CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2025
Cassazione n. 07746/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata l'ordinanza del Tribunale di Crotone del 28 maggio 2025, che, in sede esecutiva, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], beneficio subordinato alla demolizione delle opere abusive, concessogli con la sentenza emessa da Tribunale di Crotone il 10 febbraio 2019. Rilevato che il presente ricorso è inammissibile, in quanto proposto oltre il termine consentito dalla legge: l'ordinanza impugnata è stata infatti emessa il 28 maggio 2025 e notificata il giorno successivo, per cui il termine di 15 giorni per impugnare il provvedimento camerale in questione scadeva il 13 giugno 2025, mentre l'odierna impugnazione è stata depositata solo il 10 luglio 2025. Di qui la tardività del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 novembre 2025.