quale il diritto di soggiorno di un cittadino di un paese terzo che abbia a carico il proprio figlio minorenne, cittadino dell’Unione, venga negato per il motivo che tale minore, che possiede la cittadinanza di detto Stato membro, vive al di fuori del territorio dell’Unione dalla sua nascita. 24. La risposta a tale questione richiede di procedere al classico esame dei principi enucleati dalla Corte nelle sentenze dell’8 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] ( 9 ), del 15 novembre 2011, Dereci e a. ( 10 ), del 6 dicembre 2012, O e a. ( 11 ) e Chavez-Vilchez e a.. 25. In base a tali principi, riassunti dalla Corte ai punti da 47 a 52 della sentenza K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), l’articolo 20 TFUE conferisce a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro lo status di cittadino dell’Unione, il quale è destinato a costituire lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri. La cittadinanza dell’Unione conferisce a ciascun cittadino dell’Unione il diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso. In tale contesto, la Corte ha statuito che l’articolo 20 TFUE osta a provvedimenti nazionali, comprese eventuali decisioni di rifiuto del diritto di soggiorno ai familiari di un cittadino dell’Unione, le quali abbiano l’effetto di privare i cittadini dell’Unione del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal loro status. 26. Per contro, le disposizioni del Trattato relative alla cittadinanza dell’Unione non riconoscono alcun diritto autonomo ai cittadini di un paese terzo. Gli eventuali diritti conferiti a questi ultimi non sono diritti propri, bensì diritti derivati da quelli di cui gode il cittadino dell’Unione. Lo scopo della concessione di tali diritti risiede nel garantire che un cittadino dell’Unione che non si sia avvalso del suo diritto alla libera circolazione possa vivere con un familiare, cittadino di un paese terzo, nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, sulla base dell’articolo 20 TFUE, garantendo in tal modo il ricongiungimento familiare. 27. La Corte ha, infatti, constatato che esistono situazioni molto particolari in cui, malgrado il fatto che il diritto derivato relativo al diritto di soggiorno dei cittadini di paesi terzi non sia applicabile e che il cittadino dell’Unione interessato non si sia avvalso della propria libertà di circolazione, un diritto di soggiorno deve nondimeno essere accordato al cittadino di un paese terzo, familiare di detto cittadino dell’Unione, a pena di pregiudicare l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione, qualora, in conseguenza del rifiuto di riconoscimento di un siffatto diritto, il cittadino dell’Unione si vedesse di fatto obbligato a lasciare il territorio dell’Unione nel suo insieme, venendo così privato del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti da tale status di cittadino dell’Unione. 28. Come rilevato dalla Corte, siffatte situazioni sono caratterizzate dal fatto che esse, pur essendo disciplinate da normative che in astratto rientrano nella competenza degli Stati membri – ossia quelle sul diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi al di fuori del campo di applicazione delle disposizioni del diritto derivato dell’Unione, che, a certe condizioni, prevedono il conferimento di un siffatto diritto –, hanno però una relazione intrinseca con la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell’Unione, la quale osta a che tale diritto di ingresso e di soggiorno venga rifiutato ai suddetti cittadini di paesi terzi nello Stato membro in cui risiede il cittadino dell’Unione in questione, per evitare che detta libertà sia pregiudicata ( 12 ). 29. Tuttavia, il rifiuto di concedere un diritto di soggiorno al cittadino di un paese terzo può rimettere in discussione l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione solo se tra tale cittadino di un paese terzo e il cittadino dell’Unione, suo familiare, esiste un rapporto di dipendenza tale da far sì che quest’ultimo sia costretto a seguire il cittadino del paese terzo e a lasciare il territorio dell’Unione, considerato nel suo insieme. 30. Orbene, constato che il tenore letterale e la finalità di tale giurisprudenza dimostrano che essa non è destinata ad applicarsi a una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui, da una parte, la domanda di concessione di un diritto di soggiorno derivato è presentata da un genitore cittadino di un paese terzo, mentre il figlio minorenne, cittadino dell’Unione, non soggiorna né ha mai soggiornato con tale genitore cittadino di un paese terzo nello Stato membro di cui ha la cittadinanza e in cui, d’altra parte, detta domanda non reca alcuna indicazione circa la volontà di tale minore di esercitare i diritti che gli derivano dal suo status di cittadino dell’Unione entrando e soggiornando, insieme al genitore de quo, nel territorio dello Stato membro interessato. 31. Come rilevato dalla Corte nella sentenza del 27 giugno 2018, Altiner e Ravn ( 13 ), «è il cittadino dell’Unione che costituisce il referente affinché a un cittadino di uno Stato terzo, familiare del cittadino dell’Unione in parola, possa essere concesso un diritto di soggiorno derivato» ( 14 ). 32. Nella specie, constato che, al momento della presentazione della domanda di cui trattasi, la madre del minore aveva sempre soggiornato in tale Stato membro, mentre il figlio minore, cittadino dell’Unione, aveva sempre vissuto in Thailandia. Pertanto, avendo sempre vissuto separatamente in due paesi diversi, madre e figlio non hanno potuto condurre un’effettiva vita familiare. In tali circostanze, il rifiuto di concedere un diritto di soggiorno derivato alla madre del minore non sembra violare il diritto al ricongiungimento familiare degli interessati. 33. Inoltre, alla data di presentazione della domanda di diritto di soggiorno, sussistevano taluni elementi che consentivano di dubitare dell’intenzione della madre del minore di stabilirsi con lui nei [OSCURATO:PERSONA], lo Stato membro di cui il minore possiede la cittadinanza. A seguito del divorzio dei genitori e della revoca del permesso di soggiorno «ricongiungimento familiare» di cui era titolare la madre di tale minore, quest’ultima presentava, il 14 marzo 2018, una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, che è stata respinta, prima di presentare la domanda controversa il 7 maggio 2019. Tale domanda, allegata al fascicolo nazionale e rubricata [«Aanvrag voor het verblijfsdoel “familie en gezin” (domanda di soggiorno in qualità di familiare)»], costituirebbe anzitutto una domanda di ricongiungimento familiare presentata da B, compagno della ricorrente, a favore della madre del minore. Dagli atti del fascicolo nazionale risulta che detta domanda non contiene alcuna informazione circa le concrete iniziative eventualmente intraprese dalla madre affinché il figlio entrasse e soggiornasse con lei nei [OSCURATO:PERSONA]. 34. In tali circostanze, il rifiuto di concedere un diritto di soggiorno derivato alla madre del minore non ha l’effetto o le conseguenze di privare il medesimo del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti che gli derivano dal suo status di cittadino dell’Unione, non essendo egli obbligato né a lasciare il territorio dell’Unione – nel quale non soggiorna – né a rinunciare a recarvisi e a soggiornarvi – in assenza di iniziative adottate in tal senso. 35. Una siffatta situazione, in quanto non collegata alla libertà di circolazione e di soggiorno di cui gode il figlio minorenne in ragione del suo status di cittadino dell’Unione, non può far sorgere alcun diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE ( 15 ). 36. Propongo pertanto alla Corte di dichiarare che l’articolo 20 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale un diritto di soggiorno derivato nel territorio di tale Stato è negato a un cittadino di un paese terzo, genitore di un figlio minorenne che possiede la cittadinanza di detto Stato, qualora tale minore non abbia mai risieduto nel territorio dell’Unione, abbia la propria residenza abituale al di fuori di tale territorio e non intenda esercitare i diritti relativi al suo status di cittadino dell’Unione chiedendo di entrare e di soggiornare nello stesso Stato membro assieme al genitore da cui sia dipendente. 37. Occorre ora esaminare la seconda ipotesi, in cui la domanda di concessione del diritto di soggiorno derivato sarebbe, per contro, intesa, a garantire che il minore possa esercitare i diritti che gli derivano dal suo status di cittadino dell’Unione, consentendogli di entrare e di soggiornare nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza. Infatti, il godimento del diritto di soggiorno da parte di un bambino implica necessariamente che questi sia accompagnato dalla persona che ne ha effettivamente l’affidamento o l’onere legale, finanziario o affettivo. Il giudice del rinvio esprime quindi il timore che il rifiuto di concedere un siffatto diritto di soggiorno possa privare tale minore della possibilità di recarsi nello Stato membro di cui ha la cittadinanza e di soggiornarvi, a causa del rapporto di dipendenza che egli avrebbe con la madre. 38. In un’ipotesi del genere, occorre quindi accertarsi che l’esercizio dei diritti relativi allo status di cittadino, e il godimento dei diritti derivati ad esso associati, corrispondano agli interessi del minore e siano giustificati alla luce della relazione di dipendenza che il minore ha con il genitore cittadino di un paese terzo. 39. Tali aspetti sono analizzati nell’ambito dell’esame della seconda e della terza questione pregiudiziale. B. Sulla seconda questione pregiudiziale, vertente sulle modalità di valutazione dell’interesse superiore del minore 40. Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio invita, in sostanza, la Corte a precisare le modalità di valutazione dell’interesse superiore del minore in una situazione in cui la domanda di concessione di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE s’inserisca nel contesto del trasferimento del minore dal paese terzo in cui il minore risiede abitualmente allo Stato membro di cui egli possiede la cittadinanza. 41. In particolare, il giudice del rinvio chiede alla Corte se occorra dimostrare che tale trasferimento corrisponda a un interesse reale o plausibile del minore e se i diritti relativi alla cittadinanza dell’Unione siano diritti assoluti, nel senso che per lo Stato membro di cui il cittadino dell’Unione ha la cittadinanza esiste un obbligo positivo a consentire l’esercizio di tali diritti e a non ostacolarlo. 42. Tali questioni sembrano trarre origine dalla preoccupazione espressa dal giudice del rinvio circa il fatto che il trasferimento del minore nel caso di specie potrebbe essere essenzialmente motivato dalla volontà della madre, cittadina di un paese terzo, di ritornare nei [OSCURATO:PERSONA] e pertanto di conservare un diritto di soggiorno in tale Stato membro. Alla luce di detti elementi, mi sembra quindi importante, nell’ambito della risposta da fornire, tenere conto delle particolari circostanze della causa in esame e non sostituirsi al giudice del rinvio o alla competente autorità nazionale nel compito che incombe loro, consistente nel pronunciarsi sulle eventuali circostanze che accompagnano la domanda di diritto di soggiorno derivato presentata dalla madre del minore de quo. 43. In primo luogo, ritengo che l’esercizio dei diritti relativi alla cittadinanza dell’Unione e il godimento dei diritti da questa derivati si possano concepire esclusivamente nella misura in cui corrispondano all’interesse superiore del minore e garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali del medesimo, conformemente all’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ( 16 ). 44. Nell’ambito dell’esame di una domanda di concessione di un diritto di soggiorno derivato presentata in collegamento con l’ingresso e il soggiorno di un minore, cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui quest’ultimo possiede la cittadinanza, la valutazione deve quindi essere svolta dal punto di vista del minore e non dal punto di vista del genitore cittadino di un paese terzo ( 17 ). 45. L’articolo 24, paragrafo 1, della Carta impone quindi all’autorità nazionale competente di adottare tutte le misure atte a offrire al minore interessato una possibilità concreta ed effettiva di essere ascoltato. 46. L’articolo 24, paragrafo 2, della Carta impone inoltre all’autorità nazionale competente di tenere conto dell’interesse superiore di tale minore. Incombe quindi a detta autorità verificare, alla luce di tutte le circostanze attuali e pertinenti di ogni caso di specie, che il trasferimento del minore sia effettuato in considerazione dei suoi interessi ( 18 ). Ciò significa verificare che detto trasferimento non rischi di ripercuotersi negativamente sulla situazione del minore e che esso avvenga nell’interesse di quest’ultimo, inserendosi in un progetto concreto di vita familiare o, per riprendere l’espressione utilizzata dalla Commissione all’udienza, in un «progetto credibile». 47. A tal riguardo, si deve prestare particolare attenzione all’ambiente sociale e familiare del minore e, nelle circostanze del procedimento principale, al progetto in cui s’inserisce il trasferimento del minore e alle intenzioni nutrite dalla madre del minore in proposito. 48. In secondo luogo, occorre quindi esaminare tali diversi criteri. 1. Ambiente sociale e familiare del minore 49. In generale, come rilevato dalla Corte, l’ambiente di un minore è essenzialmente l’ambiente familiare, determinato dalla persona o dalle persone di riferimento con le quali il minore vive, da cui è effettivamente accudito e che si prendono cura di lui ( 19 ). Ne consegue che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, nella quale il minore ha dieci anni ed è quindi in età scolare, la competente autorità nazionale deve valutare l’eventuale incidenza negativa che il trasferimento del minore potrebbe avere sul suo benessere fisico e morale e sui suoi rapporti affettivi, familiari e sociali o sulla sua situazione materiale ( 20 ). 50. Nella specie, dal fascicolo nazionale risulta che, sin dalla sua nascita in Thailandia, il minore è stato allevato dalla nonna materna, ragion per cui egli ha certamente instaurato un rapporto affettivo molto significativo con quest’ultima. Egli è stato del pari scolarizzato in Thailandia, il che ne testimonia i legami con l’ambiente linguistico e culturale di tale paese in cui vivono altri suoi familiari. Per contro, dal fascicolo nazionale risulta che tale minore non è mai stato nei [OSCURATO:PERSONA] e che non conosce né la lingua neerlandese né quella inglese. 51. Tuttavia, la competente autorità nazionale deve parimenti considerare gli sviluppi più recenti registrati nella vita familiare del minore. In tal senso, essa dovrebbe tenere conto della natura e dell’intensità delle relazioni (eventualmente) instauratesi tra detto minore e sua madre dopo il ritorno di quest’ultima in Thailandia. Inoltre, qualora le informazioni contenute nel fascicolo nazionale non consentano di conoscere né la natura dei rapporti di A con suo figlio né l’attuale entità del suo contributo alle spese di mantenimento di quest’ultimo, occorrerebbe determinare se il padre del minore si trovi nell’impossibilità o nell’incapacità di prendersene, prima o poi, cura e se tale figlio desideri avere relazioni personali e contatti diretti con il padre, rivendicando quindi il beneficio del diritto derivante dall’articolo 24, paragrafo 3, della Carta. 2. Esistenza di un progetto di vita credibile 52. La competente autorità nazionale deve inoltre tener conto delle condizioni e dei motivi del trasferimento del minore dal paese terzo in cui quest’ultimo risiede abitualmente allo Stato membro di cui egli possiede la cittadinanza, ma nel quale non ha mai vissuto ( 21 ). Occorre infatti considerare l’eventuale rischio che tale minore sia considerato il mezzo attraverso il quale il cittadino di un paese terzo può soggiornare nel territorio dell’Unione, il che costituirebbe un abuso del diritto di soggiorno derivato concesso ai sensi dell’articolo 20 TFUE ( 22 ). 53. Un siffatto esame è tanto più necessario in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la madre del minore ha le sue origini geografiche e familiari nel paese terzo in cui il minore de quo ha la propria residenza abituale e in cui, secondo le sue stesse affermazioni, il padre e il figlio avrebbero rapporti limitati o inesistenti. 54. Nel caso di specie, le intenzioni della madre del minore, che sembra essere l’unica titolare della potestà genitoriale su quest’ultimo, costituiscono pertanto un elemento di particolare rilevanza. 55. Infatti, non vi erano dubbi circa la volontà della madre di rimanere nei [OSCURATO:PERSONA] al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno di cui trattasi. Inoltre, altri elementi, menzionati al paragrafo 33 delle presenti conclusioni, consentivano, all’epoca, di dubitare della sua ferma intenzione di stabilirsi con il figlio in tale Stato. Infine, se è vero che la madre afferma di aver sviluppato un’effettiva vita familiare con il figlio dopo il suo ritorno in Thailandia, tuttavia ciò sembra essere il risultato non di una decisione attentamente ponderata di vivere con quest’ultimo, ma della decisione di rimpatrio eseguita nei suoi confronti l’8 maggio 2019. 56. D’altro canto, non dev’essere nemmeno presunto un rischio di abuso sulla base del semplice fatto che la cittadina di un paese terzo ha vissuto lontano da suo figlio per diversi anni. Pertanto, non si può ritenere che l’insieme di tali circostanze fissi irrevocabilmente il luogo di residenza del minore in Thailandia. Quest’ultimo non deve essere privato della possibilità di recarsi e di soggiornare nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, né la madre di detto minore può essere privata della possibilità di proseguire nei [OSCURATO:PERSONA] la vita familiare che avrebbe potuto iniziare con suo figlio in Thailandia dopo il 2019. 57. Date siffatte circostanze, le intenzioni della madre di stabilirsi con il figlio nello Stato membro di cui quest’ultimo possiede la cittadinanza devono poter essere ricercate e individuate in elementi oggettivi o concreti, comprovanti che il trasferimento del minore è effettivo, che il suo soggiorno nello Stato membro di cui egli possiede la cittadinanza non è temporaneo o occasionale e che è stato deciso in considerazione del suo interesse superiore. In tal senso, ad esempio, l’acquisto o la locazione di un alloggio in tale Stato membro ( 23 ) o l’iscrizione a una scuola potrebbero costituire indizi relativamente significativi. 58. Sebbene tali elementi siano importanti, non sono certamente gli unici che devono essere presi in considerazione. Infatti, l’esame che le autorità nazionali sono tenute a effettuare deve sempre aver luogo al termine di una valutazione globale della situazione e di una ponderazione di tutti gli elementi rilevanti, al fine di stabilire l’ambiente familiare e sociale del minore e di garantirne gli interessi. 3. Colloquio con il minore e il genitore cittadino di un paese terzo 59. Infine, mi sembra che la valutazione della situazione del minore non possa svolgersi senza che quest’ultimo abbia avuto la possibilità di esprimere la propria opinione in merito alla sua volontà di recarsi e stabilirsi con la madre nello Stato membro di cui egli possiede la cittadinanza, conformemente all’articolo 24 della Carta. Nella fattispecie, se è vero che il minore è ancora dipendente da sua madre, attualmente ha comunque dieci anni, ossia un’età scolare che gli consente di essere ascoltato, qualora lo desideri, a differenza di un minore in tenerissima età. Inoltre, mi sembra che la competente autorità nazionale debba altresì fornire all’unica persona titolare della potestà genitoriale e a cui si deve il trasferimento di detto minore i mezzi per presentare le sue osservazioni sui motivi del trasferimento de quo. 60. Alla luce di tali elementi, ritengo pertanto che l’articolo 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui un cittadino di un paese terzo, genitore di un figlio minorenne, cittadino dell’Unione, presenta una domanda di concessione di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui il minore possiede la cittadinanza e nel quale il medesimo intende trasferirsi al fine di soggiornarvi, l’autorità competente di tale Stato membro è tenuta ad accertare che il trasferimento di detto minore si svolga in considerazione dell’interesse superiore di quest’ultimo, conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta. Una siffatta constatazione deve, alla luce dell’insieme delle circostanze del caso di specie, consentire di determinare l’eventuale incidenza di tale trasferimento sul benessere fisico e morale del minore, sulla sua situazione materiale e sui rapporti affettivi, familiari e sociali che egli intrattiene. Tale constatazione deve altresì basarsi su elementi atti a dimostrare che il trasferimento di detto minore è effettivo e che il suo soggiorno nello Stato membro interessato non è in alcun modo temporaneo o occasionale e non ha come unico fine l’ottenimento di un permesso di soggiorno derivato fondato sull’articolo 20 TFUE a favore di uno dei genitori. C. Sulla terza questione pregiudiziale, vertente sulla valutazione dell’esistenza di una relazione di dipendenza idonea a costituire il fondamento di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE 61. Con la sua terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte di precisare i diversi criteri relativi alla valutazione dell’esistenza di una relazione di dipendenza idonea a costituire il fondamento di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE in una situazione in cui il figlio minorenne, cittadino dell’Unione, eserciti il suo diritto di circolare e di soggiornare nel territorio dello Stato membro di cui possiede la cittadinanza. 62. Sotto un primo profilo, il giudice del rinvio chiede alla Corte di chiarire quale rilevanza occorra attribuire al momento in cui il genitore, cittadino di un paese terzo, si sia o meno assunto la responsabilità quotidiana di suo figlio, cittadino dell’Unione, nonché alla circostanza che, in passato, altre persone si siano fatte carico di tale responsabilità e/o saranno in grado di farlo in futuro. 63. Sotto un secondo profilo, il giudice del rinvio si chiede entro quali limiti il minore, cittadino dell’Unione, potrebbe stabilirsi nel territorio dell’Unione con suo padre, parimenti cittadino dell’Unione. Da una parte, esso chiede alla Corte di precisare l’importanza da attribuire alla circostanza che il padre del minore de quo abbia (o non abbia) avuto l’affidamento o l’onere legale, finanziario o affettivo di tale minore e che egli sia (o meno) disposto ad assumersi detto onere in futuro. D’altra parte, il giudice del rinvio si interroga sull’importanza rivestita dal criterio relativo all’onere legale, finanziario o affettivo che si assume il genitore, cittadino dell’Unione, nei confronti del minore nell’ipotesi in cui si accertasse che l’altro genitore, cittadino di un paese terzo, ha l’affidamento esclusivo del minore. 64. In primo luogo, per quanto concerne la valutazione relativa alla concessione di un diritto di soggiorno derivato fondato sulle disposizioni dell’articolo 20 TFUE, l’esame che la competente autorità nazionale deve svolgere riguarda l’esistenza di un rapporto di dipendenza tra, da un lato, il figlio minorenne, cittadino dell’Unione, e, dall’altro, il genitore cittadino di un paese terzo. In tale contesto, ricordo che la Corte si riferisce a situazioni molto specifiche in cui il cittadino dell’Unione non avrebbe altra scelta che seguire il cittadino di un paese terzo in quanto a suo carico, dipendendo quindi completamente da lui per garantire il proprio sostentamento e provvedere alle proprie necessità. Tali situazioni riguardano, anzitutto, i genitori, cittadini di paesi terzi, che hanno l’effettivo affidamento di un figlio minorenne, cittadino dell’Unione, o che si assumono realmente l’onere legale, finanziario o affettivo di quest’ultimo. In tal senso, nel contesto della causa che ha dato luogo alla sentenza Chavez-Vilchez e a., la Corte ha dichiarato che «il fatto che l’altro genitore, cittadino dell’Unione, sia realmente capace di e disposto ad assumersi da solo l’onere quotidiano ed effettivo del figlio minorenne costituisce un elemento pertinente, ma che non è di per sé solo sufficiente per poter constatare che non esiste, tra il genitore cittadino di un paese terzo e il minore , una relazione di dipendenza tale per cui quest’ultimo sarebbe costretto a lasciare il territorio dell’Unione qualora al suddetto cittadino di un paese terzo venisse rifiutato un diritto di soggiorno» ( 24 ). La Corte ha infatti ricordato che «una constatazione in tal senso deve essere fondata sulla presa in considerazione, nell’interesse superiore del minore di cui trattasi, dell’insieme delle circostanze del caso di specie, e, segnatamente, dell’età del minore, del suo sviluppo fisico ed emotivo, dell’intensità della sua relazione affettiva sia con il genitore cittadino dell’Unione sia con il genitore cittadino di un paese terzo, nonché del rischio che la separazione da quest’ultimo comporterebbe per l’equilibrio di tale minore» ( 25 ). 65. A mio avviso, tali principi sono applicabili in egual misura a una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale l’effetto utile della cittadinanza dell’Unione richiede che detto minore non sia privato dell’esercizio del diritto di circolare e di soggiornare nel territorio dello Stato membro di cui possiede la cittadinanza qualora al suo genitore, cittadino di un paese terzo, sia stato negato il riconoscimento di un diritto di soggiorno nello Stato membro interessato. 66. Ne consegue che le circostanze cui fa riferimento il giudice del rinvio, relative al ruolo e al coinvolgimento, da un lato, dell’altro genitore, cittadino dell’Unione, e, dall’altro, della nonna materna del minore, cittadina di un paese terzo, per quanto possano costituire significativi indizi della situazione familiare di tale minore, non sono sufficienti per accertare l’assenza, tra il genitore cittadino di un paese terzo e il figlio cittadino dell’Unione, di una relazione di dipendenza tale per cui quest’ultimo sarebbe privato della possibilità di esercitare i diritti relativi al suo status di cittadino in caso di siffatto rifiuto. Una simile constatazione deve basarsi sui criteri enucleati dalla Corte nella sentenza Chavez-Vilchez e a., sopra rammentati. In una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui la nonna materna sembra essersi assunta la responsabilità quotidiana ed effettiva del minore de quo per i primi dieci anni della sua vita, occorre altresì tenere conto dell’intensità della relazione affettiva che quest’ultimo ha instaurato con la nonna materna nonché del rischio per l’equilibrio di tale minore che potrebbe derivare da una sua separazione da quest’ultima. 67. In secondo luogo, il momento in cui è sorta la relazione di dipendenza, e in particolare il momento in cui il genitore cittadino di un paese terzo si è assunto la responsabilità quotidiana di suo figlio, cittadino dell’Unione, costituisce un fattore determinante. A mio avviso, infatti, non vi è dubbio che tale relazione debba esistere nel paese in cui si trova il minore, cittadino dell’Unione, e almeno nel momento in cui il genitore cittadino di un paese terzo chiede di beneficiare di un diritto di soggiorno derivato da quest’ultimo. 68. Nel caso di specie, il giudice del rinvio distingue la situazione che precede la presentazione della domanda di diritto di soggiorno da quella che precede la decisione di rigetto di tale domanda e, infine, da quella che precede l’esito del ricorso giurisdizionale proposto avverso tale decisione di rigetto. Il giudice medesimo esprime quindi la sua preoccupazione di garantire che la relazione di dipendenza che il minore, cittadino dell’Unione, ha con il proprio genitore, cittadino di un paese terzo, sia effettiva e non sia stata creata al solo scopo di ottenere un diritto di soggiorno derivato fondato sulle disposizioni dell’articolo 20 TFUE. 69. A tal riguardo, si deve constatare che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, il periodo precedente la presentazione della domanda di diritto di soggiorno e quello precedente l’adozione della decisione di rigetto corrispondono entrambi a periodi durante i quali il minore, cittadino dell’Unione, e il suo genitore, cittadino di un paese terzo, non hanno né convissuto né soggiornato insieme nel medesimo Stato, dal momento che tale minore è stato allevato in Thailandia dalla nonna materna, mentre sua madre risiedeva nei [OSCURATO:PERSONA]. Se è vero che la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 6 dicembre 2012, O e a. ( 26 ), e nella sentenza K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), che non era necessario che il genitore cittadino di un paese terzo convivesse con il figlio minorenne, cittadino dell’Unione, per determinare l’esistenza di una relazione di dipendenza tra di loro, tale convivenza rimane tuttavia un elemento di particolare importanza, segnatamente in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il genitore in parola, oltre al fatto che non convive con il figlio, soggiorna in un altro paese, in un altro continente, ragion per cui non ha potuto, ipoteticamente, assumersi la responsabilità quotidiana ed effettiva del figlio durante detti periodi. 70. Orbene, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l’esistenza di un vincolo familiare, di tipo biologico o giuridico, tra il cittadino dell’Unione minorenne e il genitore, cittadino di un paese terzo, non può essere sufficiente a giustificare che a tale genitore sia riconosciuto, a norma dell’articolo 20 TFUE, un diritto di soggiorno derivato nel territorio dello Stato membro di cui il minore è cittadino ( 27 ). 71. Per quanto concerne, adesso, la situazione precedente l’esito dell’azione giudiziaria proposta avverso la decisione di rigetto, essa corrisponde a un periodo nel corso del quale nella vita familiare del minore si sono potuti verificare cambiamenti, in particolare a seguito del rimpatrio del genitore cittadino di un paese terzo, di cui occorre tenere conto. Pertanto, alla luce dei termini imposti dalla proposizione di un ricorso giurisdizionale, il competente giudice nazionale mi sembra sia tenuto a determinare, al momento in cui prevede di pronunciarsi sulla domanda di soggiorno presentata dal cittadino di un paese terzo, se, successivamente all’esecuzione della decisione di rimpatrio, le circostanze di fatto non si siano evolute in modo tale da consentire l’instaurarsi di una relazione di dipendenza tra il minore e sua madre. In tale contesto, al fine di evitare qualsiasi manovra abusiva, mi sembra altresì necessario che detto giudice si accerti, alla luce delle circostanze concrete del caso di specie, che il cittadino di un paese terzo abbia effettivamente l’affidamento del minore o se ne assuma l’onere legale, finanziario o affettivo nell’ambito di una vita familiare reale e stabile. 72. Alla luce di tali considerazioni, propongo quindi alla Corte di dichiarare che l’articolo 20 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui un cittadino di un paese terzo, genitore di un figlio minorenne, cittadino dell’Unione, presenta una domanda di concessione di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui tale minore possiede la cittadinanza e nel quale il minore intende trasferirsi per soggiornarvi, il momento in cui il genitore cittadino di un paese terzo si è assunto la responsabilità quotidiana del figlio costituisce una circostanza decisiva ai fini della valutazione dell’esistenza di una relazione di dipendenza tra tale genitore e il minore de quo. Spetta alla competente autorità nazionale determinare, alla luce dell’insieme delle circostanze concrete del caso di specie, in quale misura detto genitore abbia l’affidamento o l’onere legale, finanziario o affettivo del figlio al momento della decisione sulla sua domanda e accertarsi che tale responsabilità sia esercitata nell’ambito di una vita familiare reale e stabile. 73. Per contro, il fatto che l’altro genitore, cittadino dell’Unione, e che un altro familiare, cittadino di un paese terzo, abbiano avuto in passato oppure siano in grado di farsi carico in futuro dell’affidamento o dell’onere legale, finanziario o affettivo del minore non consente di dedurre che non esiste, tra il genitore, cittadino di un paese terzo e detto minore, una relazione di dipendenza tale per cui il minore sarebbe privato dell’esercizio del suo diritto di circolare e di soggiornare nel territorio dello Stato membro di cui possiede la cittadinanza se al genitore cittadino di un paese terzo venisse negato il riconoscimento di un diritto di soggiorno nello Stato membro interessato. IV. Conclusione 74. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA], zittingsplaats [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, sede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: 1) L’articolo 20 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale un diritto di soggiorno derivato nel territorio di tale Stato è negato a un cittadino di un paese terzo, genitore di un figlio minorenne che possiede la cittadinanza di detto Stato, qualora tale minore non abbia mai risieduto nel territorio dell’Unione, abbia la propria residenza abituale al di fuori di tale territorio e non intenda esercitare i diritti relativi al suo status di cittadino dell’Unione chiedendo di entrare e di soggiornare nello stesso Stato membro assieme al genitore da cui sia dipendente. 2) L’articolo 20 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui un cittadino di un paese terzo, genitore di un figlio minorenne, cittadino dell’Unione, presenta una domanda di concessione di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui il minore possiede la cittadinanza e nel quale il medesimo intende trasferirsi al fine di soggiornarvi, l’autorità competente di tale Stato membro è tenuta ad accertare che il trasferimento di detto minore si svolga in considerazione dell’interesse superiore di quest’ultimo, conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta. Una siffatta constatazione deve, alla luce dell’insieme delle circostanze del caso di specie, consentire di determinare l’eventuale incidenza di tale trasferimento sul benessere fisico e morale del minore, sulla sua situazione materiale e sui rapporti affettivi, familiari e sociali che egli intrattiene. Tale constatazione deve altresì basarsi su elementi atti a dimostrare che il trasferimento di detto minore è effettivo e che il suo soggiorno nello Stato membro interessato non è in alcun modo temporaneo o occasionale e non ha come unico fine l’ottenimento di un permesso di soggiorno derivato fondato sull’articolo 20 TFUE a favore di uno dei genitori. Per quanto riguarda la valutazione relativa all’esistenza di una relazione idonea a costituire il fondamento di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE, il momento in cui il genitore cittadino di un paese terzo si è assunto la responsabilità quotidiana del figlio, cittadino dell’Unione, costituisce una circostanza decisiva. Spetta alla competente autorità nazionale determinare, alla luce dell’insieme delle circostanze concrete del caso di specie, in quale misura detto genitore abbia l’affidamento o l’onere legale, finanziario o affettivo del minore al momento della decisione sulla sua domanda e accertarsi che tale onere sia esercitato nell’ambito di una vita familiare reale e stabile. Per contro, il fatto che l’altro genitore, cittadino dell’Unione, e che un altro familiare, cittadino di un paese terzo, abbiano avuto in passato oppure siano in grado di farsi carico in futuro dell’affidamento o dell’onere legale, finanziario o affettivo del minore non consente di dedurre che non esiste, tra il genitore cittadino di un paese terzo e detto minore, una relazione di dipendenza tale per cui il minore sarebbe privato dell’esercizio del suo diritto di circolare e di soggiornare nel territorio dello Stato membro di cui possiede la cittadinanza se al genitore cittadino di un paese terzo venisse negato il riconoscimento di un diritto di soggiorno nello Stato membro interessato. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) C‑34/09 , EU:C:2011:124 . ( 3 ) C‑256/11 , EU:C:2011:734 . ( 4 ) C‑356/11 e C‑357/11 , EU:C:2012:776 . ( 5 ) C‑133/15; in prosieguo: la «sentenza Chavez-Vilchez e a., EU:C:2017:354 . ( 6 ) C‑82/16; in prosieguo: la «sentenza K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), EU:C:2018:308 . ( 7 ) Anche l’inglese è una lingua correntemente utilizzata nei [OSCURATO:PERSONA]. ( 8 ) Per quanto riguarda l’interpretazione della nozione di «residenza abituale», v., nel contesto dell’interpretazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU) 2003, L 338, pag. 1), sentenza del 28 giugno 2018, HR ( C‑512/17 , EU:C:2018:513 ), in cui la Corte precisa che «la residenza abituale del minore, [ai sensi di tale regolamento], corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita» (punto 42), nonché sentenza del 22 dicembre 2010, Mercredi (C‑497/10 PPU; in prosieguo: la «sentenza Mercredi, EU:C:2010:829 ), in cui la Corte ha già dichiarato che la nozione di «residenza abituale»» corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare (punto 47). ( 9 ) C‑34/09 , EU:C:2011:124 . ( 10 ) C‑256/11 , EU:C:2011:734 . ( 11 ) C‑356/11 e C‑357/11 , EU:C:2012:776 . ( 12 ) V. sentenza Chavez-Vilchez e a. (punto 64 e giurisprudenza ivi citata). ( 13 ) C‑230/17 , EU:C:2018:497 . ( 14 ) Punto 27 e giurisprudenza ivi citata di tale sentenza. ( 15 ) V., a tal riguardo, sentenza del 27 giugno 2018, Altiner e Ravn ( C‑230/17 , EU:C:2018:497 ), in cui la Corte ha dichiarato che «il fatto che la domanda di permesso di soggiorno non sia avvenuta come “naturale prolungamento” del ritorno del cittadino dell’Unione costituisce un elemento rilevante che, pur non presentando di per sé carattere determinante, può, nell’ambito di una valutazione complessiva, portare lo Stato di origine del cittadino dell’Unione di cui trattasi a concludere nel senso dell’inesistenza di un collegamento tra tale domanda e il previo esercizio, da parte di detto cittadino, della propria libertà di circolazione e, di conseguenza, a negare il rilascio del permesso di soggiorno» (punto 34). ( 16 ) V., da ultimo, sentenze dell’11 marzo 2021, Stato belga (Rimpatrio del genitore di un minore) ( C‑112/20 , EU:C:2021:197 , punto 26 e giurisprudenza ivi citata), e del 14 dicembre 2021, Stolichna obshtina, rayonPancharevo ( C‑490/20 , EU:C:2021:1008 , punti 59 e 63 ). ( 17 ) V., a tal riguardo, presa di posizione dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa Mercredi ( C‑497/10 PPU , EU:C:2010:738 , paragrafo 93 ). In tale contesto, ritengo infatti che la valutazione in questione sia indistinguibile da quella che le autorità nazionali competenti devono effettuare quando sono chiamate a pronunciarsi in materia di responsabilità genitoriale nel caso in cui il minore sia traferito da uno Stato membro a un altro Stato membro. ( 18 ) V. sentenza del 26 marzo 2019, SM (Minore sottoposto alla kafala algerina) ( C‑129/18 , EU:C:2019:248 , punto 68 e giurisprudenza ivi citata). ( 19 ) V. sentenza Mercredi (punti 53 e 54). ( 20 ) V., in linea con i principi individuati dalla Corte, sentenza del 27 ottobre 2016, D. ( C‑428/15 , EU:C:2016:819 , punto 59 ). ( 21 ) V., per analogia, sentenza del 2 aprile 2009, A ( C‑523/07 , EU:C:2009:225 , punto 44 ), e sentenza Mercredi (punto 44). ( 22 ) Come rileva la dottrina, occorre ricordare che «il cittadino di un paese terzo è considerato, in ultima analisi, solo in quanto costituisce il mezzo per il cittadino [minorenne dipendente dal suo genitore] di soggiornare nel territorio dell’Unione». V. Réveillère, V., «La protection statutaire du citoyen: demeurer sur le territoire de l’Union (dans son État de nationalité)», Revue trimestrielle de droit européen , 11/2020, n. 3, pag. 721. ( 23 ) V., per analogia, sentenza del 2 aprile 2009, A ( C‑523/07 , EU:C:2009:225 , punto 40 ), e sentenza Mercredi (punto 50). ( 24 ) Punto 71 di tale sentenza. Il corsivo è mio. ( 25 ) V., altresì, sentenza K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio) (punto 72). ( 26 ) C‑356/11 e C‑357/11 , EU:C:2012:776 . ( 27 ) V. sentenza K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio) (punto 75).