CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 dicembre 1960
Cassazione n. 44800/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/12/1960 avverso l'ordinanza del 14/05/2024 del Tribunale del riesame di Napoli letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato l'ordinanza emessa il 16 aprile 2024 dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], applicativa della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di concorso in corruzione propria e occultamento di atti pubblici, in particolare, per avere, in qualità di tecnico di parte e intermediaria nell'interesse degli imprenditori Cecere e della [OSCURATO:PERSONA], proprietaria della struttura denominata Prestige al cui ampliamento erano interessati i Cecere, promesso, in accordo con gli interessati, a [OSCURATO:PERSONA], dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA] del comune di Aversa, di curare tutte le pratiche pendenti presso l'ufficio e di eliminare l'arretrato in assenza di un rapporto di lavoro con il Comune: promessa accettata dal Serpico in cambio delle notizie riservate fornite alla Cavaliere sui sopralluoghi da eseguire presso i cantieri di via Linguiti, sulla nomina del RUP nonché consentendo alla Cavaliere di presentare ed ottenere in tempi brevi i permessi di costruire relativi alla pratica [OSCURATO:PERSONA] direzionale. i. Se ne chiede l'annullamento per erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi della motivazione nonché per un evidente travisamento dei fatti. / Il Tribunale avrebbe esaminato solo alcuni frammenti degli elementi raccolti, trascurando quelli posti a fondamento della domanda cautelare e procedendo ad una valutazione parcellizzata dei fatti; infatti, ha esaminato la posizione del Serpico e della Cavaliere separatamente da quella dei coimputati, ritenendo che l'addebito avesse ad oggetto solo la parte finale del capo di imputazione, relativa alla condotta in precedenza descritta, e ha affermato che: il Comune di Aversa versava in condizioni critiche per carenza di personale; recatasi presso l'ufficio per avere informazioni sulle pratiche presentate, la Cavaliere, vecchia amica del Serpico, vedendo i fascicoli ammucchiati, si era offerta di aiutare a smaltirle; il Serpico aveva accettato la proposta e la Cavaliere aveva iniziato a lavorare senza nomina e senza retribuzione; solo in forza del rapporto amicale aveva ottenuto informazioni riservate sui sopralluoghi presso il cantiere, quindi, senza alcun accordo corruttivo né nesso sinallagmatico tra le due prestazioni; l'attività della Cavaliere si era risolta in un vantaggio per il Comune, avendo ella aiutato a smaltire l'arretrato; il Serpico ignorava il rapporto professionale tra la Cavaliere e l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA]. Il ragionamento del Tribunale è censurabile, in quanto la vicenda si inserisce in un contesto più ampio, che vede protagonisti principali il Minale, geometra del comune di Aversa, l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] e il tecnico di parte Truosolo, interessati alla realizzazione di un grande complesso edilizio in via Linguiti, poi sequestrato, senza preventiva lottizzazione; in tale contesto si collocano i primi incontri tra la Cavaliere e il dirigente dell'Ufficio tecnico per avere informazioni sui sopralluoghi disposti dalla Procura e sul tecnico comunale da nominare, indicato proprio nel Minale in occasione dei frequenti accessi presso l'ufficio.Si contesta la benevola valutazione del Tribunale, in quanto il dirigente forniva notizie riservate, venendo meno al dovere di riservatezza impostogli, essendo, peraltro, consapevole della delicatezza della vicenda, oggetto di esposti e di un suo diretto intervento con emissione di provvedimenti di sospensione dei lavori; il dirigente sapeva anche che tutti i tecnici nominati avevano rinunciato all'incarico, trattandosi di un'opera che presentava forti irregolarità ed era oggetto di indagini. Si evidenzia che, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, il Serpico sapeva che l'opera interessava al gruppo Cecere per avere esaminato nel luglio 2021 insieme al Minale la variante presentata dal tecnico dell'imprenditore, sicché l'avere fornito notizie riservate alla Cavaliere, che interveniva nell'interesse del Cecere, integra un atto contrario ai doveri d'ufficio. Analoga valutazione va espressa per la proposta di aiuto nello smaltimento delle pratiche arretrate collegata alla necessità di ottenere in tempi rapidi esame e rilascio dei permessi di costruire da lei presentati. Si censura il giudizio positivo espresso dal Tribunale sulla natura gratuita dell'attività prestata dalla Cavaliere solo per amicizia e sul vantaggio che ne sarebbe derivato per il Comune, in quanto un soggetto, estraneo all'ente, avrebbe deciso in modo autonomo le pratiche pendenti in luogo del dirigente, vero beneficiario dell'attività della Cavaliere. La motivazione è, inoltre, mancante per mancata valutazione dell'intera vicenda, oggetto dell'imputazione e dell'interesse personale della Cavaliere, risultante dai colloqui intercettati. Si rileva anche l'omessa motivazione sulla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 318 cod. pen. per non avere il Tribunale valutato tale possibilità, avuto riguardo alla illegittima ingerenza nell'ufficio pubblico consentita dal Serpico alla Cavaliere, mossa dall'interesse personale al rapido esito delle pratiche edilizie dei Cecere, sicché l'attività di lavoro svolta, solo occasionalmente coincide con l'interesse pubblico, ed entrambi ne hanno tratto vantaggio, in quanto il Serpico ha beneficiato della prestazione lavorativa della Cavaliere per l'esercizio delle sue funzioni. 3, Si sostiene, infine, la sussistenza delle esigenze cautelari, stante la possibilità per la Cavaliere in qualità di tecnico di parte di continuare a svolgere l'attività presso il Comune in relazione alle pratiche edilizie presentate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e versati in fatto, che esulano dal perimetro valutativo di questa Corte in materia cautelare.Va premesso che in materia di provvedimenti cautelari la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la motivazione del provvedimento in materia di misure cautelari è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244), sicché il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). A tali coordinate non si è attenuto il ricorrente, che pone in evidenza lacune ed analisi parziali del compendio probatorio e dei fatti, denuncia il "travisamento dei fatti", pur trattandosi di un vizio non deducibile, risolvendosi le censure nel proporre una rilettura della vicenda e nel sollecitare una rivalutazione di merito e una diversa ricostruzione del fatto, preclusa in questa sede. 2. Nei limiti della cognizione cautelare non risulta manifestamente illogica l'argomentazione del Tribunale. Contrariamente all'assunto del ricorrente, non sembra affatto parziale la lettura del compendio probatorio e degli elementi acquisiti, in quanto il Tribunale edà atto del desolante scenario di gestione privatistica dell'ufficio tecnico del mune di Aversa emerso dalle indagini, soprattutto, per la disponibilità del geometra Minale a favorire privati e a compiere atti contrari ai doveri d'ufficio in cambio di dazioni di denaro o altre utilità. Ma, il profilo inquietante e spregiudicato delineato nell'ordinanza per il Minale non è riferibile anche al Serpico, dirigente dell'ufficio, al quale pure si riconoscono omissioni e un atteggiamento morbido nei confronti dei Cecere, tuttavia, non oggetto di specifico addebito, sicché non risulta illogica la considerazione del solo segmento di condotta descritto nel capo di imputazione, a differenza di quanto prospettato nel ricorso. 2; j. E' sufficiente considerare che il Tribunale giustifica tale valutazione proprio valorizzando quanto indicato nel provvedimento genetico, nel quale si dà atto che al Serpico non viene formulato alcun addebito specifico in relazione alla vicenda dell'immobile di via Linguiti e che non risulta che egli avesse fornito notizie riservate sul sopralluogo, che doveva effettuarsi nel maggio 2022 sul cantiere, ma che non si riusciva a compiere per le defezioni dei tre collaboratori esterni RUP di volta in volta designati, nonché che per tale ruolo, benché sollecitato, aveva evitato di effettuare designazioni favorevoli ai Cecere, quali quella del Minale e della Cavaliere (v. nota pa g. 4 ordinanza impugnata). Già tali elementi contrastano la lettura proposta nel ricorso relativamente alle informazioni riservate illegittimamente fornite; altrettanto chiara è la smentita della consapevolezza del Serpico dell'interesse speculativo del gruppo Cecere relativo alla pratica edilizia della [OSCURATO:PERSONA], risultante pacificamente dalle conversazioni intercettate e dall'ammissione della stessa Cavaliere ("non ufficialmente... lui non sa che ci conosciamo...non sa che abbiamo rapporti, lui sa solamente che io vado perché gli sto dando una mano per le pratiche per il fatto di fare presto...lui manco lo sa che ci stai tu, lui sa che è [OSCURATO:PERSONA]", v. pag. 6 ordinanza impugnata). Peraltro, la richiesta di permesso di costruire per i( l'operazione Prestige sarebbe stata presentata solo il 27 giugno 2022, mentre la pratica edilizia già presentata nel gennaio 2022 riguardava il permesso di costruire per il Centro direzionale, il cui pro getto era stato redatto dalla Cavaliere e da un altro tecnico su commissione della [OSCURATO:PERSONA], sebbene al pro getto fossero interessati i Cecere (v. pag. 4 ordinanza), sicché nell'aprile 2022, quando la ricorrente si recò presso l'ufficio tecnico per avere notizie dei tempi di definizione della pratica (quella presentata il 3 gennaio 2022) ed apprese dal Serpico che stavano trattando quelle del settembre 2020, ebbe luogo la proposta, accettata dal Serpico, di aiutare nello smaltimento dell'arretrato in / cambio di una indiretta accelerazione dei tempi di definizione di quella da lei presentata, non ancora esaminata. 2, i. L'indubbia anomalia del patto, che arrecava vanta ggio ad entrambi i contraenti, secondo il Tribunale non si è tuttavia tradotta in un patto corruttivo per mancanza di correlazione sinalla gmatica tra l'atto d'ufficio e l'utilità, in quanto non era emerso né che il Serpico avesse garantito l'esito favorevole delle due pratiche né che per la Cavaliere lo smaltimento dell'arretrato avesse comportato l'anticipazione dei tempi di definizione delle pratiche di suo interesse a scapito di altre, non risultando che fossero state esaminate nel periodo di prestazione dell'attività di lavoro presso l'Ufficio tecnico -da aprile a luglio 2022-, /- jut, risultando, anzi, l'opposto, in quanto nell'ottobre successivo la [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto la nomina di un commissario ad acta, stante l'inerzia del Comune. La valutazione non è illogica alla luce di un preesistente rapporto tra le parti in mancanza di prova della relazione causale tra l'esercizio della funzione e l'utilità arrecata, nonostante l'assoluta irregolarità e anomalia dell'accordo, che consentiva ad una estranea all'ufficio, portatrice di interessi personali, di definire pratiche arretrate in luogo del dirigente, che traeva vantaggio per la propria posizione contrattuale e professionale dalla eliminazione dell'arretrato, gratuitamente ottenuta. Pur rientrando nella nozione di "altra utilità" anche le prestazioni di natura non patrimoniale, è sempre necessario che il vantaggio, materiale o morale, oggetto della dazione o promessa, costituisca la controprestazione posta a base dell'accordo corruttivo e si trovi in un rapporto di proporzionale corrispettività rispetto all'esercizio dei poteri o della funzione, ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, il che nella fattispecie non si è verificato, non risultando favoritismi del pubblico ufficiale nei confronti della ricorrente né sviamento della funzione in favore dell'amica. 2.3,Va, infatti, ribadito che il delitto di corruzione postula un patto nel quale siano dedotti l'atto dell'ufficio e sinallagmaticamente la prestazione di un'utilità, nel senso che quest'ultima non può rilevare ex se al di fuori del suo specifico inserimento nell'illecita intesa (Sez. 6, n. 39008 del 6/5/2016, .Biagi, Rv. 268088; in senso analogo, per la necessità di dimostrare che l'utilità trova la sua causa nel compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio, Sez. 6, n. 5017 del 7/11/2011, dep. 2012, Bisignani, Rv. 251867). Non è, inoltre, censurabile l'omessa valutazione della diversa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 318 cod. pen., una volta escluso che l'attività di lavoro prestata dalla ricorrente potesse ritenersi l'indebita remunerazione per l'esercizio di un potere discrezionale del pubblico ufficiale. Infatti, anche per la corruzione di cui all'art. 318 cod. pen. la promessa o la dazione indebita di somme di danaro o di altre utilità in favore del pubblico ufficiale deve essere sinallagmaticamente connessa all'esercizio della funzione, a prescindere dal compimento di uno specifico atto e della sua contrarietà o meno ai doveri del pubblico agente (Sez.6, n. 33828 del 26/04/2019, Massobbio, Rv. 276783), potendosi solo allora verificare se in concreto l'esercizio della funzione sia stato condizionato dal perseguimento dell'interesse del privato corruttore e se l'interesse perseguito sia ugualmente sussumibile nell'interesse pubblico tipizzato dalla norma attributiva del potere.3.Anche in ordine alle esigenze cautelari il ricorso risulta inammissibile per genericità, in quanto ravvisa il pericolo di reiterazione nella possibile prosecuzione dei rapporti con il Comune, ancorandoli alla attività della ricorrente di tecnico di parte in relazione alle pratiche edilizie presentate. All'evidenza l'argomentazione è astratta e non correlata ad elementi concreti, specie a fronte della sospensione del Serpico dalle funzioni, dell'emersione della vicenda e della indimostrata esistenza di rapporti amicali o cointeressenze con altri pubblici ufficiali operanti nell'Ufficio tecnico. Per l