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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 11028/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23249/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].NI, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3873/2020 depositata il30/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Edoardo, Paola e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] e beneficiari della [OSCURATO:PERSONA] n. 1519496 sottoscritta dal loro dante causa,chiedevano al Tribunale di Roma l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al fine di ottenere il pagamento delle indennità della suddetta polizza.

In particolare, esponevano che [OSCURATO:PERSONA] era contraente della polizza fondiaria n. 15194696 e che, alla sua morte, gli eredi avevano incaricato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con apposita ampia procura, a compiere tutte le operazioni connesse alla successione del loro congiunto; che, con successiva disposizione integrativa, avevano compreso tra tali attività anche quella di incassare l'indennità rinveniente dalla [OSCURATO:PERSONA]; che ciononostante la compagnia rifiutava di liquidare le somme in favore del procuratore ritenendolo sfornito di titolo idoneo. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione eccependo l'inidoneità dei titoli in possesso del procuratore e, comunque, alla prima udienza, offriva l'importo dovuto con tre assegni intestati ai singoli beneficiari.

Il Tribunale di Roma, rilevato l'avvenuto pagamento, revocava il decreto ingiuntivo dando atto della cessazione della materia del contendere e condannando gli Arrigoni al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello lamentando sia l'erroneità della decisione per aver revocato il decreto ingiuntivo e sia per aver ritenuto fondata l'opposizione condannandoli al pagamento delle spese di lite.

2. La Corte di Appello di Roma , con sentenza n. 3873/20 del 30 luglio 2020, rigettava l'appello proposto dagli Arrigoni confermando integralmente la pronuncia del Giudice di primo grado.

La Corte territoriale riteneva corretta la revoca del decreto ingiuntivo emesso in danno della [OSCURATO:PERSONA], sia perché di importo non conforme a quanto dovuto, sia per l'integrale pagamento della somma dovuta da parte della compagnia assicurativa.

Quanto al giudizio di opposizione, ha ritenuto condivisibili le conclusioni del giudice di primo grado circa l'inidoneità delle procure in possesso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] a legittimare la riscossione delle somme relative alla polizza assicurativa, trattandosi dell'esercizio di un diritto personale degli Arrigoni ex art. 1920 c.c. e non di diritto ereditario derivate dalla successione di [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].ni.

Ha depositato memoria.

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 1188 c.c. per aver la Corte di Appello omesso di rilevare l'identità sostanziale tra eredi e beneficiari, come tali creditori legittimati a disporre dell'indennità secondo la loro volontà.

Il giudice, inoltre, avrebbe omesso di considerare adeguatamente la circostanza che gli Arrigoni avevano espressamente manifestato la loro volontà di estendere i poteri del difensore, indicando il numero della polizza nella procura. 4.1.Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano che la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere inidonea all'incasso la procura a margine dell'ingiunzione la quale, al contrario, dimostrava l'effettiva volontà delle parti di autorizzare il legale anche all'incasso specifico dell'indennità.

5. Con ordinanza interlocutoria emessa nella Camera di Consiglio la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite in merito alla nullità della procura.

6. Alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 36057/2022, la procura alle liti allegata in calce al ricorso deve considerarsi valida.

6.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte d’Appello ha ritenuto la procura inidonea in relazione al suo contenuto (cfr. pag. 4 sentenza impugnata) perché non avente ad oggetto un diritto proprio quale quello previsto dall’art. 1920, ma diritti derivanti dalla successione.

Il giudice dell’appello non l’ha valutata sotto il profilo soggettivo del rappresentato, ma sotto quello oggettivo del contenuto.

Per quanto riguarda invece la denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 5 è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. stante la doppia conforme.

6.2. Il secondo motivo è inammissibile in primo luogo per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c..

Va premesso che la facoltà prevista dalla procura speciale è un titolo diverso da quello della procura sostanziale dedotta con la domanda di ingiunzione.

In violazione dell’art. 366 n. 6 non risulta specificatamente indicato se e quando nel processo di primo grado, e nel rispetto delle preclusioni processuali, tale diverso titolo sia stato allegato o sia stato solo tardivamente dedotto in appello .

C ome osservato comunque dal giudice di appello, la facoltà riguarda atti che trovano titolo nell’insorta controversia e non nel rapporto giuridico prima della sua deduzione in giudizio.

Per quanto riguarda invece la denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 5 è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. stante la doppia conforme. 7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

7.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23249/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].NI, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3873/2020 depositata il30/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Edoardo, Paola e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] e beneficiari della [OSCURATO:PERSONA] n. 1519496 sottoscritta dal loro dante causa,chiedevano al Tribunale di Roma l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al fine di ottenere il pagamento delle indennità della suddetta polizza. In particolare, esponevano che [OSCURATO:PERSONA] era contraente della polizza fondiaria n. 15194696 e che, alla sua morte, gli eredi avevano incaricato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], con apposita ampia procura, a compiere tutte le operazioni connesse alla successione del loro congiunto; che, con successiva disposizione integrativa, avevano compreso tra tali attività anche quella di incassare l'indennità rinveniente dalla [OSCURATO:PERSONA]; che ciononostante la compagnia rifiutava di liquidare le somme in favore del procuratore ritenendolo sfornito di titolo idoneo. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione eccependo l'inidoneità dei titoli in possesso del procuratore e, comunque, alla prima udienza, offriva l'importo dovuto con tre assegni intestati ai singoli beneficiari. Il Tribunale di Roma, rilevato l'avvenuto pagamento, revocava il decreto ingiuntivo dando atto della cessazione della materia del contendere e condannando gli Arrigoni al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello lamentando sia l'erroneità della decisione per aver revocato il decreto ingiuntivo e sia per aver ritenuto fondata l'opposizione condannandoli al pagamento delle spese di lite. 2. La Corte di Appello di Roma , con sentenza n. 3873/20 del 30 luglio 2020, rigettava l'appello proposto dagli Arrigoni confermando integralmente la pronuncia del Giudice di primo grado. La Corte territoriale riteneva corretta la revoca del decreto ingiuntivo emesso in danno della [OSCURATO:PERSONA], sia perché di importo non conforme a quanto dovuto, sia per l'integrale pagamento della somma dovuta da parte della compagnia assicurativa. Quanto al giudizio di opposizione, ha ritenuto condivisibili le conclusioni del giudice di primo grado circa l'inidoneità delle procure in possesso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] a legittimare la riscossione delle somme relative alla polizza assicurativa, trattandosi dell'esercizio di un diritto personale degli Arrigoni ex art. 1920 c.c. e non di diritto ereditario derivate dalla successione di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].ni. Ha depositato memoria. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 1188 c.c. per aver la Corte di Appello omesso di rilevare l'identità sostanziale tra eredi e beneficiari, come tali creditori legittimati a disporre dell'indennità secondo la loro volontà. Il giudice, inoltre, avrebbe omesso di considerare adeguatamente la circostanza che gli Arrigoni avevano espressamente manifestato la loro volontà di estendere i poteri del difensore, indicando il numero della polizza nella procura. 4.1.Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano che la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere inidonea all'incasso la procura a margine dell'ingiunzione la quale, al contrario, dimostrava l'effettiva volontà delle parti di autorizzare il legale anche all'incasso specifico dell'indennità. 5. Con ordinanza interlocutoria emessa nella Camera di Consiglio la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite in merito alla nullità della procura. 6. Alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 36057/2022, la procura alle liti allegata in calce al ricorso deve considerarsi valida. 6.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’Appello ha ritenuto la procura inidonea in relazione al suo contenuto (cfr. pag. 4 sentenza impugnata) perché non avente ad oggetto un diritto proprio quale quello previsto dall’art. 1920, ma diritti derivanti dalla successione. Il giudice dell’appello non l’ha valutata sotto il profilo soggettivo del rappresentato, ma sotto quello oggettivo del contenuto. Per quanto riguarda invece la denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 5 è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. stante la doppia conforme. 6.2. Il secondo motivo è inammissibile in primo luogo per violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c.. Va premesso che la facoltà prevista dalla procura speciale è un titolo diverso da quello della procura sostanziale dedotta con la domanda di ingiunzione. In violazione dell’art. 366 n. 6 non risulta specificatamente indicato se e quando nel processo di primo grado, e nel rispetto delle preclusioni processuali, tale diverso titolo sia stato allegato o sia stato solo tardivamente dedotto in appello . C ome osservato comunque dal giudice di appello, la facoltà riguarda atti che trovano titolo nell’insorta controversia e non nel rapporto giuridico prima della sua deduzione in giudizio. Per quanto riguarda invece la denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 5 è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. stante la doppia conforme. 7.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma
Decreto Cassazione n. 11028/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris