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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 luglio 2020

Cassazione n. 31604/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 21024-2020 proposto da: 1-,[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 145, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesaedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTI'', di CASSAZION1-''„ rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente -- per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 551/2020 del TRIBUNA] ,1 di CASTROVILLARI, depositata il 02/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA](;INTI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO) in persona del [OSCURATO:PERSONA]'.

Al-[OSCURATO:PERSONA] che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, confermi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente per territorio a giudicare sulla causa in oggetto, con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-La società [OSCURATO:PERSONA] ha venduto a [OSCURATO:PERSONA] un immobile all'interno di un complesso immobiliare, che la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato in proprio.

Nel contratto era previsto l'obbligo dell'acquirente di corrispondere una somma annua per i servizi comuni gestiti dal costruttore alienante.

I ,a Ribeca non ha versato le somme cui si era obbligata, e la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato decreto ingiuntivo, nell'opporsi al quale l'acquirente ha eccepito il difetto di competenza territoriale in favore del foro del consumatore. 2.-11 Tribunale di Castrovillari, che doveva decidere l'opposizione, ha accolto in via preliminare questa eccezione ed ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 3.-Ricorre la [OSCURATO:PERSONA] con regolamento di competenza basato su due motivi.

Si è costituita la Ribeca chiedendone il rigetto.

Il PG ha chiesto il rigetto a sua volta. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 21024 sez.

M3 - ud. 26-05-2021 -2- 4.-[OSCURATO:PERSONA]/110 motivo di ricorso censura la decisione impugnata per violazione dell'articolo 38 c.p.c., e sostiene che è stata accolta una eccezione di incompetenza irritualmente formulata, in quanto la parte che l'ha proposta non ha indicato i possibili fori alternativi e la loro irrilevanza rispetto a quello del consumatore. //motivo è in/onda/o.

Trattandosi di foro inderogabile non ha alcuna utilità l'indicazione di possibili fori alternativi da escludere.

La ricorrente cita una decisione di questa Corte che assume in realtà il contrario di quanto si pretende in ricorso, poiché impone l'indicazione di fori alternativi, non già a chi afferma quello del consumatore, bensì a chi lo nega: costui avendo l'onere, venuto meno il foro inderogabile del consumatore, di indicare allora quali siano quelli concorrenti ed alternati a quello (Cass. 32731/ 2019). 5.-Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 1341 e 1469 c.c. nonché dell'articolo 38 del codice del consumo. 1,a tesi della ricorrente è che il foro del consumatore non si applica se non a quei contratti che presentano clausole vessatorie, e quando ovviamente si controverta della loro applicazione: invece, nel caso presente, alcuna clausola vessatoria può essere rivenuta tra le pattuizioni delle parti.

Umoiiro è in/o- ndato.

L'applicazione del foro del consumatore non dipende dalla natura delle clausole, o meglio, dalla circostanza che ve ne siano di vessatorie, o meno, ma dipende dalla natura della parte contraente: se quest'ultima agisce quale consumatore è garantito dal foro di sua prossimità, a prescindere dalla circostanza che il contratto contenga clausole di natura vessatoria.

Ric. 2020 n. 21024 sez.

M3 - ud. 26-05-2021 -3- Nella fattispecie, la Mar, quale soggetto che non solo ha realizzato ma altresì gestisce i servizi all'interno del complesso immobiliare, agisce da professionista, essendo quell'attività propria della società. 6.-Il hnio motivo denuncia violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. lamentando una illegittima regolamentazione delle spese.

Il motivo è però inammissibile in quanto privo di argomenti, salva la circostanza di mera contestazione della regola di soccombenza.

Al di là di ciò è tuttavia un motivo infondato, in quanto le spese sono state regolate, per l'appunto, conformemente alla soccombenza.

P. Q. M. I ,a Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale foro del consumatore.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2200,00 curo, oltre 200,00 di spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma 26 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 21024-2020 proposto da: 1-,[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 145, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesaedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTI'', di CASSAZION1-''„ rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente -- per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 551/2020 del TRIBUNA] ,1 di CASTROVILLARI, depositata il 02/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA](;INTI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO) in persona del [OSCURATO:PERSONA]'. Al-[OSCURATO:PERSONA] che visto l'art. 380 ter cpc chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, confermi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente per territorio a giudicare sulla causa in oggetto, con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-La società [OSCURATO:PERSONA] ha venduto a [OSCURATO:PERSONA] un immobile all'interno di un complesso immobiliare, che la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha realizzato in proprio. Nel contratto era previsto l'obbligo dell'acquirente di corrispondere una somma annua per i servizi comuni gestiti dal costruttore alienante. I ,a Ribeca non ha versato le somme cui si era obbligata, e la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato decreto ingiuntivo, nell'opporsi al quale l'acquirente ha eccepito il difetto di competenza territoriale in favore del foro del consumatore. 2.-11 Tribunale di Castrovillari, che doveva decidere l'opposizione, ha accolto in via preliminare questa eccezione ed ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 3.-Ricorre la [OSCURATO:PERSONA] con regolamento di competenza basato su due motivi. Si è costituita la Ribeca chiedendone il rigetto. Il PG ha chiesto il rigetto a sua volta. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 21024 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -2- 4.-[OSCURATO:PERSONA]/110 motivo di ricorso censura la decisione impugnata per violazione dell'articolo 38 c.p.c., e sostiene che è stata accolta una eccezione di incompetenza irritualmente formulata, in quanto la parte che l'ha proposta non ha indicato i possibili fori alternativi e la loro irrilevanza rispetto a quello del consumatore. //motivo è in/onda/o. Trattandosi di foro inderogabile non ha alcuna utilità l'indicazione di possibili fori alternativi da escludere. La ricorrente cita una decisione di questa Corte che assume in realtà il contrario di quanto si pretende in ricorso, poiché impone l'indicazione di fori alternativi, non già a chi afferma quello del consumatore, bensì a chi lo nega: costui avendo l'onere, venuto meno il foro inderogabile del consumatore, di indicare allora quali siano quelli concorrenti ed alternati a quello (Cass. 32731/ 2019). 5.-Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 1341 e 1469 c.c. nonché dell'articolo 38 del codice del consumo. 1,a tesi della ricorrente è che il foro del consumatore non si applica se non a quei contratti che presentano clausole vessatorie, e quando ovviamente si controverta della loro applicazione: invece, nel caso presente, alcuna clausola vessatoria può essere rivenuta tra le pattuizioni delle parti. Umoiiro è in/o- ndato. L'applicazione del foro del consumatore non dipende dalla natura delle clausole, o meglio, dalla circostanza che ve ne siano di vessatorie, o meno, ma dipende dalla natura della parte contraente: se quest'ultima agisce quale consumatore è garantito dal foro di sua prossimità, a prescindere dalla circostanza che il contratto contenga clausole di natura vessatoria. Ric. 2020 n. 21024 sez. M3 - ud. 26-05-2021 -3- Nella fattispecie, la Mar, quale soggetto che non solo ha realizzato ma altresì gestisce i servizi all'interno del complesso immobiliare, agisce da professionista, essendo quell'attività propria della società. 6.-Il hnio motivo denuncia violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. lamentando una illegittima regolamentazione delle spese. Il motivo è però inammissibile in quanto privo di argomenti, salva la circostanza di mera contestazione della regola di soccombenza. Al di là di ciò è tuttavia un motivo infondato, in quanto le spese sono state regolate, per l'appunto, conformemente alla soccombenza. P. Q. M. I ,a Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale foro del consumatore. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 2200,00 curo, oltre 200,00 di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 26 maggio
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