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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 ottobre 1971

Cassazione n. 31869/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/10/1971 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di norme processuali per avere la Corte territoriale dichiarato l'inammissibilità dell'appello tardivamente proposto, è manifestamente infondato in quanto prospetta violazioni di legge palesemente smentite dagli atti processuali dal momento che la sentenza di primo grado era stata emessa all'esito di udienza camerale celebrata "in presenza" dell'imputata, assistita dal difensore di fiducia e, pertanto, per la proposizione del gravame non si applicava l'ulteriore termine di quindici giorni previsto dalla riforma Cartabia in caso di assenza dell'imputato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità e di determinazione della pena nonché per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché ha ad oggetto doglianze assorbite nella dichiarazione di inammissibilità del gravame tardivamente proposto; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i,de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/10/1971 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di norme processuali per avere la Corte territoriale dichiarato l'inammissibilità dell'appello tardivamente proposto, è manifestamente infondato in quanto prospetta violazioni di legge palesemente smentite dagli atti processuali dal momento che la sentenza di primo grado era stata emessa all'esito di udienza camerale celebrata "in presenza" dell'imputata, assistita dal difensore di fiducia e, pertanto, per la proposizione del gravame non si applicava l'ulteriore termine di quindici giorni previsto dalla riforma Cartabia in caso di assenza dell'imputato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità e di determinazione della pena nonché per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché ha ad oggetto doglianze assorbite nella dichiarazione di inammissibilità del gravame tardivamente proposto; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i,de
Sentenza Cassazione n. 31869/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris