CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25604/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza depositata il 20/2/2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha revocato l'ingiunzione a demolire n. 12/2024 R.E.S.A. in relazione alla sentenza n. 555 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (divenuta irr. il 30/3/2023) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuta incompatibile con la sentenza n. 4191/2024, resa pubblica in data 11/7/2024, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] della Campania (Sezione Terza) aveva annullato l'ordinanza di demolizione n. 159, emessa, in data 15/11/2021, dal Comune di Pompei e relativa alle opere oggetto dell'ingiunzionea demolire adottata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale che, con unico motivo, denuncia la violazione di legge sostanziale e il vizio di motivazione, rilevando che il provvedimento non indicava le ragioni fondanti la revoca e che anche il principio di diritto richiamato era inconferente, risultando l'annullamento del TAR determinato da vizi procedurali per cui non sussisteva alcuna incompatibilità con l'ingiunzione a demolire revocata. 3. Il ricorso è fondato. Il provvedimento, nella sua estrema laconicità, fa discendere la revoca dell'ingiunzione a demolire direttamente dall'annullamento, da parte del TAR, dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Pompei senza indagare le ragioni che avevano determinato l'annullamento dell'atto amministrativo e valutarne l'incidenza sull'ordine di demolizione adottato dal giudice penale. L'incidenza di tale lacuna argomentativa, come il ricorso sottolinea, è amplificata dalla stessa allegazione difensiva, avendo l'istanza introduttiva rappresentato che la decisione del TAR era fondata su un "difetto di istruttoria e di motivazione" ascrivibile all'ente territoriale i cui effetti non possono travalicare l'ambito del procedimento amministrativo definito dall'atto annullato. 4. L'ordinanza, pertanto, si pone in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale "l'ordine di demolizione può essere revocato esclusivamente ove risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria (Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni; Sez. 3, 16 aprile 2002, Cassarino, Rv. 221974), mentre può essere sospeso solo quando sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica (Sez. 3, 30 marzo 2000, Ciconte, Rv. 216071; Sez. 3, 30 gennaio 2003, Ciavarella, Rv. 224.347; Sez. 3, 16 aprile 2004, Cena, Rv. 228691; Sez. 3, 30 settembre 2004, Cacciatore, Rv. 230308)" ( Sez. 3, n. 49310 del 23/11/2023, Della Porta). 5. Va, ancora, sottolineato che l'esito favorevole del giudizio prognostico in parola trova, nel caso di specie, un ostacolo, a tacer d'altro, nel reato di cui all'art. 95 d.P.R. 380/01 sanzionato con la condanna da cui l'ordine di esecuzione discende. Ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 2d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, infatti, il rispetto del requisito della c.d. doppia conformità delle opere (cioè in relazione sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione, sia a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione), è escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica (Sez. 4, n. 11169 del 06/12/2024, dep. 2025, Lavia, Rv. 287665 - 01; conf. Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023, Casa', Rv. 284058 - 01). 6. L'assenza di motivazione in ordine alle ragioni della ritenuta incompatibilità della sentenza TAR con l'esecuzione dell'ordine di demolizione adottato del giudice penale impone, quindi, l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M