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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33560/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

E' presente ai fini della pratica forense il dott. [OSCURATO:PERSONA] iscritto all'ordine degli avvocati praticanti di Palermo tessera n. 9513. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo, per quanto qui rileva, ha ridotto la pena e, per il resto, ha confermato la sentenza di primo grado che — in sede di rito abbreviato - ha dichiarato gli imputati, fra i quali gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], responsabili del reato di cui agli artt. 61-bis, 110 cod. pen., 73, commi 1, 4 e 6, 80 d.P.R. 309/90, per avere illecitamente trasportato via mare, per il tramite della motonave Remus, battente bandiera panamense, n. 650 sacchi di iuta contenenti Kg. 20.140 di sostanza stupefacente di tipo hashish, con le aggravanti dell'ingente quantità, dell'avere agito in numero superiore a tre e della transnazionalità (in Palermo il 3.8.2018).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

I) Violazione di legge processuale, per omessa traduzione degli atti di indagine nella lingua madre dell'imputato ex artt. 143 ss. cod. proc. pen., in violazione del diritto di difesa.

II) Difetto di giurisdizione, in riferimento all'art. 17 della Convenzione di Vienna, trattandosi di reato rilevato in acque internazionali su nave battente bandiera panamense, rispetto al quale lo Stato di bandiera si è limitato ad autorizzare l'ispezione dell'imbarcazione.

III) Violazione di legge, per omessa valutazione con riferimento agli elementi probatori a discarico esposti nelle argomentazioni difensive, alle numerose richieste avanzate dalla difesa, alla ricostruzione alternativa della vicenda processuale, su cui non vi è stata risposta.

L'assunto per cui il personale di bordo abbia posto in essere condotte sussumibili nell'alveo del traffico internazionale di stupefacenti si fonda su mere congetture e valutazioni personali.

Non si è tenuto conto del fatto che il rallentamento della nave verificatosi dal 26 al 27 luglio 2018 sia stato causato da un guasto e non da una sosta per il trasbordo dello stupefacente.

Il ricorrente entrò a far parte dell'equipaggio della nave in sostituzione del capitano Karamanga solamente il 3.7.2018, allorquando la Remus si trovava ferma ad Augusta già da 27 giorni per le operazioni tecniche di revisione.

Il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato di avere riscontrato dei problemi nel serbatoio della nave.

Già ad Augusta erano state rinvenute delle tracce di hashish nelle taniche.e ciò dimostrerebbe che il carico di stupefacente sarebbe stato occultato in [OSCURATO:PERSONA].

Non è stato valutato che, a causa delle condizioni di mare avverso, sarebbe stato impossibile per due navi avvicinarsi senza scontrarsi.

Inoltre, a causa della cd. operazione Sophia, in corso all'epoca nel mediterraneo centrale, non si poteva sostare in mare per più di 5 minuti.

In una sola notte, gli 11 componenti dell'equipaggio non avrebbero mai potuto trasbordare e collocare sottocoperta 20 tonnellate di stupefacente.

La sentenza impugnata si è limitata a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, senza svolgere alcuna valutazione critica degli elementi di prova raccolti.

IV) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, non avendo i giudici di merito operato la doverosa distinzione tra le varie posizioni processuali e, quanto al ricorrente, non individuando elementi di riscontro esterno alle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dei marinai, i quali ebbero a confessare qualcosa che in realtà non ebbero mai a commettere.

Le conversazioni intercettate non possono considerarsi ammissione di responsabilità o elementi di riscontro all'ipotesi accusatoria.

La motivazione è anche apodittica nella parte in cui ha escluso la configurabilità dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen.

V) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alle aggravanti dell'art. 80 d.P.R. 309/90, dell'aver agito in numero superiore a tre persone e della transnazionalità.

Nel capo di imputazione sono cristallizzate, sotto il profilo dell'indicazione dell'articolo di legge, l'aggravante della transazionalità e quella dell'ingente quantità, non già l'aggravante del numero superiore alle tre persone.

La motivazione sull'ingente quantità è illegittima in quanto meramente deduttiva.

L'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen. viene ritenuta sussistente sulla scorta dei rapporti che il Camporesi (armatore della nave) avrebbe avuto nel tempo con altri soggetti, secondo un ragionamento congetturale e apodittico.

VI) Mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen., sulla base di una motivazione carente ed illogica fondata sul fatto che l'imputato ha negato il suo coinvolgimento nel fatto delittuoso.

3. Ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando (sempre in sintesi, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

I) Difetto di giurisdizione, in riferimento all'art. 17 della Convenzione di Vienna, trattandosi di reato rilevato in acque internazionali su nave battente bandiera panamense, rispetto al quale lo Stato di bandiera si è limitato ad autorizzare l'ispezione dell'imbarcazione, senza rinunciare con chiarezza alla giurisdizione.

Inoltre, nessun segmento della condotta illecita ha trovato punti di. interferenza con il territorio italiano.II) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., sulla base di un giudizio di negativa personalità del prevenuto basato su un precedente arresto del medesimo in Ecuador, nell'anno 2014, per il trasporto di Kg. 40 di cocaina su nave di cui era capitano.

Al riguardo, si osserva che l'imputato è stato assolto per questo fatto dal Tribunale dell'Ecuador, come da documentazione acquisita dalla difesa successivamente al deposito della sentenza impugnata.

III) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen., in assenza di dimostrazione dell'esistenza di un gruppo criminale organizzato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, svolgendo essenzialmente non consentite censure in fatto o, comunque, prospettando rilievi manifestamente infondati, reiterativi di questioni già sollevate in sede di merito e adeguatamente risolte dalla Corte territoriale.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge processuale, per omessa traduzione degli atti di indagine nella lingua madre dell'imputato ex artt. 143 ss. cod. proc. pen., in violazione del diritto di difesa.

2.1.1. Si tratta di un motivo prospettato in maniera manifestamente generica, non specificando quali atti avrebbero dovuto essere tradotti nella lingua dell'imputato e per quali ragioni la mancata traduzione degli stessi avrebbe violato il diritto di difesa dell'imputato.

Peraltro, è appena il caso di rilevare che la scelta del rito abbreviato ha comunque sanato qualsiasi nullità in tal senso, dovendosi qui ribadire che, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 32 del 2014, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull'assistenza linguistica, l'omessa traduzione in una lingua nota all'imputato delle dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 20922 del 31/03/2021, Rv. 281631 - 01).

2.2. Con il secondo motivo, si deduce il difetto di giurisdizione, in riferimento all'art. 17 della Convenzione di Vienna, trattandosi di reato rilevato in acque internazionali su nave battente bandiera panamense.2.2.1.

Il motivo è manifestamente infondato e non si confronta adeguatamente con le motivazioni della Corte di appello, la quale ha specificato il contenuto della rinuncia alla giurisdizione da parte dello Stato di Panama con nota del 3.8.2018 (v. le pagg. 24-25 della sentenza).

In ogni caso, è stato adeguatamente motivato anche in ordine alla circostanza che parte della condotta sia stata commessa in Italia, tenuto conto dello scalo della nave ad Augusta e delle comunicazioni da parte dell'armatore italiano della nave (Cannporesi), motivo per cui è stata legittimamente confermata la giurisdizione italiana ex art. 6 cod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge, in relazione alla omessa valutazione degli elementi probatori a discarico esposti nelle argomentazioni difensive, senza adeguato esame della ricostruzione alternativa della vicenda processuale ad opera della difesa

2.3.1. Il motivo, per come formulato, esula dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01).

2.3.2. Nel caso di specie, le conformi sentenze di merito hanno adeguatamente motivato sui vari punti indicati, ricostruendo la vicenda in disamina secondo argomentazioni non illogiche e coerenti con i dati probatori evidenziati, con particolare riferimento alle intercettazioni ambientali disposte all'interno della nave (sala equipaggio, cucina), quando la stessa era diretta al porto di Palermo, nonché avuto riguardo all'accertata piena consapevolezza di tutti i membri dell'equipaggio dell'esistenza a bordo del carico di stupefacente, avendo gli stessi partecipato alla collocazione dei sacchi di stupefacente all'interno delle cisterne.

E' stata evidenziata la conversazione ambientale del 31.7.2018, tra [OSCURATO:PERSONA]• (comandante della nave) e altri membri dell'equipaggio, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], durante la quale costoro facevano chiaro riferimento all'avaria del motore (allo scopo di indurre i militari della Guardia di Finanza ad abbandonare la nave che stavano scortando al Porto di Palermo) e al riempimento delle stive contenenti la sostanza stupefacente, parlando di "hashish", nonché del possesso di una pistola.

In un'altra conversazione, il Borozan faceva chiaro riferimento a possibili ritorsioni da parte di terzi ritenuti pericolosi, inducendo i giudici di merito a ritenere, plausibilmente, che il trasporto della sostanza stupefacente era stato organizzato in collaborazione con una organizzazione internazionale.

Non è questa la sede per ripercorrere l'intera ricostruzione fattuale ad opera dei giudici di merito, essendo in questa sede sufficiente richiamare sinteticamente i suddetti elementi di prova al fine di evidenziare che i vizi dedotti non sono in alcun modo riscontrabili, non potendo gli stessi evincersi da una lettura alternativa delle emergenze istruttorie, più favorevole al ricorrente, che si risolverebbe in una rivisitazione del giudizio riservato al giudice di merito.

2.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, non avendo i giudici di merito operato la doverosa distinzione tra le varie posizioni processuali e, quanto al ricorrente, non avendo individuato elementi di riscontro esterno alle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dei marinai.

2.4.1. Anche questo motivo è chiaramente inammissibile, perché generico e in fatto.

Il ricorrente pretende di ottenere in sede di legittimità una nuova lettura ed interpretazione del compendio probatorio, operazione riservata alla esclusiva competenza del giudice di merito, il quale, nel caso di specie, ha offerto una motivazione priva di aporie logiche evidenti o di errori in diritto, come tale insindacabile in cassazione.

Basterà, allo scopo, richiamare le argomentazioni già svolte in ordine alla specifica posizione di responsabilità del ricorrente (v. supra al par. 2.3.2.)

2.5. Con il quinto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alle aggravanti dell'art. 80 d.P.R. 309/90, dell'aver agito in numero superiore a tre persone e della transnazionalità.

2.5.1. Il motivo è manifestamente infondato, essendo evidente che l'aggravante del numero superiore alle tre persone risulta contestata in fatto.

Le altre due circostanze aggravanti sono state ritenute sussistenti sulla base di considerazioni immuni da vizi logici rilevabili nella presente sede di legittimità.

2.5.1.1. Quanto all'aggravante della transnazionalità, la sentenza impugnata motiva diffusamente in ordine agli elementi indicativi della sua sussistenza: rotta della nave (partita dal [OSCURATO:PERSONA], in sosta ad Augusta, diretta alle Canarie e • poi fermatasi al largo del Marocco per il•trasbordo dello stupefacente); contatti del [OSCURATO:PERSONA] con l'italiano [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva a sua volta, proprio durante il trasbordo dello stupefacente sulla nave, avuto contatti con utenze marocchine; l'inserimento del Camporesi nel traffico internazionale di stupefacenti, attestato dall'essere il medesimo destinatario di ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per reati in materia di sostanze stupefacenti ed associazione mafiosa riguardanti la cosca 'ndranghetista della provincia di [OSCURATO:PERSONA]; il carico della sostanza stupefacente in acque internazionali, al largo delle coste del Marocco, da un peschereccio con equipaggio che parlava in arabo; i contatti delle famiglie degli imputati con [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un'agenzia marittima sita nel [OSCURATO:PERSONA], la quale agiva in stretto contatto con il Camporesi.

Tutti elementi dai quali i giudici di merito hanno logicamente desunto la piena consapevolezza degli imputati di agire in concorso con un gruppo criminale operante in più Stati.

2.5.1.2. Quanto all'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90, essa è stata motivatamente ritenuta configurabile, sulla scorta del dato costituito dal numero di dosi medie (ben 3.795.652) ricavabili dall'elevato quantitativo della droga sequestrata.

2.6. Con il sesto motivo, si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. 2.6.1.

Il motivo è palesemente inammissibile, sulla scorta del costante orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, non solo si ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142 - 01) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583 - 01), ma si afferma anche che tali statuizioni sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298 - 01), evenienza che non sussiste nel caso di specie.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Con il primo motivo, si deduce il difetto di giurisdizione, in riferimento all'art. 17 della Convenzione di Vienna, trattandosi di reato rilevato in acque internazionali su nave battente bandiera panamense.

3.1.1. Il motivo è manifestamente infondato e non si confronta adeguatamente con le motivazioni della Corte di appello, la quale ha specificato il contenuto della rinuncia alla giurisdizione da parte dello Stato di Panama con nota del 3.8.2018 (v. le pagg. 24-25 della sentenza).

In ogni caso, è stato adeguatamente motivato anche in ordine alla circostanza che parte della condotta sia stata commessa in Italia, tenuto conto dello scalo della nave ad Augusta e delle comunicazioni da parte dell'armatore italiano della nave (Camporesi), motivo per cui è stata legittimamente confermata la giurisdizione italiana ex art. 6 cod. pen. 3.2.

Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., motivato sulla base di un arresto subito dal ricorrente in Ecuador, nell'anno 2014, per il trasporto di Kg. 40 di cocaina su nave di cui era capitano, fatto dal quale l'imputato è stato assolto dal Tribunale locale.

3.2.1. Il motivo è inammissibile, posto che la valutazione dei giudici di merito in ordine al diniego delle attenuanti generiche si fonda essenzialmente sul ruolo preponderante avuto dal ricorrente nella commissione del (grave) fatto oggetto del giudizio, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità.

3.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen., in assenza di dimostrazione dell'esistenza di un gruppo criminale organizzato.

3.3.1. Il motivo è inammissibile, prospettando generiche censure di merito, a fronte di una sentenza che sul punto ha compiutamente argomentato, secondo quanto già osservato in precedenza (v. supra al par. 2.5.1.1).

4. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente ai fini della pratica forense il dott. [OSCURATO:PERSONA] iscritto all'ordine degli avvocati praticanti di Palermo tessera n. 9513. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo, per quanto qui rileva, ha ridotto la pena e, per il resto, ha confermato la sentenza di primo grado che — in sede di rito abbreviato - ha dichiarato gli imputati, fra i quali gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], responsabili del reato di cui agli artt. 61-bis, 110 cod. pen., 73, commi 1, 4 e 6, 80 d.P.R. 309/90, per avere illecitamente trasportato via mare, per il tramite della motonave Remus, battente bandiera panamense, n. 650 sacchi di iuta contenenti Kg. 20.140 di sostanza stupefacente di tipo hashish, con le aggravanti dell'ingente quantità, dell'avere agito in numero superiore a tre e della transnazionalità (in Palermo il 3.8.2018). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge processuale, per omessa traduzione degli atti di indagine nella lingua madre dell'imputato ex artt. 143 ss. cod. proc. pen., in violazione del diritto di difesa. II) Difetto di giurisdizione, in riferimento all'art. 17 della Convenzione di Vienna, trattandosi di reato rilevato in acque internazionali su nave battente bandiera panamense, rispetto al quale lo Stato di bandiera si è limitato ad autorizzare l'ispezione dell'imbarcazione. III) Violazione di legge, per omessa valutazione con riferimento agli elementi probatori a discarico esposti nelle argomentazioni difensive, alle numerose richieste avanzate dalla difesa, alla ricostruzione alternativa della vicenda processuale, su cui non vi è stata risposta. L'assunto per cui il personale di bordo abbia posto in essere condotte sussumibili nell'alveo del traffico internazionale di stupefacenti si fonda su mere congetture e valutazioni personali. Non si è tenuto conto del fatto che il rallentamento della nave verificatosi dal 26 al 27 luglio 2018 sia stato causato da un guasto e non da una sosta per il trasbordo dello stupefacente. Il ricorrente entrò a far parte dell'equipaggio della nave in sostituzione del capitano Karamanga solamente il 3.7.2018, allorquando la Remus si trovava ferma ad Augusta già da 27 giorni per le operazioni tecniche di revisione. Il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato di avere riscontrato dei problemi nel serbatoio della nave. Già ad Augusta erano state rinvenute delle tracce di hashish nelle taniche.e ciò dimostrerebbe che il carico di stupefacente sarebbe stato occultato in [OSCURATO:PERSONA]. Non è stato valutato che, a causa delle condizioni di mare avverso, sarebbe stato impossibile per due navi avvicinarsi senza scontrarsi. Inoltre, a causa della cd. operazione Sophia, in corso all'epoca nel mediterraneo centrale, non si poteva sostare in mare per più di 5 minuti. In una sola notte, gli 11 componenti dell'equipaggio non avrebbero mai potuto trasbordare e collocare sottocoperta 20 tonnellate di stupefacente. La sentenza impugnata si è limitata a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, senza svolgere alcuna valutazione critica degli elementi di prova raccolti. IV) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, non avendo i giudici di merito operato la doverosa distinzione tra le varie posizioni processuali e, quanto al ricorrente, non individuando elementi di riscontro esterno alle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dei marinai, i quali ebbero a confessare qualcosa che in realtà non ebbero mai a commettere. Le conversazioni intercettate non possono considerarsi ammissione di responsabilità o elementi di riscontro all'ipotesi accusatoria. La motivazione è anche apodittica nella parte in cui ha escluso la configurabilità dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. V) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alle aggravanti dell'art. 80 d.P.R. 309/90, dell'aver agito in numero superiore a tre persone e della transnazionalità. Nel capo di imputazione sono cristallizzate, sotto il profilo dell'indicazione dell'articolo di legge, l'aggravante della transazionalità e quella dell'ingente quantità, non già l'aggravante del numero superiore alle tre persone. La motivazione sull'ingente quantità è illegittima in quanto meramente deduttiva. L'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen. viene ritenuta sussistente sulla scorta dei rapporti che il Camporesi (armatore della nave) avrebbe avuto nel tempo con altri soggetti, secondo un ragionamento congetturale e apodittico. VI) Mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen., sulla base di una motivazione carente ed illogica fondata sul fatto che l'imputato ha negato il suo coinvolgimento nel fatto delittuoso. 3. Ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando (sempre in sintesi, ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Difetto di giurisdizione, in riferimento all'art. 17 della Convenzione di Vienna, trattandosi di reato rilevato in acque internazionali su nave battente bandiera panamense, rispetto al quale lo Stato di bandiera si è limitato ad autorizzare l'ispezione dell'imbarcazione, senza rinunciare con chiarezza alla giurisdizione. Inoltre, nessun segmento della condotta illecita ha trovato punti di. interferenza con il territorio italiano.II) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., sulla base di un giudizio di negativa personalità del prevenuto basato su un precedente arresto del medesimo in Ecuador, nell'anno 2014, per il trasporto di Kg. 40 di cocaina su nave di cui era capitano. Al riguardo, si osserva che l'imputato è stato assolto per questo fatto dal Tribunale dell'Ecuador, come da documentazione acquisita dalla difesa successivamente al deposito della sentenza impugnata. III) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen., in assenza di dimostrazione dell'esistenza di un gruppo criminale organizzato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, svolgendo essenzialmente non consentite censure in fatto o, comunque, prospettando rilievi manifestamente infondati, reiterativi di questioni già sollevate in sede di merito e adeguatamente risolte dalla Corte territoriale. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge processuale, per omessa traduzione degli atti di indagine nella lingua madre dell'imputato ex artt. 143 ss. cod. proc. pen., in violazione del diritto di difesa. 2.1.1. Si tratta di un motivo prospettato in maniera manifestamente generica, non specificando quali atti avrebbero dovuto essere tradotti nella lingua dell'imputato e per quali ragioni la mancata traduzione degli stessi avrebbe violato il diritto di difesa dell'imputato. Peraltro, è appena il caso di rilevare che la scelta del rito abbreviato ha comunque sanato qualsiasi nullità in tal senso, dovendosi qui ribadire che, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 32 del 2014, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2010/64/UE sull'assistenza linguistica, l'omessa traduzione in una lingua nota all'imputato delle dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 20922 del 31/03/2021, Rv. 281631 - 01). 2.2. Con il secondo motivo, si deduce il difetto di giurisdizione, in riferimento all'art. 17 della Convenzione di Vienna, trattandosi di reato rilevato in acque internazionali su nave battente bandiera panamense.2.2.1. Il motivo è manifestamente infondato e non si confronta adeguatamente con le motivazioni della Corte di appello, la quale ha specificato il contenuto della rinuncia alla giurisdizione da parte dello Stato di Panama con nota del 3.8.2018 (v. le pagg. 24-25 della sentenza). In ogni caso, è stato adeguatamente motivato anche in ordine alla circostanza che parte della condotta sia stata commessa in Italia, tenuto conto dello scalo della nave ad Augusta e delle comunicazioni da parte dell'armatore italiano della nave (Cannporesi), motivo per cui è stata legittimamente confermata la giurisdizione italiana ex art. 6 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge, in relazione alla omessa valutazione degli elementi probatori a discarico esposti nelle argomentazioni difensive, senza adeguato esame della ricostruzione alternativa della vicenda processuale ad opera della difesa 2.3.1. Il motivo, per come formulato, esula dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). 2.3.2. Nel caso di specie, le conformi sentenze di merito hanno adeguatamente motivato sui vari punti indicati, ricostruendo la vicenda in disamina secondo argomentazioni non illogiche e coerenti con i dati probatori evidenziati, con particolare riferimento alle intercettazioni ambientali disposte all'interno della nave (sala equipaggio, cucina), quando la stessa era diretta al porto di Palermo, nonché avuto riguardo all'accertata piena consapevolezza di tutti i membri dell'equipaggio dell'esistenza a bordo del carico di stupefacente, avendo gli stessi partecipato alla collocazione dei sacchi di stupefacente all'interno delle cisterne. E' stata evidenziata la conversazione ambientale del 31.7.2018, tra [OSCURATO:PERSONA]• (comandante della nave) e altri membri dell'equipaggio, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], durante la quale costoro facevano chiaro riferimento all'avaria del motore (allo scopo di indurre i militari della Guardia di Finanza ad abbandonare la nave che stavano scortando al Porto di Palermo) e al riempimento delle stive contenenti la sostanza stupefacente, parlando di "hashish", nonché del possesso di una pistola. In un'altra conversazione, il Borozan faceva chiaro riferimento a possibili ritorsioni da parte di terzi ritenuti pericolosi, inducendo i giudici di merito a ritenere, plausibilmente, che il trasporto della sostanza stupefacente era stato organizzato in collaborazione con una organizzazione internazionale. Non è questa la sede per ripercorrere l'intera ricostruzione fattuale ad opera dei giudici di merito, essendo in questa sede sufficiente richiamare sinteticamente i suddetti elementi di prova al fine di evidenziare che i vizi dedotti non sono in alcun modo riscontrabili, non potendo gli stessi evincersi da una lettura alternativa delle emergenze istruttorie, più favorevole al ricorrente, che si risolverebbe in una rivisitazione del giudizio riservato al giudice di merito. 2.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, non avendo i giudici di merito operato la doverosa distinzione tra le varie posizioni processuali e, quanto al ricorrente, non avendo individuato elementi di riscontro esterno alle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dei marinai. 2.4.1. Anche questo motivo è chiaramente inammissibile, perché generico e in fatto. Il ricorrente pretende di ottenere in sede di legittimità una nuova lettura ed interpretazione del compendio probatorio, operazione riservata alla esclusiva competenza del giudice di merito, il quale, nel caso di specie, ha offerto una motivazione priva di aporie logiche evidenti o di errori in diritto, come tale insindacabile in cassazione. Basterà, allo scopo, richiamare le argomentazioni già svolte in ordine alla specifica posizione di responsabilità del ricorrente (v. supra al par. 2.3.2.) 2.5. Con il quinto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alle aggravanti dell'art. 80 d.P.R. 309/90, dell'aver agito in numero superiore a tre persone e della transnazionalità. 2.5.1. Il motivo è manifestamente infondato, essendo evidente che l'aggravante del numero superiore alle tre persone risulta contestata in fatto. Le altre due circostanze aggravanti sono state ritenute sussistenti sulla base di considerazioni immuni da vizi logici rilevabili nella presente sede di legittimità. 2.5.1.1. Quanto all'aggravante della transnazionalità, la sentenza impugnata motiva diffusamente in ordine agli elementi indicativi della sua sussistenza: rotta della nave (partita dal [OSCURATO:PERSONA], in sosta ad Augusta, diretta alle Canarie e • poi fermatasi al largo del Marocco per il•trasbordo dello stupefacente); contatti del [OSCURATO:PERSONA] con l'italiano [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva a sua volta, proprio durante il trasbordo dello stupefacente sulla nave, avuto contatti con utenze marocchine; l'inserimento del Camporesi nel traffico internazionale di stupefacenti, attestato dall'essere il medesimo destinatario di ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per reati in materia di sostanze stupefacenti ed associazione mafiosa riguardanti la cosca 'ndranghetista della provincia di [OSCURATO:PERSONA]; il carico della sostanza stupefacente in acque internazionali, al largo delle coste del Marocco, da un peschereccio con equipaggio che parlava in arabo; i contatti delle famiglie degli imputati con [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un'agenzia marittima sita nel [OSCURATO:PERSONA], la quale agiva in stretto contatto con il Camporesi. Tutti elementi dai quali i giudici di merito hanno logicamente desunto la piena consapevolezza degli imputati di agire in concorso con un gruppo criminale operante in più Stati. 2.5.1.2. Quanto all'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90, essa è stata motivatamente ritenuta configurabile, sulla scorta del dato costituito dal numero di dosi medie (ben 3.795.652) ricavabili dall'elevato quantitativo della droga sequestrata. 2.6. Con il sesto motivo, si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. 2.6.1. Il motivo è palesemente inammissibile, sulla scorta del costante orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, non solo si ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142 - 01) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583 - 01), ma si afferma anche che tali statuizioni sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298 - 01), evenienza che non sussiste nel caso di specie. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo, si deduce il difetto di giurisdizione, in riferimento all'art. 17 della Convenzione di Vienna, trattandosi di reato rilevato in acque internazionali su nave battente bandiera panamense. 3.1.1. Il motivo è manifestamente infondato e non si confronta adeguatamente con le motivazioni della Corte di appello, la quale ha specificato il contenuto della rinuncia alla giurisdizione da parte dello Stato di Panama con nota del 3.8.2018 (v. le pagg. 24-25 della sentenza). In ogni caso, è stato adeguatamente motivato anche in ordine alla circostanza che parte della condotta sia stata commessa in Italia, tenuto conto dello scalo della nave ad Augusta e delle comunicazioni da parte dell'armatore italiano della nave (Camporesi), motivo per cui è stata legittimamente confermata la giurisdizione italiana ex art. 6 cod. pen. 3.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., motivato sulla base di un arresto subito dal ricorrente in Ecuador, nell'anno 2014, per il trasporto di Kg. 40 di cocaina su nave di cui era capitano, fatto dal quale l'imputato è stato assolto dal Tribunale locale. 3.2.1. Il motivo è inammissibile, posto che la valutazione dei giudici di merito in ordine al diniego delle attenuanti generiche si fonda essenzialmente sul ruolo preponderante avuto dal ricorrente nella commissione del (grave) fatto oggetto del giudizio, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità. 3.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'aggravante di cui all'art. 61-bis cod. pen., in assenza di dimostrazione dell'esistenza di un gruppo criminale organizzato. 3.3.1. Il motivo è inammissibile, prospettando generiche censure di merito, a fronte di una sentenza che sul punto ha compiutamente argomentato, secondo quanto già osservato in precedenza (v. supra al par. 2.5.1.1). 4. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammi
Sentenza Cassazione n. 33560/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris