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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 maggio 2025

Cassazione n. 35165/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di NUOROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 27/05/2025, il Magistrato di sorveglianza di Nuoro ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di ottemperanza all’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro in data 27/02/2024, relative alle videochiamate di un’ora.

Evidenziava che con la nota della Direzione della [OSCURATO:PERSONA] de L’Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato comunicato che il detenuto effettuava videochiamate, in forza della suddetta ordinanza, come disposto dal D.A.P. con i familiari aventi diritto; pertanto, l’amministrazione penitenziaria aveva ottemperato.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione e ha denunciato violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 35-bis, comma 5, ord. pen. per mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato.

L’ordinanza omette di pronunciarsi sulla specifica richiesta di ottemperanza affinché fossero consentite le videochiamate con i familiari anche detenuti e non solo con quelli liberi; nella nota del D.A.P. del 31/01/2025 veniva attestato che [OSCURATO:PERSONA] era stato autorizzato alle videochiamate solo con i familiari liberi, ma tale limitazione non era prevista nell’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro in data 27/02/2024 e su questa specifica richiesta era stata richiesta l’ottemperanza.

3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il provvedimento impugnato non si è pronunciato sulla questione controversa, sollevata dall’odierno ricorrente, e relativa all’esecuzione del provvedimento autorizzata nella parte in cui si doveva ritenere esteso anche alle videochiamate con i familiari aventi diritto detenuti.

Il provvedimento impugnato si limita a richiamare genericamente una nota che fa riferimento genericamente ai familiari aventi diritto e che segue all’attuazione del provvedimento autorizzato che aveva tenuto conto di una circolare che limitava tali colloqui ai familiari liberi, escludendo quelli detenuti.

Sul punto, pertanto, deve ravvisarsi un’omessa pronuncia, vizio da emendare con nuovo giudizio sul punto.

3. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Nuoro.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Nuoro.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di NUOROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27/05/2025, il Magistrato di sorveglianza di Nuoro ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di ottemperanza all’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro in data 27/02/2024, relative alle videochiamate di un’ora. Evidenziava che con la nota della Direzione della [OSCURATO:PERSONA] de L’Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato comunicato che il detenuto effettuava videochiamate, in forza della suddetta ordinanza, come disposto dal D.A.P. con i familiari aventi diritto; pertanto, l’amministrazione penitenziaria aveva ottemperato. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione e ha denunciato violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 35-bis, comma 5, ord. pen. per mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato. L’ordinanza omette di pronunciarsi sulla specifica richiesta di ottemperanza affinché fossero consentite le videochiamate con i familiari anche detenuti e non solo con quelli liberi; nella nota del D.A.P. del 31/01/2025 veniva attestato che [OSCURATO:PERSONA] era stato autorizzato alle videochiamate solo con i familiari liberi, ma tale limitazione non era prevista nell’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro in data 27/02/2024 e su questa specifica richiesta era stata richiesta l’ottemperanza. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il provvedimento impugnato non si è pronunciato sulla questione controversa, sollevata dall’odierno ricorrente, e relativa all’esecuzione del provvedimento autorizzata nella parte in cui si doveva ritenere esteso anche alle videochiamate con i familiari aventi diritto detenuti. Il provvedimento impugnato si limita a richiamare genericamente una nota che fa riferimento genericamente ai familiari aventi diritto e che segue all’attuazione del provvedimento autorizzato che aveva tenuto conto di una circolare che limitava tali colloqui ai familiari liberi, escludendo quelli detenuti. Sul punto, pertanto, deve ravvisarsi un’omessa pronuncia, vizio da emendare con nuovo giudizio sul punto. 3. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Nuoro. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Nuoro. Co
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