CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27456/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, GiulioMonferini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata in riferimento al capo 1), limitatamente ai crediti non riscossi, e perl'annullamento senza rinvio nel resto;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi diricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato, inpunto di affermazione di responsabilità, la pronuncia di condanna di primo gradodi [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva edocumentale, commessi nella veste di vicepresidente del consiglio diamministrazione della società fallita, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dal 16 dicembre 2002 al 9settembre 2009.2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di appello di Napoli haproposto ricorso per cassazione l’imputato affidandosi, con il proprio difensore difiducia, a tre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti previstidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo, denuncia vizio di motivazione risultante dal provvedimentoimpugnato, rispetto al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quanto allecontestate condotte distrattive relative alle rimanenze e alle disponibilità liquide,nonché alle immobilizzazioni immateriali.2.2. Con il secondo motivo, deduce, ancora con riferimento al delitto dibancarotta fraudolenta patrimoniale, rispetto alla distrazione di crediti, anzitutto,ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inosservanza dell’art.521 del medesimo codice.A questo riguardo, rileva che il capo di imputazione fa riferimento a unaspecifica condotta di distrazione di crediti per complessivi euro 4.594.034,00 dicui al bilancio al 31 dicembre 2010 e alla relativa nota integrativa o, comunque,alla mancata attivazione per esercitare azioni legali volte al recupero da terzi.Sennonché, come emerge dalla decisione impugnata, tali crediti eranocostituiti dai finanziamenti erogati nell’anno 2004 dalla fallita alla societàimmobiliare del gruppo, ossia la [OSCURATO:PERSONA] r.s.l.E, allora, sostiene che, nella prospettazione accusatoria, non era statacontestata la distrazione delle risorse al momento dell’erogazione deifinanziamenti, in quanto l’azione penale era stata esercitata rispetto a unapresunta distrazione di tali crediti successiva al bilancio approvato, dovendosi daciò desumere che il Pubblico ministero aveva ritenuto legittimi i finanziamentidell’anno 2004 e, di conseguenza, la sentenza impugnata aveva violato ilprincipio di cui all’art. 521 cod. proc. pen. laddove aveva ritenuto la distrazioneintegrata proprio da tali finanziamenti infragruppo.Sotto un secondo aspetto, lamenta, comunque, mancanza assoluta dimotivazione della decisione censurata in ordine ai vantaggi compensatividerivanti dal finanziamento alla società [OSCURATO:PERSONA], costituiti dallaprestazione, da parte di questa, di garanzia dei debiti della fallita con il propriointero patrimonio immobiliare, come attestato dall’esito delle relative procedureesecutive immobiliari, che si erano concluse con il pieno ristoro di alcuni creditori(ovvero le società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. eRenault s.p.a.) della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2.3. Con il terzo motivo lamenta inosservanza dell’art. 216 l. fall. poiché erastato condannato per entrambi i delitti ascritti, per fatti commessi dopo lacessazione dalla carica di vicepresidente del consiglio di amministrazione, inquanto, alla data delle dimissioni del 9 settembre 2009, le poste attive indicatenella prospettazione accusatoria erano sussistenti, poiché riportate nel bilanciodel 31 dicembre 2010 e, d’altra parte, la contabilità ea stata tenuta in modoregolare, ed infatti utilizzata per predisporre i successivi bilanci, dei quali erastata ritenuta l’attendibilità dalla stessa pronuncia cesurata per ritenere integratele condotte distrattive.Evidenzia che l’affermazione della sua responsabilità sul presupposto cheegli aveva dismesso esclusivamente la veste di vice presidente del consiglio diamministrazione della società, e non anche quella di socio e la relativa quota, alpunto che, nel 2012, insieme al fratello, aveva condiviso la scelta aziendale ditrasferire al sede in Inghilterra nonché quella di trasformare la s.r.l. in L.t.d., erastata contestata in appello ponendo in rilievo che essa sarebbe potuta derivarein via esclusiva da una gestione di fatto della società e non dalla qualità di socioe ciò, vieppiù, a fronte della prova documentale addotta in ordine allosvolgimento di un’altra attività lavorativa da parte di esso ricorrente già dall’anno2009.Rispetto a tali censure assume che la Corte territoriale ha fornito rispostenon pertinenti, ancorate al caso del socio consapevole delle condotte distrattive eall’amministratore di diritto solo formale.2.4. Mediante il quarto motivo, denuncia, con peculiare riguardo al proprioconcorso nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, vizio di mancanza econtraddittorietà della motivazione, a fronte della relativa condanna, nonostantela dismissione della carica nel mese di settembre dell’anno 2009, per assunteinadempienze contabili e documentali rilevate sin dall’inizio e mai superate, dato,questo, in contrasto con l’altra parte della decisione impugnata nella quale silegge che i libri e le scritture contabili della società erano ferme al bilanciodell’anno 2010, come, peraltro, contestato nella prospettazione accusatoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata conrinvio per nuovo giudizio di merito.1.1.Per ragioni di priorità logica devono, innanzi tutto, essere vagliati imotivi dal secondo al quarto.2. Con riguardo al secondo motivo occorre osservare quanto segue.2.1. Le relative doglianze, nella prima parte, non sono fondate.Al riguardo, infatti, occorre rammentare che, in omaggio alla giurisprudenzadelle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di correlazione tra imputazionecontestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorre unatrasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concretanella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che siconfiguri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un realepregiudizio dei diritti della difesa, talché l'indagine volta ad accertare laviolazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e meroconfronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi inmateria di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quandol'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizioneconcreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del15/07/2010, Rv. 248051).Nella fattispecie in esame, a differenza di quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA],dalla prospettazione accusatoria, poteva evincersi che la condotta contestata siera realizzata, a fronte dell’ingente credito nei confronti della società collegata,in via alternativa proprio nella concessione del credito “o comunque” nellamancata attivazione, negli anni successivi e fino al 2010, di iniziative legali volteal recupero del credito stesso. Con conseguente possibilità, pertanto, delricorrente di esercitare in modo congruo il proprio diritto di difesa anche inordine all’avvenuta concessione del credito.2.2. Lo stesso motivo, nella sua seconda parte, è invece fondato, per leragioni di seguito esposte.La Corte di appello, che ha pure correttamente richiamato i principi, ormaiconsolidati, espressi nella giurisprudenza di legittimità, nel senso che, in tema dibancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva diun'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non èsufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quellabeneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessatodimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiutenella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondataprevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la societàapparentemente danneggiata (ex plurimis, Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Rv.277545; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Rv. 268675), ha finito, tuttavia, pernon applicarli in modo corretto a fronte delle allegazioni e prove puntualmenteaddotte dal [OSCURATO:PERSONA].In particolare, infatti, la decisione censurata ha omesso di chiarire per qualiragioni non siano stati considerati idonei vantaggi compensativi le garanzieprestate dalla società beneficiaria del credito sui propri beni immobili, garanziegrazie alle quali alcuni creditori della stessa fallita hanno potuto soddisfare ipropri crediti, regolarmente ammessi al passivo della procedura concorsuale, giàin sede esecutiva.3. Il terzo e il quarto motivo, suscettibili di valutazione unitaria, sonoanch’essi fondati.Invero, nella prospettazione accusatoria si fa riferimento, quanto allaposizione dell’imputato, al suo ruolo di vicepresidente della società fallita dal 16dicembre 2002 al 9 settembre 2009, senza, dunque, contestare al medesimo diessere stato, anche successivamente alla dismissione della carica formale,amministratore di fatto della stessa, né di aver posto in essere condottecriminose dopo tale momento.Sebbene sia principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità quellosecondo cui non integra violazione del principio di correlazione tra il reatocontestato e quello ritenuto in sentenza, previsto dall'art. 521 cod. proc. pen., ladecisione con la quale un soggetto venga condannato per delitti di bancarottanella qualità di socio amministratore di fatto, anziché quale amministratore unicodi diritto, è, a tal fine, necessario che resti immutata la condotta delittuosa (Sez.5, n. 11158 del 18/12/2025, dep. 2026, Rv. 289597; Sez. 5, n.4117 del09/12/2009, dep. 2010, Rv. 246100).Ora, occorre rilevare, anzitutto, che, nel caso in esame, le condottedistrattive sono state modulate, nel medesimo capo di imputazione, avendoriguardo ai dati risultanti dal bilancio alla data del 31 dicembre 2010, momentosuccessivo alla dismissione dalla carica formale del ricorrente, al momento dellaquale sembra doversi piuttosto desumere che quei beni – salva l’inattendibilitàdelle scritture contabili sottese al bilancio medesimo – dovevano essere allorapresenti nel patrimonio sociale.L’attendibilità delle scritture, tuttavia, che non è stata posta in discussione(sebbene nel capo 2) della rubrica mancasse una perimetrazione temporale dellecondotte contestate quanto alla bancarotta documentale) dalle decisioni dimerito che, anzi, proprio sulla scorta della regolarità della contabilità fino allapredisposizione del bilancio dell’anno 2010, hanno ritenuto integrate le condottedistrattive.L’imputato è stato ritenuto, tuttavia, responsabile sia per il delitto dibancarotta fraudolenta distrattiva che per quello di bancarotta fraudolentadocumentale, pur in assenza della contestazione di condotte poste in esseredopo la dismissione della carica formale.Il vulnus è vieppiù rilevante, almeno sul piano argomentativo, perché laresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] è stata affermata in ragione del ruolo di mero socioche egli ha continuato a rivestire nella società fallita, ruolo di per sé inidoneo,specie in una società di capitali, a ricondurre al socio non amministratore lagestione di fatto della società, nonché per la circostanza, descritta in modogenerico, e dunque a tal fine inadeguato, dalle pronunce di merito, che avrebbe“condiviso e partecipato” alla scelta del fratello di trasferire la sede sociale inInghilterra e alla trasformazione della s.r.l. in L.t.d.4. Previo assorbimento del primo motivo, pertanto, la sentenza impugnatadeve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Cortedi appello di Napoli. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Napoli.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]