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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25092/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

03, ElAslaoui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte d'appello di Catania;Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede la declaratoria di inammissibilitàdei ricorsi;lette le conclusioni scritte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che chiedono l’annullamento dellasentenza impugnata in accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, consentenza in data 12/09/2024, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava la penaleresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SouhaibMabrouk [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto difavoreggiamento illegale dell’immigrazione clandestina, commesso in Augusta il9 maggio 2024 (data dello sbarco), aggravato dal numero di migranti trasportati(ventinove bengalesi), dal pericolo per la vita o l’incolumità degli stessi, dalnumero dei concorrenti (superiore a tre) e dal fine di profitto, e, pertanto,riconosciute le circostanze attenuanti generiche e ridotta la pena per il rito, licondannava alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 406.000 dimulta.La Corte di appello di Catania, in riforma di detta sentenza, ha esclusol’aggravante del fine di profitto e ha, conseguentemente, rideterminato la penain anni due, mesi nove di reclusione ed euro 197.200 di multa.2.

Avverso la sentenza di appello gli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],propongono, tramite lo stesso difensore di fiducia, ricorsi per cassazione, che,essendo sovrapponibili, possono essere trattati congiuntamente.2.1.

Con il primo motivo di impugnazione vengono dedotti violazione dell’art.192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.Rileva il difensore che la Corte di appello ha erroneamente fondato il giudiziodi responsabilità degli imputati sulle dichiarazioni accusatorie rese dai migrantitrasportati a bordo dell’imbarcazione, senza adeguatamente valutare la loroeffettiva attendibilità soggettiva né la necessità di riscontri esterniindividualizzanti, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità trattandosi didichiaranti potenzialmente portatori di interessi personali.

Osserva che, in talmodo, la Corte, con motivazione ai limiti dell’apparenza, ha escluso la tesidifensiva secondo cui la conduzione del natante sarebbe avvenuta nella faseiniziale ad opera di soggetti terzi.2.2.

Col secondo motivo dei ricorsi viene denunciata violazione degli artt.192, comma 3, e 63 cod. proc. pen.Lamenta il difensore che la Corte di appello non ha considerato che laposizione giuridica dei migranti trasportati è assimilabile a quella degli indagati,in quanto potenzialmente autori di un reato connesso; e che, anche laddove leloro dichiarazioni siano state formalmente raccolte alla presenza di un difensore,la loro efficacia probatoria non può prescindere dalla presenza di riscontriesterni.2.3.

Con il terzo motivo di impugnazione si rilevano violazione dell’art. 54cod. pen. e vizio di motivazione circa la mancata applicazione della scriminantedi cui a detto articolo.Si osserva che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva documentato la propria condizionedi vulnerabilità, dichiarando di essere fuggito dall’Egitto per sottrarsi a una faidafamiliare e di avere subito violenze in Libia; e che tali circostanze andavanoapprofondite ai fini dell’attualità del pericolo e dell’eventuale costrizionepsicologica e materiale.Si aggiunge che la Corte non ha tenuto conto della situazione oggettiva dipericolo in mare, determinata dall’inadeguata struttura del natante, dalsovraffollamento e dalla mancanza di dispositivi di salvataggio.2.4.

Col quarto motivo dei ricorsi ci si duole del mancato riconoscimentodell’attenuante dell’art. 114 cod. pen. in ragione dei minimi contributi forniti dagliimputati.3.

Ricorre, altresì, per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia,[OSCURATO:PERSONA].3.1.

Con il primo motivo di impugnazione deduce vizio di motivazione etravisamento del fatto.Rileva la difesa che la Corte non ha considerato che il contributo fattivo diHilal, oggetto delle dichiarazioni dei migranti, risulta assolutamente diverso daquello degli altri imputati e non è sufficiente a farlo ritenere favoreggiatore diimmigrazione clandestina, essendosi occupato esclusivamente della distribuzionedel cibo tra i migranti impauriti; e che nessun rilievo è stato dato alle violenze etorture subite dall’imputato durante la sua permanenza in Libia, riferite edocumentate dai certificati medici, che attestano la persistenza di disturbo posttraumatico da stress, che ben potrebbe integrare l’operatività della scriminantedello stato di necessità.3.2.

Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 192,comma 2 cod. proc. pen.La difesa si duole che l’imputato per il solo fatto di avere rifornito dicarburante il natante e di avere distribuito cibo tra i migranti sia statoautomaticamente trasformato in scafista; e che non si sia dato rilievo al fatto chenon abbia mai guidato durante il viaggio, non abbia mai collaborato né parlatocon i trafficanti libici prima della partenza, non abbia mai usato un cellulare o unGPS e non sia stato mai pagato, ma abbia dovuto piuttosto pagare.Rileva, pertanto, l’insufficienza del compendio probatorio posto afondamento del giudizio di responsabilità.3.3.

Con il terzo motivo di impugnazione vengono eccepiti violazione dilegge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanzescriminante di cui all’art. 54 cod. pen.

Quest’ultima esclusa nonostante l’ampiadocumentazione prodotta circa l’esistenza di una faida familiare che induceval’imputato a lasciare l’Egitto dopo l’uccisione del fratello e l’attentato che gli hadeterminato gravi menomazioni fisiche, aggravate dalle torture in Libia.4.

Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] presso questa [OSCURATO:PERSONA] conclude per l’inammissibilità deiricorsi, mentre l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Catalano per [OSCURATO:PERSONA] concludono per l’annullamento della sentenza impugnata inaccoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Infondati sono i ricorsi.1.1.

Infondati, sono il primo e il secondo motivo di impugnazione dei ricorsidi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], la prima parte del primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ilsecondo motivo di impugnazione in favore di quest’ultimo.E’, invero, principio consolidato che, in tema di immigrazione clandestina,sono utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria nel corsodelle indagini preliminari dai migranti soccorsi in mare in acque internazionali etrasportati su territorio nazionale, non potendo configurarsi nei loro confronti ilreato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, né potendo ipotizzarsiche il pericolo di vita, cui è seguita l'azione di salvataggio, sia stato dagli stessiprevisto e artatamente creato (Sez. 1, n. 27854 del 15/02/2021, Sourba, Rv.281639; Sez. 1, n. 6222 del 6/11/2024, dep. 2025, M.Z., non massimata; Sez.1, n. 53691 del 16/11/2016, Alli, Rv. 268662).

Principio, che muove da Sez.

U,n. 40517 del 28/04/2016, Taysir, Rv. 267627 – 02, secondo cui sono utilizzabili,in quanto hanno natura testimoniale, le dichiarazioni rese spontaneamente allaP.G. da parte di migranti nei confronti di membri dell'equipaggio che hannoeffettuato il trasporto illegale, non essendo configurabile nei confronti deimigranti il reato di cui all'art. 10 bis d. lgs. n. 286 del 1998 - con conseguentenecessità di riscontri alle dichiarazioni rese quali chiamanti in correità o reità -considerato che l'ingresso nel territorio dello Stato è avvenuto nell'ambito diun'attività di soccorso e che non è configurabile il tentativo di ingresso illegale,trattandosi di una contravvenzione.La Corte territoriale evidenzia, altresì, come gli emigranti siano stati sentiticon le garanzie degli imputati di reato connesso e come siano condivisibili leargomentazioni del primo [OSCURATO:PERSONA] circa il superamento del vaglio di credibilità ealcuna acrimonia o rancore nei confronti degli imputati e non essendo emersaalcuna ragione per cui gli stessi avrebbero potuto accusare ingiustamente questiultimi, ben potendo ammettere (laddove fosse stato rispondente al vero) chel’imbarcazione era stata condotta da un libico che poi li aveva lasciati in mareaperto a chiedere i soccorsi (versione dei fatti, questa, riferita dagli imputati).Rileva detta Corte che le dichiarazioni dei medesimi convergononell’individuare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fin dalle prime fasi della partenza, dediti allaguida dell’imbarcazione, gestendo il motore e il timone e avvalendosi del GPS perseguire la rotta, ed [OSCURATO:PERSONA] preposto ad occuparsi durante tutta la traversatadella gestione del carburante e del rifornimento del motore.Osservano, quindi, i Giudici di appello che le condotte descritte daidichiaranti rientrano tra quelle che, essendo specificamente finalizzate aconsentire l’arrivo in Italia degli stranieri e fornendo un effettivo contributoall’abusivo ingresso da parte dei migranti nel territorio italiano, «rientrano nelfuoco della contestata fattispecie incriminatrice, a nulla rilevando la comunione discopo degli autori delle condotte con gli altri migranti, non potendosi neanche intal caso invocare i citati art. 10 bis o 12.1 che si applicano “salvo che il fattocostituisca più grave reato” (sulla qualificazione dell’art. 12.3 quale reatoautonomo cfr. Cass. 2014 n. 40624)».

Aggiungono che sussiste, altresì, il dolorichiesto dalla ritenuta fattispecie incriminatrice, essendosi gli imputaticonsapevolmente e volontariamente determinati a favorire l’ingresso illegale deimigranti a prescindere dai motivi sottesi a tale loro scelta, e non potendosi certodubitare (proprio in considerazione delle modalità della condotta finalizzataall’ingresso in Italia) che i rei fossero pienamente consapevoli dell’illiceità dellaloro condotta.Di contro le censure difensive, che insistono sul mancato vaglio dinecessità di riscontri esterni individualizzanti non necessari, a fronte peraltro diuna convergenza reciproca e della valorizzazione da parte del G.i.p. (p. 5 dellasentenza di primo grado) del fatto che gli imputati erano stati trovati in possessodei loro cellulari e uno di loro, poco prima dello sbarco, aveva ripristinato leimpostazioni di fabbrica del telefono in modo da impedire la ricostruzione dellechiamate, dei messaggi e della cronologia della navigazione, sull’assimilabilitàdella posizione dei migranti a quella di imputati di reati connessi, egenericamente sull’insufficienza del compendio probatorio a fondare il giudizio diresponsabilità, palesano la loro infondatezza.1.2.

Infondati, ai limiti dell’inammissibilità per genericità e aspecificità, sonoi rilievi difensivi di cui al terzo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], allaseconda parte del primo motivo di impugnazione per [OSCURATO:PERSONA] e di cui all’ultima partedel terzo motivo di ricorso di quest’ultimo.In tema di stato di necessità, il pericolo attuale di un danno grave allapersona, non altrimenti evitabile, non deve essere stato causato volontariamenteo colposamente dal soggetto che compie l'intervento necessitato e deve, altresì,essere indipendente dalla sua volontà (Sez. 1, n. 51159 del 12/10/2023, Eghosa,Rv. 285611: fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità dellascriminante nei confronti di un soggetto che, a causa di sopravvenute difficoltà dinavigazione, aveva utilizzato la bussola a bordo di un'imbarcazione chetrasportava stranieri irregolari, in quanto l'accordo per l'impiego dello strumentoera intervenuto al momento della partenza del natante).In tema di stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., l'imputato ha unonere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione,sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione,avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e dinon avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, conla conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente(Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, Chidokwe, Rv. 276173 – 02, inerente afattispecie similare sempre relativa a favoreggiamento dell’immigrazioneclandestina; e, in senso conforme, Sez. 6, n. 45065 del 02/07/2014, P.g. in proc.[OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 260839).Tanto premesso in punto di diritto, va osservato, con riguardo al caso che cioccupa, non solo che nella prima parte del motivo di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] si fariferimento ad una condizione di vulnerabilità che riguarderebbe il solo [OSCURATO:PERSONA],relativa alla sua fuga dall’Egitto per una faida familiare e alle violenze subite inLibia, e che viene rimarcata, in modo generico e non autosufficiente nei duemotivi sopra indicati articolati nell’interesse di detto imputato, ma che,comunque, è evidente che il riferimento ad una condizione oggettiva di pericoloin mare è assolutamente generico con riguardo alla scriminante invocata.Sul punto la Corte territoriale richiama le valutazioni operate dal primoGiudice ritenendole assolutamente condivisibili ed evidenziando che lo stato dinecessità va escluso se l’agente si è volontariamente immesso in una situazionedi pericolo.Il G.i.p. evidenzia che i tre imputati egiziani erano stati istruiti in merito allaconduzione dell’imbarcazione, disponendo di strumenti idonei, quali GPS ecellulari, elementi questi che escludono una loro costrizione estemporanea daparte dei libici (che secondo la tesi difensiva avrebbero condotto inizialmente labarca) e risultano sintomatici di un pregresso accordo.

Rileva, inoltre, che: -l’eventuale pagamento di denaro per sostenere il viaggio non vale di per sé adescludere la penale responsabilità degli imputati, poiché la somma che gliegiziani avrebbero pagato sarebbe inferiore rispetto a quella corrisposta daibengalesi trasportati; - già solo il fatto di ricevere uno sconto sul prezzo dellatraversata è indicativo di un trattamento di favore, correlato all’accordo dicondurre l’imbarcazione, rendendo ragionevole la ricostruzione secondo cui gliimputati, pur volendo raggiungere le coste italiane per cercare fortuna come glialtri migranti, avessero raggiunto un accordo con gli organizzatori libici,prestandosi a condurre l’imbarcazione in cambio di una riduzione del prezzo perla traversata e di un diverso trattamento prima dell’imbarco; - alla luce delladinamica dei fatti è da escludere una coartazione degli imputati, i quali, sin dalmomento dell’imbarco, non avevano alloggiato con gli altri migranti, erano dotatidi strumenti idonei alla navigazione ed erano saliti a bordo del mezzo medianteun barchino senza bagnarsi, a differenza dei bengalesi, elementi questiincompatibili con una contingente assunzione del comando dietro minaccia,rispetto alla quale non è stato prospettato dalla difesa alcun concreto elementoindicativo; - deve, pertanto, escludersi che gli imputati fossero stati costrettidall’esigenza pressante di evitare il pericolo, avente il connotato dell’attualità, diun danno grave alla loro o all’altrui persona, a prestare il consenso allaconduzione dell’imbarcazione, avendo anzi pagato un prezzo diverso rispetto aglialtri migranti ed avendo ricevuto un trattamento di favore, elementi questiindicativi di una loro compartecipazione volontaria in un’ottica di reciprocibenefici con gli organizzatori.Evidenziano, quindi, le sentenze di merito con argomentazioni scevre da vizilogici e giuridici e come tali insindacabili in questa sede, come i ruoli svolti dairicorrenti nelle operazioni di trasporto marittimo dei migranti si inserissero in unpiù vasto contesto illecito ed imponessero di escludere la sussistenza di uno statodi condizionamento psicologico insuperabile.

Gli imputati non risultano avereadeguatamente adempiuto all’onere di allegazione laddove prospettano situazionidi gravi difficoltà, inerenti alle loro condizioni di vita nel territorio di origine,implicitamente considerate irrilevanti da dette sentenze.1.3.

Infondati sono il quarto motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed ilrilievo sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114cod. pen. contenuto nel terzo motivo di impugnazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Invero, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della partecipazione diminima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotteconcorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di essefinalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minorecontribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in unesame volto ad accertare se il contributo dato dal compartecipe si siaconcretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispettoall'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso(Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; in senso conforme:Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, P.g., Rv. 256035).La Corte territoriale fa buon governo di detto principio, rivelandosi pertantoinfondate le censure difensive, negando il riconoscimento dell’attenuanteinvocata, «in quanto l’opera prestata dagli imputati, fin dalla partenza dal suololibico, nella conduzione dell’imbarcazione e nella gestione del carburante, nonpuò certo ritenersi di minima importanza nell’esecuzione del reato, tale daapparire trascurabile e marginale».1.4.

Infine, manifestamente infondata e aspecifica è la doglianza contenutanel terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sull’ingiustificato diniego delle circostanzecircostanze attenuanti generiche e la Corte di appello di Catania, nel riformulareil calcolo di pena, ha operato la riduzione di pena ex art. 62-bis cod. pen.2.

Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
03, ElAslaoui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte d'appello di Catania;Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede la declaratoria di inammissibilitàdei ricorsi;lette le conclusioni scritte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che chiedono l’annullamento dellasentenza impugnata in accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, consentenza in data 12/09/2024, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava la penaleresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SouhaibMabrouk [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto difavoreggiamento illegale dell’immigrazione clandestina, commesso in Augusta il9 maggio 2024 (data dello sbarco), aggravato dal numero di migranti trasportati(ventinove bengalesi), dal pericolo per la vita o l’incolumità degli stessi, dalnumero dei concorrenti (superiore a tre) e dal fine di profitto, e, pertanto,riconosciute le circostanze attenuanti generiche e ridotta la pena per il rito, licondannava alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 406.000 dimulta.La Corte di appello di Catania, in riforma di detta sentenza, ha esclusol’aggravante del fine di profitto e ha, conseguentemente, rideterminato la penain anni due, mesi nove di reclusione ed euro 197.200 di multa.2. Avverso la sentenza di appello gli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],propongono, tramite lo stesso difensore di fiducia, ricorsi per cassazione, che,essendo sovrapponibili, possono essere trattati congiuntamente.2.1. Con il primo motivo di impugnazione vengono dedotti violazione dell’art.192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.Rileva il difensore che la Corte di appello ha erroneamente fondato il giudiziodi responsabilità degli imputati sulle dichiarazioni accusatorie rese dai migrantitrasportati a bordo dell’imbarcazione, senza adeguatamente valutare la loroeffettiva attendibilità soggettiva né la necessità di riscontri esterniindividualizzanti, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità trattandosi didichiaranti potenzialmente portatori di interessi personali. Osserva che, in talmodo, la Corte, con motivazione ai limiti dell’apparenza, ha escluso la tesidifensiva secondo cui la conduzione del natante sarebbe avvenuta nella faseiniziale ad opera di soggetti terzi.2.2. Col secondo motivo dei ricorsi viene denunciata violazione degli artt.192, comma 3, e 63 cod. proc. pen.Lamenta il difensore che la Corte di appello non ha considerato che laposizione giuridica dei migranti trasportati è assimilabile a quella degli indagati,in quanto potenzialmente autori di un reato connesso; e che, anche laddove leloro dichiarazioni siano state formalmente raccolte alla presenza di un difensore,la loro efficacia probatoria non può prescindere dalla presenza di riscontriesterni.2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si rilevano violazione dell’art. 54cod. pen. e vizio di motivazione circa la mancata applicazione della scriminantedi cui a detto articolo.Si osserva che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva documentato la propria condizionedi vulnerabilità, dichiarando di essere fuggito dall’Egitto per sottrarsi a una faidafamiliare e di avere subito violenze in Libia; e che tali circostanze andavanoapprofondite ai fini dell’attualità del pericolo e dell’eventuale costrizionepsicologica e materiale.Si aggiunge che la Corte non ha tenuto conto della situazione oggettiva dipericolo in mare, determinata dall’inadeguata struttura del natante, dalsovraffollamento e dalla mancanza di dispositivi di salvataggio.2.4. Col quarto motivo dei ricorsi ci si duole del mancato riconoscimentodell’attenuante dell’art. 114 cod. pen. in ragione dei minimi contributi forniti dagliimputati.3. Ricorre, altresì, per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia,[OSCURATO:PERSONA].3.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce vizio di motivazione etravisamento del fatto.Rileva la difesa che la Corte non ha considerato che il contributo fattivo diHilal, oggetto delle dichiarazioni dei migranti, risulta assolutamente diverso daquello degli altri imputati e non è sufficiente a farlo ritenere favoreggiatore diimmigrazione clandestina, essendosi occupato esclusivamente della distribuzionedel cibo tra i migranti impauriti; e che nessun rilievo è stato dato alle violenze etorture subite dall’imputato durante la sua permanenza in Libia, riferite edocumentate dai certificati medici, che attestano la persistenza di disturbo posttraumatico da stress, che ben potrebbe integrare l’operatività della scriminantedello stato di necessità.3.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 192,comma 2 cod. proc. pen.La difesa si duole che l’imputato per il solo fatto di avere rifornito dicarburante il natante e di avere distribuito cibo tra i migranti sia statoautomaticamente trasformato in scafista; e che non si sia dato rilievo al fatto chenon abbia mai guidato durante il viaggio, non abbia mai collaborato né parlatocon i trafficanti libici prima della partenza, non abbia mai usato un cellulare o unGPS e non sia stato mai pagato, ma abbia dovuto piuttosto pagare.Rileva, pertanto, l’insufficienza del compendio probatorio posto afondamento del giudizio di responsabilità.3.3. Con il terzo motivo di impugnazione vengono eccepiti violazione dilegge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanzescriminante di cui all’art. 54 cod. pen. Quest’ultima esclusa nonostante l’ampiadocumentazione prodotta circa l’esistenza di una faida familiare che induceval’imputato a lasciare l’Egitto dopo l’uccisione del fratello e l’attentato che gli hadeterminato gravi menomazioni fisiche, aggravate dalle torture in Libia.4. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] presso questa [OSCURATO:PERSONA] conclude per l’inammissibilità deiricorsi, mentre l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Catalano per [OSCURATO:PERSONA] concludono per l’annullamento della sentenza impugnata inaccoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Infondati sono i ricorsi.1.1. Infondati, sono il primo e il secondo motivo di impugnazione dei ricorsidi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], la prima parte del primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ilsecondo motivo di impugnazione in favore di quest’ultimo.E’, invero, principio consolidato che, in tema di immigrazione clandestina,sono utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria nel corsodelle indagini preliminari dai migranti soccorsi in mare in acque internazionali etrasportati su territorio nazionale, non potendo configurarsi nei loro confronti ilreato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, né potendo ipotizzarsiche il pericolo di vita, cui è seguita l'azione di salvataggio, sia stato dagli stessiprevisto e artatamente creato (Sez. 1, n. 27854 del 15/02/2021, Sourba, Rv.281639; Sez. 1, n. 6222 del 6/11/2024, dep. 2025, M.Z., non massimata; Sez.1, n. 53691 del 16/11/2016, Alli, Rv. 268662). Principio, che muove da Sez. U,n. 40517 del 28/04/2016, Taysir, Rv. 267627 – 02, secondo cui sono utilizzabili,in quanto hanno natura testimoniale, le dichiarazioni rese spontaneamente allaP.G. da parte di migranti nei confronti di membri dell'equipaggio che hannoeffettuato il trasporto illegale, non essendo configurabile nei confronti deimigranti il reato di cui all'art. 10 bis d. lgs. n. 286 del 1998 - con conseguentenecessità di riscontri alle dichiarazioni rese quali chiamanti in correità o reità -considerato che l'ingresso nel territorio dello Stato è avvenuto nell'ambito diun'attività di soccorso e che non è configurabile il tentativo di ingresso illegale,trattandosi di una contravvenzione.La Corte territoriale evidenzia, altresì, come gli emigranti siano stati sentiticon le garanzie degli imputati di reato connesso e come siano condivisibili leargomentazioni del primo [OSCURATO:PERSONA] circa il superamento del vaglio di credibilità ealcuna acrimonia o rancore nei confronti degli imputati e non essendo emersaalcuna ragione per cui gli stessi avrebbero potuto accusare ingiustamente questiultimi, ben potendo ammettere (laddove fosse stato rispondente al vero) chel’imbarcazione era stata condotta da un libico che poi li aveva lasciati in mareaperto a chiedere i soccorsi (versione dei fatti, questa, riferita dagli imputati).Rileva detta Corte che le dichiarazioni dei medesimi convergononell’individuare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fin dalle prime fasi della partenza, dediti allaguida dell’imbarcazione, gestendo il motore e il timone e avvalendosi del GPS perseguire la rotta, ed [OSCURATO:PERSONA] preposto ad occuparsi durante tutta la traversatadella gestione del carburante e del rifornimento del motore.Osservano, quindi, i Giudici di appello che le condotte descritte daidichiaranti rientrano tra quelle che, essendo specificamente finalizzate aconsentire l’arrivo in Italia degli stranieri e fornendo un effettivo contributoall’abusivo ingresso da parte dei migranti nel territorio italiano, «rientrano nelfuoco della contestata fattispecie incriminatrice, a nulla rilevando la comunione discopo degli autori delle condotte con gli altri migranti, non potendosi neanche intal caso invocare i citati art. 10 bis o 12.1 che si applicano “salvo che il fattocostituisca più grave reato” (sulla qualificazione dell’art. 12.3 quale reatoautonomo cfr. Cass. 2014 n. 40624)». Aggiungono che sussiste, altresì, il dolorichiesto dalla ritenuta fattispecie incriminatrice, essendosi gli imputaticonsapevolmente e volontariamente determinati a favorire l’ingresso illegale deimigranti a prescindere dai motivi sottesi a tale loro scelta, e non potendosi certodubitare (proprio in considerazione delle modalità della condotta finalizzataall’ingresso in Italia) che i rei fossero pienamente consapevoli dell’illiceità dellaloro condotta.Di contro le censure difensive, che insistono sul mancato vaglio dinecessità di riscontri esterni individualizzanti non necessari, a fronte peraltro diuna convergenza reciproca e della valorizzazione da parte del G.i.p. (p. 5 dellasentenza di primo grado) del fatto che gli imputati erano stati trovati in possessodei loro cellulari e uno di loro, poco prima dello sbarco, aveva ripristinato leimpostazioni di fabbrica del telefono in modo da impedire la ricostruzione dellechiamate, dei messaggi e della cronologia della navigazione, sull’assimilabilitàdella posizione dei migranti a quella di imputati di reati connessi, egenericamente sull’insufficienza del compendio probatorio a fondare il giudizio diresponsabilità, palesano la loro infondatezza.1.2. Infondati, ai limiti dell’inammissibilità per genericità e aspecificità, sonoi rilievi difensivi di cui al terzo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], allaseconda parte del primo motivo di impugnazione per [OSCURATO:PERSONA] e di cui all’ultima partedel terzo motivo di ricorso di quest’ultimo.In tema di stato di necessità, il pericolo attuale di un danno grave allapersona, non altrimenti evitabile, non deve essere stato causato volontariamenteo colposamente dal soggetto che compie l'intervento necessitato e deve, altresì,essere indipendente dalla sua volontà (Sez. 1, n. 51159 del 12/10/2023, Eghosa,Rv. 285611: fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità dellascriminante nei confronti di un soggetto che, a causa di sopravvenute difficoltà dinavigazione, aveva utilizzato la bussola a bordo di un'imbarcazione chetrasportava stranieri irregolari, in quanto l'accordo per l'impiego dello strumentoera intervenuto al momento della partenza del natante).In tema di stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., l'imputato ha unonere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione,sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione,avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e dinon avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, conla conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente(Sez. 1, n. 12619 del 24/01/2019, Chidokwe, Rv. 276173 – 02, inerente afattispecie similare sempre relativa a favoreggiamento dell’immigrazioneclandestina; e, in senso conforme, Sez. 6, n. 45065 del 02/07/2014, P.g. in proc.[OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 260839).Tanto premesso in punto di diritto, va osservato, con riguardo al caso che cioccupa, non solo che nella prima parte del motivo di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] si fariferimento ad una condizione di vulnerabilità che riguarderebbe il solo [OSCURATO:PERSONA],relativa alla sua fuga dall’Egitto per una faida familiare e alle violenze subite inLibia, e che viene rimarcata, in modo generico e non autosufficiente nei duemotivi sopra indicati articolati nell’interesse di detto imputato, ma che,comunque, è evidente che il riferimento ad una condizione oggettiva di pericoloin mare è assolutamente generico con riguardo alla scriminante invocata.Sul punto la Corte territoriale richiama le valutazioni operate dal primoGiudice ritenendole assolutamente condivisibili ed evidenziando che lo stato dinecessità va escluso se l’agente si è volontariamente immesso in una situazionedi pericolo.Il G.i.p. evidenzia che i tre imputati egiziani erano stati istruiti in merito allaconduzione dell’imbarcazione, disponendo di strumenti idonei, quali GPS ecellulari, elementi questi che escludono una loro costrizione estemporanea daparte dei libici (che secondo la tesi difensiva avrebbero condotto inizialmente labarca) e risultano sintomatici di un pregresso accordo. Rileva, inoltre, che: -l’eventuale pagamento di denaro per sostenere il viaggio non vale di per sé adescludere la penale responsabilità degli imputati, poiché la somma che gliegiziani avrebbero pagato sarebbe inferiore rispetto a quella corrisposta daibengalesi trasportati; - già solo il fatto di ricevere uno sconto sul prezzo dellatraversata è indicativo di un trattamento di favore, correlato all’accordo dicondurre l’imbarcazione, rendendo ragionevole la ricostruzione secondo cui gliimputati, pur volendo raggiungere le coste italiane per cercare fortuna come glialtri migranti, avessero raggiunto un accordo con gli organizzatori libici,prestandosi a condurre l’imbarcazione in cambio di una riduzione del prezzo perla traversata e di un diverso trattamento prima dell’imbarco; - alla luce delladinamica dei fatti è da escludere una coartazione degli imputati, i quali, sin dalmomento dell’imbarco, non avevano alloggiato con gli altri migranti, erano dotatidi strumenti idonei alla navigazione ed erano saliti a bordo del mezzo medianteun barchino senza bagnarsi, a differenza dei bengalesi, elementi questiincompatibili con una contingente assunzione del comando dietro minaccia,rispetto alla quale non è stato prospettato dalla difesa alcun concreto elementoindicativo; - deve, pertanto, escludersi che gli imputati fossero stati costrettidall’esigenza pressante di evitare il pericolo, avente il connotato dell’attualità, diun danno grave alla loro o all’altrui persona, a prestare il consenso allaconduzione dell’imbarcazione, avendo anzi pagato un prezzo diverso rispetto aglialtri migranti ed avendo ricevuto un trattamento di favore, elementi questiindicativi di una loro compartecipazione volontaria in un’ottica di reciprocibenefici con gli organizzatori.Evidenziano, quindi, le sentenze di merito con argomentazioni scevre da vizilogici e giuridici e come tali insindacabili in questa sede, come i ruoli svolti dairicorrenti nelle operazioni di trasporto marittimo dei migranti si inserissero in unpiù vasto contesto illecito ed imponessero di escludere la sussistenza di uno statodi condizionamento psicologico insuperabile. Gli imputati non risultano avereadeguatamente adempiuto all’onere di allegazione laddove prospettano situazionidi gravi difficoltà, inerenti alle loro condizioni di vita nel territorio di origine,implicitamente considerate irrilevanti da dette sentenze.1.3. Infondati sono il quarto motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ed ilrilievo sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114cod. pen. contenuto nel terzo motivo di impugnazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].Invero, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della partecipazione diminima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotteconcorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di essefinalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minorecontribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in unesame volto ad accertare se il contributo dato dal compartecipe si siaconcretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispettoall'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso(Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; in senso conforme:Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, P.g., Rv. 256035).La Corte territoriale fa buon governo di detto principio, rivelandosi pertantoinfondate le censure difensive, negando il riconoscimento dell’attenuanteinvocata, «in quanto l’opera prestata dagli imputati, fin dalla partenza dal suololibico, nella conduzione dell’imbarcazione e nella gestione del carburante, nonpuò certo ritenersi di minima importanza nell’esecuzione del reato, tale daapparire trascurabile e marginale».1.4. Infine, manifestamente infondata e aspecifica è la doglianza contenutanel terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sull’ingiustificato diniego delle circostanzecircostanze attenuanti generiche e la Corte di appello di Catania, nel riformulareil calcolo di pena, ha operato la riduzione di pena ex art. 62-bis cod. pen.2. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25092/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris