CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 maggio 2025
Cassazione n. 27661/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 854/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 7579/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermo nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/02/1945 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Corte d’appello di Palermo ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Palermo, emessa il 24/10/2024, in funzione di giudice dell’esecuzione, con la quale era stata disposta la revoca dell’ordine di demolizione in partito con la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 15 maggio 2000, irrevocabile il 28 luglio 2000, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, in funzione di giudice dell’esecuzione, sul rilievo, in diritto, che l'intervenuta prescrizione del reato urbanistico travolge l'ordine di demolizione impartito dal giudice penale, e rilevato che, con la sentenza in data 15 maggio 2000, la Corte d’appello aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di concorso in violazione urbanistica, perché estinto per intervenuta prescrizione, ed aveva rideterminato la pena in ordine al residuo reato di violazione di sigilli, ha revocato la statuizione relativa all'ordine di demolizione impartito con la citata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27661/2025 Roma, lì, 28/07/2025 A sostegno del ricorso, il Procuratore generale deduce il travisamento della prova con riguardo alla statuizione della Corte d’appello che, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, non avrebbe dichiarato l’estinzione del reato urbanistico per prescrizione, ma soltanto la contravvenzione di cui agli artt. 13 e 20 della legge n. 74 del 1964 contestata al capo b), confermando invece la condanna per i capi a) e d), di cui all’art. 20 legge n. 47 del 1985 e, dunque, il conseguente ordine di demolizione che non era revocato. Con l'impugnata ordinanza la Corte d'appello quale giudice dell'esecuzione avrebbe, così, disposto la revoca dell'ordine di demolizione, disposto all'esito del giudizio di cognizione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sull’erroneo presupposto della prescrizione del reato edilizio, fondato sul travisamento probatorio, da cui la violazione di legge in punto revoca dell’ordine di demolizione già impartito. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. La Corte d’appello è pervenuta alla revoca dell’ordine di demolizione impartito dal giudice penale, con la sentenza di condanna per abusi edilizi emessa dal Tribunale di Agrigento, in data 21/05/1998, in relazione ai reati di cui agli artt. 20 lett. b) legge n. 47 del 1985 (capi a e d), artt. 13 e 20 legge n. 64 del 1974 (capo b) e art. 349 cod.pen. (capo c), sull’erroneo rilievo che la Corte d’appello, con la pronuncia del 15/05/2000, avesse dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato urbanistico. La sentenza della Corte d’appello del 15/05/2000, come si evince dalla lettura della stessa, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato la prescrizione del -solo – reato di cui agli artt. 13 e 20 legge n. 64 del 1974 (capo b) e confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Agrigento in relazione al reato urbanistico di cui ai capi a) e d), come si evince dalla lettura della sentenza di appello. La decisione impugnata di revoca dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna della Corte d’appello va annullata in quanto frutto di un travisamento probatorio. L’ordinanza va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione. A tale proposito rileva, il Collegio, che dagli atti risulta che l’ordine di demolizione è stato impartito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 2017, e che il giudice del rinvio dovrà tenere conto che l'ordine di demolizione dell'opera abusiva, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio, conserva la sua efficacia anche nei confronti dell'erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento, e che l’esecuzione prosegue nei confronti degli eredi, divenuti, nelle more, titolari di un diritto reale sul bene, a cui va notificato l’ordine di demolizione affinché possa essere eseguito nei loro confronti (Sez. 3, n. 18990 del 23/02/2022, Portella,Rv. 283135 – 01). P.Q.M Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]