CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 agosto 2024
Cassazione n. 45252/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - CUI 03PF4A0 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data in data 21/8/2024 il Tribunale di Torino, adito ex art.309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 309/0 perché deteneva fine di spaccio, in concorso con una connazionale, complessivamente 32 grammi di cocaina suddivisa in 26 ovuli, di cui sette rinvenuti occultati nella biancheria intima della concorrente e i restanti detenuti nell'abitazione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, Omera che, con unico motivo, denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 275 cod. proc. pen. e 20 bis cod. pen. rilevando che l'unico precedente specifico dell'indagato e il dato ponderale compatibile con l'ipotesi del piccolo spaccio impedivano di configurare esigenze cautelari così gravi da giustificare la custodia in carcere, risultando sufficiente ad assicurare l'esigenza specialpreventiva l'applicazione degli arresti domiciliari, essendo del tutto congetturale l'argomentazione del Tribunale secondo il quale Omera avrebbe potuto sottrarsi alle prescrizioni lui imposte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tema devoluto dal ricorso riguarda esclusivamente l'adeguatezza degli arresti domiciliari a soddisfare le esigenze cautelari individuate dal tribunale della cautela. 2. In estrema sintesi, il ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame avrebbe giustificato il mantenimento della custodia cautelare in carcere con una motivazione "generica" che non si sarebbe confronta con l'argomentazione della difesa che, valorizzando il carattere risalente dell'unico precedente specifico dell'indagato e il quantitativo non esorbitante di droga sequestrato, aveva contestato che potessero essere configurate esigenze cautelari così gravi da giustificare l'applicazione della custodia n carcere. 3. In realtà a essere aspecifico è il ricorso in quanto il Tribunale ha individuato tutta una serie di elementi (pag. 2) che fanno ragionevolmente ritenere che si sia in presenza di "un'attività illecita svolta in modo organizzato e professionale" da un soggetto inserito "negli ambienti dediti allo spaccio di stupefacenti con un ruolo di non secondario". E' stato, inoltre, sottolineato che nell'abitazione in cui dimorava Omara "custodiva, tagliava e suddivideva le dosi di cocaina acquistata in quantità significativa da una fonte di approvvigionamento che l'indagato ha preferito mantenere anonima"; anche qualora si ritenesse la condotta sussumibile nella previsione del comma 5 dell'art. 73 dPR 309/90, la pena prevedibile risulterebbe comunque superiore al limite dei tre anni, venendo in rilievo un'attività illecita organizzata e professionale. 4. La motivazione del Tribunale è, quindi, tutt'altro che generica e non presenza vizi di illogicità, tanto meno manifesti, risultando coerente rispetto alle premesse che l'indagato, sfruttando i contatti con i fornitori abituali, rimasti ignoti agli investigatori, e avvalendosi di soggetti incensurati, come la concorrente nella cui biancheria intima era occultata la droga, spinto dalla necessità di reperire le risorse necessarie per fra fronte alle esigenze di vita, non risultando che disponga di fonti lecite di reddito, possa proseguire nell'attività di spaccio anche se sottoposto agli arresti domiciliari. 5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché- ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare, considerati i profili di inammissibilità rilevati, in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, dis