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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2022

Cassazione n. 46897/2022

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la seguente SENTENZA sul conflitto proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE di CATANZAROcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Locri udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale, P. Gaeta, che ha chiesto statuirsi la competenza del Tribunale di Catanzaro con trasmissione degli atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento reso in data 3 febbraio 2022, il Tribunale di Locri ha declinato la propria competenza per territorio, in relazione al procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo applicabile il criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen., non essendo noto il luogo ove l'imputato ha ricevuto l'assegno del quale si assume la ricettazione, così indicando come autorità giudiziaria competente per territorio, il Tribunale di Catanzaro e sollevando conflitto dinanzi a questa Corte.

1.1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], infatti, in data 11 ottobre 2019, il Tribunale di Catanzaro ha emesso sentenza di incompetenza per territorio, deducendo che l'imputato aveva portato all'incasso il titolo presso l'Ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA], su cui vi è la competenza per territorio del Tribunale di Locri e che con tale atto si era consumata la condotta di ricettazione del titolo incriminata. 2.L'Avvocato generale presso questa Corte, P. Gaeta, ha chiesto che la Corte riconosca la competenza per territorio del Tribunale di Catanzaro, con conseguente trasmissione degli atti a detta autorità. [OSCURATO:PERSONA] Il conflitto sollevato deve essere risolto riconoscendo la competenza del Tribunale di Catanzaro. 1.Corretto è il ragionamento svolto dal Giudice monocratico del Tribunale di Locri, in quanto confortato dalle risultanze in atti, oltre che conforme ai principi fissati da questa Corte di legittimità in tema di individuazione della competenza territoriale nei casi in cui non è noto il luogo di ricezione della res di provenienza illecita, in relazione al reato istantaneo di ricettazione.

1.1. Conforme all'insegnamento pacifico di questa Corte, invero, risulta la deduzione del giudice remittente, nella parte in cui esclude che si possa addivenire all'individuazione del luogo di consumazione del reato di ricettazione di assegni contestato, per non essere noto, né emerso dagli atti del processo, quello in cui il titolo (assegno bancario intestato apparentemente a [OSCURATO:PERSONA] e risultato integralmente falso) è stato ricevuto.

Invero, in relazione alla consumazione del reato di ricettazione questa Corte ha costantemente ritenuto (Sez. 2, n. 23768 del 14/04/2021, Rv. 281911; n. 29561 del 20/07/2020, Silvestri, Rv. 279969) che il delitto ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, a nulla rilevando la condotta successiva alla ricezione, che non rappresenta un elemento costitutivo del reato.1.2.

Inoltre, deve rilevarsi che, per il reato di ricettazione, il giudice competente per territorio, ove resti non conosciuto quello della consumazione del delitto, va individuato in relazione al criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 857 del 26/02/1994, Confl. comp. in proc.

Collu, Rv. 196982: nella specie, in applicazione di tale principio e in assenza di altri elementi indicativi del luogo in cui la cosa potesse essere pervenuta in possesso dell'imputato, la Corte, risolvendo un conflitto di competenza, ha ritenuto che il giudice competente dovesse essere individuato in base al criterio sussidiario del luogo di residenza dell'imputato stesso, ai sensi dell'art. 9, comma 2, cod. proc. pen.). 2.Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si deve osservare che, nel caso al vaglio, il giudice remittente sottolinea, con ragionamento coerente e logico, che non emerge dagli atti il luogo ove l'imputato ha ricevuto il titolo e che questo non emerge nemmeno dall'imputazione.

Inoltre, alcun rilievo può essere riconosciuto, ai fini che interessano, al luogo ove il reato è stato accertato (ufficio postale di Gioiosa ionica), rientrante nella competenza territoriale del Tribunale di Locri.

Invero, non può essere considerato il luogo ove [OSCURATO:PERSONA] ha provato a negoziare il titolo di provenienza illecita, non risultando detta parte della condotta che si contesta all'agente, elemento costitutivo del reato.

Sicché, non essendo noto il luogo ove si è verificata la ricezione dell'assegno, in sintonia con le conclusioni dell'Avvocato generale, assume rilievo, ai sensi del criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen., quello di residenza dell'imputato (Catanzaro) che rientra, pacificamente, nella competenza territoriale del Tribunale di Catanzaro.

3. Tanto premesso, alla stregua delle esposte considerazioni, il prospettato conflitto va risolto indicando nell'autorità giudiziaria di Catanzaro (Tribunale) il giudice competente per territorio in relazione alla condotta di cui all'imputazione.

Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Catanzaro cui dispone trasmettersi gli atti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE di CATANZAROcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Locri udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale, P. Gaeta, che ha chiesto statuirsi la competenza del Tribunale di Catanzaro con trasmissione degli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento reso in data 3 febbraio 2022, il Tribunale di Locri ha declinato la propria competenza per territorio, in relazione al procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo applicabile il criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen., non essendo noto il luogo ove l'imputato ha ricevuto l'assegno del quale si assume la ricettazione, così indicando come autorità giudiziaria competente per territorio, il Tribunale di Catanzaro e sollevando conflitto dinanzi a questa Corte. 1.1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], infatti, in data 11 ottobre 2019, il Tribunale di Catanzaro ha emesso sentenza di incompetenza per territorio, deducendo che l'imputato aveva portato all'incasso il titolo presso l'Ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA], su cui vi è la competenza per territorio del Tribunale di Locri e che con tale atto si era consumata la condotta di ricettazione del titolo incriminata. 2.L'Avvocato generale presso questa Corte, P. Gaeta, ha chiesto che la Corte riconosca la competenza per territorio del Tribunale di Catanzaro, con conseguente trasmissione degli atti a detta autorità. [OSCURATO:PERSONA] Il conflitto sollevato deve essere risolto riconoscendo la competenza del Tribunale di Catanzaro. 1.Corretto è il ragionamento svolto dal Giudice monocratico del Tribunale di Locri, in quanto confortato dalle risultanze in atti, oltre che conforme ai principi fissati da questa Corte di legittimità in tema di individuazione della competenza territoriale nei casi in cui non è noto il luogo di ricezione della res di provenienza illecita, in relazione al reato istantaneo di ricettazione. 1.1. Conforme all'insegnamento pacifico di questa Corte, invero, risulta la deduzione del giudice remittente, nella parte in cui esclude che si possa addivenire all'individuazione del luogo di consumazione del reato di ricettazione di assegni contestato, per non essere noto, né emerso dagli atti del processo, quello in cui il titolo (assegno bancario intestato apparentemente a [OSCURATO:PERSONA] e risultato integralmente falso) è stato ricevuto. Invero, in relazione alla consumazione del reato di ricettazione questa Corte ha costantemente ritenuto (Sez. 2, n. 23768 del 14/04/2021, Rv. 281911; n. 29561 del 20/07/2020, Silvestri, Rv. 279969) che il delitto ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, a nulla rilevando la condotta successiva alla ricezione, che non rappresenta un elemento costitutivo del reato.1.2. Inoltre, deve rilevarsi che, per il reato di ricettazione, il giudice competente per territorio, ove resti non conosciuto quello della consumazione del delitto, va individuato in relazione al criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 857 del 26/02/1994, Confl. comp. in proc. Collu, Rv. 196982: nella specie, in applicazione di tale principio e in assenza di altri elementi indicativi del luogo in cui la cosa potesse essere pervenuta in possesso dell'imputato, la Corte, risolvendo un conflitto di competenza, ha ritenuto che il giudice competente dovesse essere individuato in base al criterio sussidiario del luogo di residenza dell'imputato stesso, ai sensi dell'art. 9, comma 2, cod. proc. pen.). 2.Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si deve osservare che, nel caso al vaglio, il giudice remittente sottolinea, con ragionamento coerente e logico, che non emerge dagli atti il luogo ove l'imputato ha ricevuto il titolo e che questo non emerge nemmeno dall'imputazione. Inoltre, alcun rilievo può essere riconosciuto, ai fini che interessano, al luogo ove il reato è stato accertato (ufficio postale di Gioiosa ionica), rientrante nella competenza territoriale del Tribunale di Locri. Invero, non può essere considerato il luogo ove [OSCURATO:PERSONA] ha provato a negoziare il titolo di provenienza illecita, non risultando detta parte della condotta che si contesta all'agente, elemento costitutivo del reato. Sicché, non essendo noto il luogo ove si è verificata la ricezione dell'assegno, in sintonia con le conclusioni dell'Avvocato generale, assume rilievo, ai sensi del criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen., quello di residenza dell'imputato (Catanzaro) che rientra, pacificamente, nella competenza territoriale del Tribunale di Catanzaro. 3. Tanto premesso, alla stregua delle esposte considerazioni, il prospettato conflitto va risolto indicando nell'autorità giudiziaria di Catanzaro (Tribunale) il giudice competente per territorio in relazione alla condotta di cui all'imputazione. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Catanzaro cui dispone trasmettersi gli atti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. p
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