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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18703/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI (dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha motivato il diniego sulla base della condotta e del grado di colpevolezza dell'imputato (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso che denunciano il vizio di motivazione per travisamento della prova e omessa valutazione degli elementi favorevoli e dell'elemento oggettivo, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato altresì che la pena sostitutiva non è stata chiesta alla Corte di merito e non può pertanto per la prima volta essere richiesta nella sede di legittimità; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dic P.Q.M)02625 G [OSCURATO:PERSONA],:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI (dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha motivato il diniego sulla base della condotta e del grado di colpevolezza dell'imputato (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso che denunciano il vizio di motivazione per travisamento della prova e omessa valutazione degli elementi favorevoli e dell'elemento oggettivo, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato altresì che la pena sostitutiva non è stata chiesta alla Corte di merito e non può pertanto per la prima volta essere richiesta nella sede di legittimità; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dic P.Q.M)02625 G [OSCURATO:PERSONA],:
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