CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43315/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GUP TRIBUNALE COMOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/santite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Nfickf,447%.* kdarn- 'gh)s43-\4\uL3,\I Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Como ha pronunciato sentenza di incompetenza per territorio nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, imputati, alcuni, del reato di associazione a delinquere per essersi associati al fine di commettere una serie indeterminata di condotte di riciclaggio e di commercio non autorizzato di oro anche attraverso l'esportazione all'estero o l'importazione in Italia, di delitti di contrabbando e di riciclaggio di denaro proveniente da reati in materia finanziaria e in materia societaria, consistenti nel trasporto clandestino delle suddette somme dall'Italia alla Svizzera, per il loro investimento in conti svizzeri o Presso i cc.dd. paradisi fiscali, e nella clandestina reintroduzione, totale o parziale, delle somme in Italia, a richiesta dei titolari; altri, e comunque anche coloro a cui è addebitato il reato associativo, dei numerosi reati fine di riciclaggio e di autoriciclaggio. 1.1. Rilevata l'incompetenza, ha trasmesso gli atti a plurime Autorità giudiziarie, tra queste all'Autorità giudiziaria di Milano. Ha premesso che tra il reato associativo e i numerosi reati-fine sussiste il vincolo di connessione teleologica, che rileva oggettivamente per tutti gli imputati anche quando non vi sia identità tra gli autori del reato-fine e quelli del reato-mezzo. Il reato più grave è senza dubbio uno tra i più reati-fine, che sono tutti, come detto, di riciclaggio, fattispecie criminosa punita con pena più severa di quella comminata per il reato associativo. 1.2. Dopo aver descritto la struttura del reato di riciclaggio, il Giudice ha osservato che la condotta di mero traporto materiale del denaro riciclato non può essere compresa nella nozione di trasferimento idonea ad integrare il reato, perché è necessario che la movimentazione sia strettamente legata alla finalità dissimulatoria insita nella condotta degli agenti. Da qui la conclusione che sarebbe arbitrario radicare la competenza presso il Tribunale di Como in ragione di un elemento puramente accidentale e in divenire, quale il mero transito di un "valico indefinito del circondario di Corno", come prospettato nelle imputazioni. Il reato di riciclaggio si consuma, quando eseguito con modalità frammentarie e progressive, nel luogo ove sono commesse le condotte specificamente volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del ben, non rilevando il mero trasporto materiale dello stesso e la finalizzazione dell'attività del reo a far rientrare il bene ripulito nella disponibilità dell'autore del reato presupposto. In tale contesto, però, assume rilievo anche il tratto di condotta in cui si sostanzia la consegna del denaro al diretto interessato. 1.3. Ha allora decretato che profilo rilevante per la determinazione della competenza è quello del luogo di consegna del denaro prelevato e trasportato dalla Svizzera, e così ha trasmesso all'Autorità giudiziaria di Milano le posizioni dei seguenti imputati: [OSCURATO:PERSONA], per i capi 1 e 54: [OSCURATO:PERSONA] per i capi 1 e 56; [OSCURATO:PERSONA] per i capi 1, 2 e 42; [OSCURATO:PERSONA], per i capi 4 e 25; [OSCURATO:PERSONA], per il capo 4b; [OSCURATO:PERSONA] per i capi 11, 21, 35, 54°, 56; [OSCURATO:PERSONA], per il capo 54B; [OSCURATO:PERSONA] per il capo 56. 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, ricevuti gli atti, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e per l'effetto ha sollevato conflitto negativo con il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. L'assunto è che la connessione tra i più reati-fine, pur esistente, non rileva, perché per essi, più gravi di quello associativo, è competente il Tribunale di Como. Anche in relazione al reato associativo la competenza spetta all'Autorità giudiziaria di Como, perché i luoghi di lavoro e di residenza di Vittalini e Mambrini rientrano nel circondario di quel Tribunale, come pure i valichi di frontiera, luoghi di estrinsecazione del programma associativo. 2.1. Il reato associativo, pertanto, stando alla considerazione dell'imputazion,e, si è consumato in luoghi tutti rientranti nel circondario el Tribunale di Como e non ha importanza, pertanto, ai fini della competenza, la pur evidente connessione con i reati-fine. I reati-fine, che si sostanziano in episodi di riciclaggio ed autoriciclaggio, sono stati commessi con modalità frammentarie e progressive, con una pluralità di atti distinti, finalizzati all'occultamento della provenienza delittuosa del denaro. 2.2. Secondo la descrizione d'imputazione, la consumazione dei reati si componeva di quattro fasi - il prelievo del contante dalle società finanziare svizzere e il trasporto verso la frontiera italiana; la movimentazione transfrontaliera del denaro da un valico di frontiera in provincia di Como; il trasporto del denaro sul territorio nazionale dal valico di frontiera fino a destinazione; la consegna del denaro contante al destinatario, avvenuta nei più disparati luoghi sul territorio nazionale -. La prima condotta rilevante commessa in Italia è quella di movimentazione transfrontaliera, avvenuta in provincia di Como. Si tratta senza alcun dubbio di condotta di occultamento finalizzata al riciclaggio delle somme di denaro di provenienza illecita, commessa nel territorio del circondario di Como, ove si trovano i tre valichi utilizzati per il rientro in Italia fa finanziarie svizzere. Essa è stata tenuta con modalità dissimulatorie molto specifiche e risultanti chiaramente in atti, sia con riferimento al trasferimento transfrontaliero clandestino e illecito, sia con riferimento all'uso di doppi fondi nelle autovetture realizzati specificamente per occultare il denaro di provenienza delittuosa.3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che sia determinata la competenza del Tribunale di Como. Considerato in diritto 1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti delle stesse persone, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p. 2. Ambedue i giudici in conflitto non dubitano che esista un vincolo di connessione tra il reato associativo e i plurimi reati fine, seppure il Giudice di Milano ritenga che il vincolo non rilevi perché tutti i reati fine, più gravi di quello associativo, sono stati commessi nel territorio del circondario del Tribunale di Como e che anche il reato associativo debba ritenersi ivi consumato in ragione del luogo di residenza degli imputati, che nella compagine associativa hanno assunto il ruolo di organizzatori. Nella prospettiva della pronuncia di incompetenza del Giudice di Como, invece, il vincolo di connessione assume rilevanza e fa sì che la competenza territoriale si radichi nel luogo di commissione del delitto di maggiore gravità, che è uno dei reati fine di riciclaggio. La questione centrale è pertanto costituita, in entrambe le ricostruzioni in conflitto, dalla determinazione del luogo di consumazione dei delitti di riciclaggio. 3. Non è dubbio che il delitto di riciclaggio si consumi al momento e nel luogo in cui si abbia a realizzare l'effetto dissimulatorio a cui tendono le condotte tipiche della sostituzione o del trasferimento, o, ancora, una o più delle altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro - Sez. 1, n. 32491 del 30/06/2015, Rv. 264497 -. Quel che occorre stabilire, tenendo conto del menzionato principio, è se le condotte di reimportazione clandestina, mediante il passaggio dai valichi di confine, del denaro - frutto di reati finanziari e societari. - affidato in gestione ad agenzie di intermediazione finanziaria site in territorio elvetico, costituisca condotta di consumazione dei reati di riciclaggio. È sul punto, infatti, che divergono le valutazioni dei giudici in conflitto. 4. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Como ha fatto richiamo al principio di diritto stabilito da Sez. 1, n..32491 del 30/06/2015, cit., secondo cui non è necessario, per l'integrazione del delitto di riciclaggio, che il compendio di provenienza illecita ripulito sia restituito a chi lo aveva movimentato, con la conseguenza che "il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria" Ne ha tratto però la conclusione che, seppure il mero trasporto materiale e la consegna del bene ripulito all'autore del reato presupposto non siano di regola elementi determinanti per la consumazione del reato, non si possa in ogni caso dare luogo a un vuoto di giurisdizione; e ha quindi affermato che anche la consegna del denaro al diretto interessato, che nelle vicende in esame è avvenuta in plurimi e distinti luoghi del territorio nazionale, può assumere rilievo in assenza di altri e più pregnanti dati di fatto. Ha in buona sostanza negato che il transito attraverso il confine del denaro contante di provenienza illecita sia momento qualificante delle condotte di occultamento della provenienza delle provviste e di ostacolo alla identificazione della stessa. 5. Nella decisione richiamata dal Giudice del Tribunale di Como la Corte di cassazione ha in premessa precisato che, siccome il delitto di riciclaggio è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, perché può essere realizzato con modalità frammentate e progressive, "qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito, integra, di per sé, un autonomo atto di riciclaggio" - in tal senso si sono espresse altre precedenti sentenze opportunamente ivi citate: Sez. 2, n. 43881 del 9/10/2014, Matarrese, Rv. 260694; Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 2014, Amato e altri, Rv. 259487; Sez. 2, n. 546 del 7/1/2011, P.G. in proc. Berruti, Rv. 249446. La Corte di cassazione ha quindi statuito, in modo pienamente condivisibile, che il delitto si consuma al momento in cui si realizza l'effetto dissimulatorio e che non compone la condotta tipica la successiva operazione diretta alla restituzione del bene illecito già riciclato a colui che lo aveva movimentato. In tal senso si è quindi stabilito che "l'attività di mero trasporto materiale delle somme di denaro riciclate non può essere compresa nella condotta di trasferimento" di cui alla disposizione incriminatrice. 6. In applicazione di questa impostazione interpretativa, che si condivide, occorre considerare che, nella vicenda in esame, la movimentazione transfrontaliera delle provviste di denaro contante è stata condotta di ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa, prima ancora che operazione diretta a consegnare le provviste ai destinatari. Il passaggio dai valichi di confine a bordo di autovetture dotate di un doppio fondo per occultare le somme di denaro ha impedito la rilevazione di quel transito ad opera delle Autorità preposte all'accertamento degli inadempimenti agli obblighi dichiarativi di trasporto transfrontaliero di valuta per importi superiori a euro diecimila. Non pare possa revocarsi in dubbio che quei trasporti abbiano allora ostacolato l'identificazione della provenienza delle provviste di denaro, costituendo un tassello di una più ampia operazione di riciclaggio, appunto realizzata in modo frammentario e progressivo secondo il modulo operativo delineato dalla giurisprudenza di legittimità. 7. Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Como, Ufficio del giudice delle indag