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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 15 aprile 2025

Cassazione n. 19189/2025

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso iscritto al n. r.g. 22036/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANGIOLELLA; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso la sede legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d agli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; REGIONE CAMPANIA,in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione, rappresentata e difesadell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3610/2024 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVOREGIONALE di NAPOLI. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal PresidenteFRANCESCO TERRUSI; lette le conclusioni scrittedel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il chiede che la Corte affermi la giurisdizione dell’[OSCURATO:PERSONA], assumendo i provvedimenti di cui all’art. 382 c.p.c.

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] CO.GE.RI.(hinc solo consorzio) , c oncessionario - per effetto della convenzione n. 14 del 01.09.1982 e successivi atti aggiuntivi - di opere costituite da lavori di progettazione e realizzazione della bretella di raccordo denominata “Circumvallazione esterna di Napoli – [OSCURATO:PERSONA] - Asse di Supporto A.S.I. e raccordo in galleria tra la rotonda di Arzano e lo svincolo di Miano”, premettendo di aver predisposto i progetti relativi alla commessa unitaria suddivisa in quattro lotti funzionali (1/a, 1/b, 1/c, 1/d), convenne la Regione Campania, l’[OSCURATO:PERSONA] e la Provincia di Napoli dinanzi al Tribunale della stessa città, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della sospensione dei lavori per effetto di unsequestro penale del cantiere relativo al lotto 1/d.

La decisione di primo grado, favorevole al consorzio, fu riformata dalla Corte d’appello di Napoli previa declaratoria della intervenuta cessazione ope legis della convenzione a partire dall’entrata in vigore dell’art. 52, comma 49, della legge n. 448/01.

In pendenza del giudizio di cassazione intrapreso dal consorzio contro tale pronuncia, il medesimo consorzio ha adito il TAR della Campania con ricorso finalizzato a ottenere la condanna della Regione e dell’[OSCURATO:PERSONA] all’adempimento degli obblighi derivanti dalladecadenza della concessione come individuati in un atto di significazione e diffida.

Ha chiesto invero accertarsi l’illegittimità del silenzio-inadempimento rispetto a tale atto comunicato il 4 - 4 - 2024, e ha chiesto altresì la condanna degli enti al risarcimento deidanni.

Nel giudizio dinanzi al TAR l’[OSCURATO:PERSONA] ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il consorzio, dopo aver contesta t o l’eccezione, ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione.

Sia l a Regione che l’[OSCURATO:PERSONA] si sono costituite insistendo nella tesi dell’appartenenza della controversia alla giurisdizione ordinaria.

Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta.

Sono state infine depositate memorie.

Ragioni della decisione

I. -Il rapporto di cui si discute ha avuto origine dalla convenzionen. 14 in data 1-9-1982 all’inizio menzionata.

Risulta dalle difese di tutte le parti che, a fronte delle opere di cui alla convenzione, erarimasta ineseguita quella relativa al lotto 1/d, interessato da un sequestro penale a seguito di un tragico evento.

Dalla mancata ripresa dei lavori è insorto il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli.

Tale giudizio si èconcluso, nel merito, con la sentenza n. 3833 - 23 della Corte d’appello di Napoli (tuttora non passata in giudicato), che ha dichiarato la convenzione cessataope l egis a far data “dall’entrata in vigore dell’art. 52 comma 49 della legge 448/01, e cioè dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”, con conseguente venir meno della condanna alrisarcimento dei danni da sospensione illegittima di cui alla decisione di primo grado.

II. - I l c onsorzio ha notificato l’ atto di significazione e diffida all’esito di tale sentenza, peraltro dal medesimo impugnata dinanzi a questa Corte Suprema.

Ha diffidato la Regione Campania el’[OSCURATO:PERSONA] a eseguire una serie di adempimenti come “doverosa applicazione”della sentenza della corte napoletana, oltre che a risarcire i danni da mancata contabilizzazione delle opere fin lì eseguite.

In sintesi,gli adempimenti avrebbero dovuto consistere: (i) nella presa in consegna di tutte le aree e le opere oggetto di convenzione e di proprietà dell’Ente regionale; (ii) nellagestione di tutti gli espropri e delle relative vertenze giudiziarie, con relativi oneri processuali sia pregressi sia a venire a carico del c onsorzio e pagamento diretto degli indennizzi ancora dovuti; (iii) nel subingresso, in relazione anche alla pregiudizialità penale, in una vicenda disversamento dei rifiuti avvenut o all’interno dell a già menzionata galleria a opera di ignoti, ove il procedimento penale dovesse essere declassato in procedimentoamministrativo; (iv) nella presa in consegna delle aree esterne necessarie all’accesso in galleria lato di Miano, attualmenteancora di proprietà di privati, con subingresso nei rapporti obbligatori con gli stessiquanto alla rimozione dei cumuli presenti in loco.

III. -Il ricorso al TAR è stato determinato esplicitamente dal mancato riscontro alla diffida.Al giudice amministrativo è stato chiesto di condannare la Regione e l’Anasall’adempimento degli obblighi derivanti dall’avvenuta decadenza della concessione suddetta in correlazione con illegittimità del silenzio - inadempimento rispettoall’atto di significazione e diffida appena menzionato , oltreal risarcimento dei danni.

IV. - Ora, c ome esattamente eccepito da lla Regione , il petitum sostanziale - che notoriamente va identificato in funzione della causa petendi più che della concreta determinazione chiesta al giudice, e dunque sulla base dei fatti dedotti a fondamento della pretesa fatta valere,fatti al cui riscontro è correlato il riparto di giurisdizione a fronte de lla consistenza della posizione giuridica soggettiva su cui si articola e si svolge la regiudicanda (ex aliis Cass. Sez.

U n. 17532-23) - evoca adempimenti dal consorzio stesso qualificati come “doverosa applicazione” (e dunque, a suo dire,doverosa conseguenza) “dell e statuizioni della sentenza della Corte di merito napoletana”.

Così si esprime l’atto di significazione e diffida poi tradotto a premessa di tutte ledomande svolt e dinanzi al TAR.Ne segue che il rapporto posto a fondamento delle pretese, compresa quella consequenziale di danni, non è più (in sé)quello concessorio.

Tale rapportoè del resto cessato in data 1-1-2002 in forza dell’art. 52, comma 49, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 448, così come stabilito dalla corte d’appello, e dunque non rileva per l’individuazione del petitumsostanziale.

E ciòindipendentemente dalla natura traslativa sottolineata nella requisitoria del Procuratore generale di riflesso alla giurisprudenza di questa Corte, e dalla conseguente insorgenzain sé di posizioni di diritto soggettivo .

Vero è che le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto di concessione di prestazioni integrate inerenti alla progettazione e costruzione di opere pubbliche appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche laddove inerenti alla mancata stipuladi atti integrativi funzionali all'esecuzione di lavori, qualora quest'ultima sia prospettata alla stregua di inadempimento di un'obbligazione contemplata dalla convenzione iniziale (v.

Cass. Sez.

U n. 30267-23, Cass. Sez.

U n. 5594-20e molte altre).

Ma vi è che neppure è necessario indugiare su tale aspetto, perché nel caso concreto il rapporto controverso è semplicemente quello che il consorzio assume essere sorto come doverosa applicazione della sentenza del giudice ordinario d’appello.

Ed è un rapporto ovviamente paritetico tra le parti , tale da i mplicare l’appartenenza della controversia al giudice ordinario.

P.Q.M La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso iscritto al n. r.g. 22036/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANGIOLELLA; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso la sede legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d agli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; REGIONE CAMPANIA,in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione, rappresentata e difesadell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3610/2024 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVOREGIONALE di NAPOLI. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal PresidenteFRANCESCO TERRUSI; lette le conclusioni scrittedel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il chiede che la Corte affermi la giurisdizione dell’[OSCURATO:PERSONA], assumendo i provvedimenti di cui all’art. 382 c.p.c. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] CO.GE.RI.(hinc solo consorzio) , c oncessionario - per effetto della convenzione n. 14 del 01.09.1982 e successivi atti aggiuntivi - di opere costituite da lavori di progettazione e realizzazione della bretella di raccordo denominata “Circumvallazione esterna di Napoli – [OSCURATO:PERSONA] - Asse di Supporto A.S.I. e raccordo in galleria tra la rotonda di Arzano e lo svincolo di Miano”, premettendo di aver predisposto i progetti relativi alla commessa unitaria suddivisa in quattro lotti funzionali (1/a, 1/b, 1/c, 1/d), convenne la Regione Campania, l’[OSCURATO:PERSONA] e la Provincia di Napoli dinanzi al Tribunale della stessa città, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della sospensione dei lavori per effetto di unsequestro penale del cantiere relativo al lotto 1/d. La decisione di primo grado, favorevole al consorzio, fu riformata dalla Corte d’appello di Napoli previa declaratoria della intervenuta cessazione ope legis della convenzione a partire dall’entrata in vigore dell’art. 52, comma 49, della legge n. 448/01. In pendenza del giudizio di cassazione intrapreso dal consorzio contro tale pronuncia, il medesimo consorzio ha adito il TAR della Campania con ricorso finalizzato a ottenere la condanna della Regione e dell’[OSCURATO:PERSONA] all’adempimento degli obblighi derivanti dalladecadenza della concessione come individuati in un atto di significazione e diffida. Ha chiesto invero accertarsi l’illegittimità del silenzio-inadempimento rispetto a tale atto comunicato il 4 - 4 - 2024, e ha chiesto altresì la condanna degli enti al risarcimento deidanni. Nel giudizio dinanzi al TAR l’[OSCURATO:PERSONA] ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il consorzio, dopo aver contesta t o l’eccezione, ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione. Sia l a Regione che l’[OSCURATO:PERSONA] si sono costituite insistendo nella tesi dell’appartenenza della controversia alla giurisdizione ordinaria. Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta. Sono state infine depositate memorie. Ragioni della decisione I. -Il rapporto di cui si discute ha avuto origine dalla convenzionen. 14 in data 1-9-1982 all’inizio menzionata. Risulta dalle difese di tutte le parti che, a fronte delle opere di cui alla convenzione, erarimasta ineseguita quella relativa al lotto 1/d, interessato da un sequestro penale a seguito di un tragico evento. Dalla mancata ripresa dei lavori è insorto il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli. Tale giudizio si èconcluso, nel merito, con la sentenza n. 3833 - 23 della Corte d’appello di Napoli (tuttora non passata in giudicato), che ha dichiarato la convenzione cessataope l egis a far data “dall’entrata in vigore dell’art. 52 comma 49 della legge 448/01, e cioè dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”, con conseguente venir meno della condanna alrisarcimento dei danni da sospensione illegittima di cui alla decisione di primo grado. II. - I l c onsorzio ha notificato l’ atto di significazione e diffida all’esito di tale sentenza, peraltro dal medesimo impugnata dinanzi a questa Corte Suprema. Ha diffidato la Regione Campania el’[OSCURATO:PERSONA] a eseguire una serie di adempimenti come “doverosa applicazione”della sentenza della corte napoletana, oltre che a risarcire i danni da mancata contabilizzazione delle opere fin lì eseguite. In sintesi,gli adempimenti avrebbero dovuto consistere: (i) nella presa in consegna di tutte le aree e le opere oggetto di convenzione e di proprietà dell’Ente regionale; (ii) nellagestione di tutti gli espropri e delle relative vertenze giudiziarie, con relativi oneri processuali sia pregressi sia a venire a carico del c onsorzio e pagamento diretto degli indennizzi ancora dovuti; (iii) nel subingresso, in relazione anche alla pregiudizialità penale, in una vicenda disversamento dei rifiuti avvenut o all’interno dell a già menzionata galleria a opera di ignoti, ove il procedimento penale dovesse essere declassato in procedimentoamministrativo; (iv) nella presa in consegna delle aree esterne necessarie all’accesso in galleria lato di Miano, attualmenteancora di proprietà di privati, con subingresso nei rapporti obbligatori con gli stessiquanto alla rimozione dei cumuli presenti in loco. III. -Il ricorso al TAR è stato determinato esplicitamente dal mancato riscontro alla diffida.Al giudice amministrativo è stato chiesto di condannare la Regione e l’Anasall’adempimento degli obblighi derivanti dall’avvenuta decadenza della concessione suddetta in correlazione con illegittimità del silenzio - inadempimento rispettoall’atto di significazione e diffida appena menzionato , oltreal risarcimento dei danni. IV. - Ora, c ome esattamente eccepito da lla Regione , il petitum sostanziale - che notoriamente va identificato in funzione della causa petendi più che della concreta determinazione chiesta al giudice, e dunque sulla base dei fatti dedotti a fondamento della pretesa fatta valere,fatti al cui riscontro è correlato il riparto di giurisdizione a fronte de lla consistenza della posizione giuridica soggettiva su cui si articola e si svolge la regiudicanda (ex aliis Cass. Sez. U n. 17532-23) - evoca adempimenti dal consorzio stesso qualificati come “doverosa applicazione” (e dunque, a suo dire,doverosa conseguenza) “dell e statuizioni della sentenza della Corte di merito napoletana”. Così si esprime l’atto di significazione e diffida poi tradotto a premessa di tutte ledomande svolt e dinanzi al TAR.Ne segue che il rapporto posto a fondamento delle pretese, compresa quella consequenziale di danni, non è più (in sé)quello concessorio. Tale rapportoè del resto cessato in data 1-1-2002 in forza dell’art. 52, comma 49, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 448, così come stabilito dalla corte d’appello, e dunque non rileva per l’individuazione del petitumsostanziale. E ciòindipendentemente dalla natura traslativa sottolineata nella requisitoria del Procuratore generale di riflesso alla giurisprudenza di questa Corte, e dalla conseguente insorgenzain sé di posizioni di diritto soggettivo . Vero è che le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto di concessione di prestazioni integrate inerenti alla progettazione e costruzione di opere pubbliche appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche laddove inerenti alla mancata stipuladi atti integrativi funzionali all'esecuzione di lavori, qualora quest'ultima sia prospettata alla stregua di inadempimento di un'obbligazione contemplata dalla convenzione iniziale (v. Cass. Sez. U n. 30267-23, Cass. Sez. U n. 5594-20e molte altre). Ma vi è che neppure è necessario indugiare su tale aspetto, perché nel caso concreto il rapporto controverso è semplicemente quello che il consorzio assume essere sorto come doverosa applicazione della sentenza del giudice ordinario d’appello. Ed è un rapporto ovviamente paritetico tra le parti , tale da i mplicare l’appartenenza della controversia al giudice ordinario. P.Q.M La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le
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