CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2024
Cassazione n. 19283/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 496 c. p.. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato, asseritamente maturata in epoca anteriore la pronuncia della sentenza impugnata, è manifestamente infondato in quanto, stando ai dettami di cui agli artt. 157 ss. c.p., il delitto risulta prescritto al 2 marzo 2024 (così da tener conto dei plurimi periodi di sospensione del termine, i quali ammontano a 384 giorni), ossia successivamente rispetto alla decisione dei giudici dell'appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il