CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 45709/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava la sospensione condizionale concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di condanna alla pena di anni otto di reclusione irrevocabile il 31 dicembre 2016, in ragione di altra condanna alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, riportata per un fatto anteriormente commesso con sentenza irrevocabile il 4 aprile 2019. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione, sul rilievo che la revoca di cui sopra è stata illegittimamente disposta a seguito di una sentenza di condanna per un fatto non anteriormente commesso e sulla base della sussistenza di condizioni ostative che erano note al giudice della cognizione. 3. Le doglianze, partendo da un'assertiva diversa ricostruzione dell'epoca dei fatti giudicati con le sentenze di cui sopra, perviene a una lettura della fattispecie che in ogni caso non potrebbe configurare l'illegittimità della decisione impugnata, poiché la preclusione che richiama, dovuta alla conoscenza delle ragioni ostative, si riferisce alle condizioni del giudice concedente il beneficio, il quale nella specie ha provveduto ben prima dell'irrevocabilità della seconda sentenza di condanna che ha integrato il verificarsi delle ragioni ostative. Le doglianze sono, dunque, inammissibili poiché manifestamente infondate. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] s [OSCURATO:PERSONA] (,-- 3 OS/TAh