CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 ottobre 2021
Cassazione n. 04206/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei Trib. Libertà di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] La Corte, letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 18 maggio 2021 che rigettava il suo appello avverso il diniego del dissequestro di cinque immobili siti nel comune di Trecase; rilevato che il Tribunale dava atto che tutti gli elementi fattuali prodotti e sui quali era fondato l'appello erano già stati valutati negativamente in occasione di una precedente richiesta di dissequestro, ritenendo quindi che ricorresse un "giudicato cautelare" preclusivo rispetto ad una nuova decisione; rilevato che con unico motivo la parte deduce la violazione legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato svolgendo argomenti in ordine agli elementi a sostegno della richiesta che non sarebbero stati valutati dai giudici di merito; osserva: il ricorso è inammissibile in quanto l'unico motivo - è manifestamente infondato nella parte nella quale intende escludere che la precedente decisione sulla richiesta di revoca del sequestro abbia effetto di preclusione non essendo stati prodotti nuovi elementi fattuali. La difesa, invero, afferma che «con i motivi di gravame, il difensore ha inteso chiarire le notevoli "inesattezze" espresse nella motivazione che determinarono il rigetto dell'appello, inesattezze che sono state reiterate nei successivi provvedimenti, senza in alcun modo rispondere alle doglianze della difesa»; quindi, conferma che non ha da offrire elementi di novità che giustifichino una rivalutazione delle condizioni del sequestro e, invece, propone una sorta di impugnazione tardiva avverso la/e precedente decisione/i, evidentemente non consentita; - è manifestamente infondato nella parte in cui deduce la carenza assoluta di motivazione sul merito delle proprie deduzioni in quanto, avendo il Tribunale escluso con argomentazioni specifiche di dovere reiterare l'esame delle questioni già coperte dal "giudicato cautelare", non era tenuto a procedere all'esame del merito delle deduzioni stesse; - è motivo non consentito dall'art. 325 cod. proc. pen., che consente il ricorso in materia di sequestri solo per violazione di legge, nella parte in cui deduce il vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., peraltro invocando apprezzamenti in merito che comunque non sarebbero consentiti in sede di legittimità. Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria può essere determinata nella misura di cui in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, così deciso il 21 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]