Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 14713/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • GUARISCHI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13/07/2021 dalla Corte di Appello di Brescia PARTE CIVILE: Regione Lombardia visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano n. 11296/2014, divenuta irrevocabile il 17/04/2018, di condanna alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 319 bis cod. pen. in relazione all'art. 319 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza ha proposto un duplice ricorso per cassazione il Guarischi, tramite i difensori di fiducia. 2.1 Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo è stata eccepita la violazione di legge (artt. 629, 630, 631, 634 cod. proc. pen.) per inconciliabilità della sentenza oggetto di revisione con la sentenza n. 245/2020 emessa il 16/10/2026 dal Tribunale di Cremona; si è inoltre eccepito il vizio di motivazione sul punto, in quanto illogica e contraddittoria.

Richiamati i principi di diritto in tema di inconciliabilità tra due sentenze irrevocabili, idonea a fondare l'ipotesi di revisione di cui all'art. 630 lett. a) cod. proc. pen. il ricorrente ha rilevato come la corte territoriale avesse omesso di considerare adeguatamente l'impossibilità di coesistenza di fatti accertati dalle due pronunce, posto che una (Tribunale di Milano) lo aveva condannato per corruzione, in qualità di intermediario fra privati corruttori e pubblici ufficiale corrotti, e l'altra (Tribunale di Cremona) aveva escluso la corruzione di questi ultimi, assolvendoli con formula piena.

Inoltre, l'applicazione dell'art. 346 bis cod. pen. quale fattispecie normativa di riferimento - ossia l'ipotesi meno grave di traffico di influenze illecite - era stata esplicitamente esclusa dai giudici milanesi, per cui i fatti non potevano comunque valere ad ipotizzare un diverso reato.

Infine, non erano state considerate le nuove prove offerte a sostegno dell'istanza di revisione, tese a dimostrare che le somme ricevute dagli imprenditori [OSCURATO:PERSONA], gestori della Hermex Italia s.r.I., costituivano i dividendi connessi alla partecipazione alla compagine sociale della società (l'intercettazione ambientale del 20/09/2012 n. 2/0704 fra i [OSCURATO:PERSONA], circa il versamento di un somma da parte di "Luca" per la costituzione della società, prevista dopo qualche giorno; la testimonianza a seguito di rogatoria internazionale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva escluso corresponsioni di soldi e altre utilità a coloro che il capo d'imputazione indicava come corrotti). 2.2 Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati due motivi di ricorso, eccependosi la violazione delle stesse disposizioni di legge ed il vizio di motivazione; in particolare, si è sostenuto che i due elementi (contrasto di giudicati e prova nuova) dovevano essere valutati congiuntamente, risultando il primo la premessa logica del successivo sviluppo argomentativo della difesa.

Le sentenze - confrontate nella descrizione delle condotte - lasciavano emergere non una diversa interpretazione dei fatti bensì la prospettazione di una differente ricostruzione storica degli eventi (per il Tribunale di Milano erano state poste in essere azioni corruttive, escluse invece dal Tribunale di Cremona); la nuova emergenza probatoria destituiva altresì di qualsiasi illiceità il fatto oggetto di giudizio, posto che il denaro non era stato ricevuto come prezzo della mediazione illecita verso pubblici ufficiali.

Quanto all'ipotizzabilità della fattispecie di cui all'art. 346 - 346 bis cod. pen. la riqualificazione della condotta del Guarischi in termini di traffico di influenze illecite non era sostenuta da adeguata motivazione in fatto ed in diritto.2.3 Con memoria del 24/03/2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso, evidenziando, in particolare, che, escludendosi in via definitiva il reato di corruzione per i pubblici ufficiali, non si giustificava neanche la condanna al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Regione Lombardia, quantificati in un milione di euro; statuizione che costituiva anch'essa oggetto di revisione.

3. Con memoria del 10/03/2022, la Regione Lombardia ha sostenuto la correttezza delle conclusioni di cui alla sentenza impugnata con il rimedio straordinario, insistendo nella affermazione del danno patrimoniale e non patrimoniale in capo al SSR a causa della condotta delittuosa del ricorrente, così come accertata dal giudice milanese. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi, basati essenzialmente sulle stesse questioni (inconciliabilità di giudicati e sussistenza di prove nuove), sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi.

2. Per il primo profilo si deduce l'incompatibilità logica e giuridica fra la sentenza di condanna del Guareschi per il reato ex art. 319 bis cod. pen., in relazione all'art.319 cod. pen., impugnata con il rimedio straordinario, e la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto emessa dal Tribunale di Cremona nei confronti dei pubblici ufficiali concorrenti nel delitto di corruzione.

La Corte territoriale ha definito la censura difensiva in termini corretti, applicando un principio di diritto più volte affermato dal giudice di legittimità nonché valutando correttamente le circostanze in fatto che caratterizzano la fattispecie ai fini anche della sua qualificazione giuridica. 2.1 In tema di revisione, deve ritenersi inammissibile la richiesta fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma alla dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato (di recente, Cass. sez. 6, sent. n. 4121 del 16/05/2019 - dep. 30/01/2020 - Rv. 278194; da ultimo Cass. Sez. 5, sent. N.12204 del 04/03/2022 — dep. 01/04/2022 n.m.).

La corte territoriale ha r~cRiinchche entrambe le sentenze passate in giudicato danno conto della sussistenza di accordi illeciti tra il ricorrente e l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] (il versamento di ingenti somme da parte di quest'ultimo al Guarischi perché, attraverso le conoscenze dei pubblici ufficiali in grado di interferire nella procedura di gara, condizionasse l'acquisto dei macchinari della Hermex), circostanze che valgono comunque per ipotizzare il diverso reato di cui agli artt. 346 - 346 bis cod. pen. (sono stati a tal fine riportati i passi di entrambe le pronunce che danno conto dell'esistenza del traffico di influenze illecite).

3. A fronte di tale conclusione, la difesa ha sostenuto, per un verso, che le prove nuove presentate, di natura dichiarativa (intercettazione ambientale, testimonianza per rogatoria), escluderebbero la natura illecita delle dazioni di danaro, riconducendo le stesse ad una operazione di divisione di utili di una società di fatto gestita con i [OSCURATO:PERSONA] ed in fase di costituzione, e, per altro, che il giudice milanese avrebbe con pronuncia definitiva escluso la riconducibilità della condotta delittuosa alla fattispecie di cui all'art. 346 bis cod. pen. 3.1 Per il primo profilo, è pacifico che il concetto di prova nuova che giustifica il procedimento di revisione va delimitato in funzione prospettica all'accertamento in termini di ragionevole sicurezza di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come l'originario compendio probatorio non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato ogni oltre ragionevole dubbio (da ultimo, Cass. sez. 5, sent. n. 34515 del 18/06/2021 - dep. 16/09/2021 - Rv. 281772).

Con argomentazioni immuni da vizi logici, nel caso di specie la corte territoriale ha rilevato che: - con articolata motivazione il Tribunale di Milano aveva accertato che i rapporti fra Guarischi e [OSCURATO:PERSONA] non erano riconducibili ad una collaborazione societaria, con relativi utili da distribuire fra i soci, indicando a tal fine le puntuali dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva definito la sua posizione con il rito abbreviato, sottolineando altresì che dal 2009 l'imprenditore aveva versato importi che si erano incrementati notevolmente di anno in anno; - lo stralcio delle conversazioni intercettate (in particolare, quella n.114 del 20 settembre 2012), ritenute dalla difesa prova nuova in quanto non valutate in precedenza, erano inidonee a sovvertire l'accusa, basata su solide evidenze probatorie, "perchè temporalmente sfasate e parcellizzate" così come le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], attestanti semmai l'esclusione dell'ipotesi corruttiva per i pubblici ufficiali, ma del tutto neutre rispetto alla posizione in argomento del Guarischi. 3.2 Quanto alla dedotta violazione di legge in ordine alla qualificazione della condotta nell'ambito del reato ex art. 346 bis cod. pen. è appena il caso di rilevare che il giudice milanese aveva escluso la ricorrenza di tale fattispecie sul presupposto che trattasi di ipotesi delittuosa prevista solo in via residuale, "fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis cod. pen.", con la conseguenza che - venuta meno l'ipotesi corruttiva a seguito dell'invocata revisione - i fatti accertati ben potrebbero configurare il reato di traffico di influenze illecite; diversamente argomentando, l'effetto dell'impugnazione straordinaria sarebbe parziale, per le sole parti favorevoli al ricorrente, con evidente contrasto con i principi che regolano l'istituto.

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa dselle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • GUARISCHI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13/07/2021 dalla Corte di Appello di Brescia PARTE CIVILE: Regione Lombardia visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano n. 11296/2014, divenuta irrevocabile il 17/04/2018, di condanna alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 319 bis cod. pen. in relazione all'art. 319 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto un duplice ricorso per cassazione il Guarischi, tramite i difensori di fiducia. 2.1 Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo è stata eccepita la violazione di legge (artt. 629, 630, 631, 634 cod. proc. pen.) per inconciliabilità della sentenza oggetto di revisione con la sentenza n. 245/2020 emessa il 16/10/2026 dal Tribunale di Cremona; si è inoltre eccepito il vizio di motivazione sul punto, in quanto illogica e contraddittoria. Richiamati i principi di diritto in tema di inconciliabilità tra due sentenze irrevocabili, idonea a fondare l'ipotesi di revisione di cui all'art. 630 lett. a) cod. proc. pen. il ricorrente ha rilevato come la corte territoriale avesse omesso di considerare adeguatamente l'impossibilità di coesistenza di fatti accertati dalle due pronunce, posto che una (Tribunale di Milano) lo aveva condannato per corruzione, in qualità di intermediario fra privati corruttori e pubblici ufficiale corrotti, e l'altra (Tribunale di Cremona) aveva escluso la corruzione di questi ultimi, assolvendoli con formula piena. Inoltre, l'applicazione dell'art. 346 bis cod. pen. quale fattispecie normativa di riferimento - ossia l'ipotesi meno grave di traffico di influenze illecite - era stata esplicitamente esclusa dai giudici milanesi, per cui i fatti non potevano comunque valere ad ipotizzare un diverso reato. Infine, non erano state considerate le nuove prove offerte a sostegno dell'istanza di revisione, tese a dimostrare che le somme ricevute dagli imprenditori [OSCURATO:PERSONA], gestori della Hermex Italia s.r.I., costituivano i dividendi connessi alla partecipazione alla compagine sociale della società (l'intercettazione ambientale del 20/09/2012 n. 2/0704 fra i [OSCURATO:PERSONA], circa il versamento di un somma da parte di "Luca" per la costituzione della società, prevista dopo qualche giorno; la testimonianza a seguito di rogatoria internazionale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva escluso corresponsioni di soldi e altre utilità a coloro che il capo d'imputazione indicava come corrotti). 2.2 Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati due motivi di ricorso, eccependosi la violazione delle stesse disposizioni di legge ed il vizio di motivazione; in particolare, si è sostenuto che i due elementi (contrasto di giudicati e prova nuova) dovevano essere valutati congiuntamente, risultando il primo la premessa logica del successivo sviluppo argomentativo della difesa. Le sentenze - confrontate nella descrizione delle condotte - lasciavano emergere non una diversa interpretazione dei fatti bensì la prospettazione di una differente ricostruzione storica degli eventi (per il Tribunale di Milano erano state poste in essere azioni corruttive, escluse invece dal Tribunale di Cremona); la nuova emergenza probatoria destituiva altresì di qualsiasi illiceità il fatto oggetto di giudizio, posto che il denaro non era stato ricevuto come prezzo della mediazione illecita verso pubblici ufficiali. Quanto all'ipotizzabilità della fattispecie di cui all'art. 346 - 346 bis cod. pen. la riqualificazione della condotta del Guarischi in termini di traffico di influenze illecite non era sostenuta da adeguata motivazione in fatto ed in diritto.2.3 Con memoria del 24/03/2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso, evidenziando, in particolare, che, escludendosi in via definitiva il reato di corruzione per i pubblici ufficiali, non si giustificava neanche la condanna al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Regione Lombardia, quantificati in un milione di euro; statuizione che costituiva anch'essa oggetto di revisione. 3. Con memoria del 10/03/2022, la Regione Lombardia ha sostenuto la correttezza delle conclusioni di cui alla sentenza impugnata con il rimedio straordinario, insistendo nella affermazione del danno patrimoniale e non patrimoniale in capo al SSR a causa della condotta delittuosa del ricorrente, così come accertata dal giudice milanese. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, basati essenzialmente sulle stesse questioni (inconciliabilità di giudicati e sussistenza di prove nuove), sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi. 2. Per il primo profilo si deduce l'incompatibilità logica e giuridica fra la sentenza di condanna del Guareschi per il reato ex art. 319 bis cod. pen., in relazione all'art.319 cod. pen., impugnata con il rimedio straordinario, e la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto emessa dal Tribunale di Cremona nei confronti dei pubblici ufficiali concorrenti nel delitto di corruzione. La Corte territoriale ha definito la censura difensiva in termini corretti, applicando un principio di diritto più volte affermato dal giudice di legittimità nonché valutando correttamente le circostanze in fatto che caratterizzano la fattispecie ai fini anche della sua qualificazione giuridica. 2.1 In tema di revisione, deve ritenersi inammissibile la richiesta fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma alla dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato (di recente, Cass. sez. 6, sent. n. 4121 del 16/05/2019 - dep. 30/01/2020 - Rv. 278194; da ultimo Cass. Sez. 5, sent. N.12204 del 04/03/2022 — dep. 01/04/2022 n.m.). La corte territoriale ha r~cRiinchche entrambe le sentenze passate in giudicato danno conto della sussistenza di accordi illeciti tra il ricorrente e l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] (il versamento di ingenti somme da parte di quest'ultimo al Guarischi perché, attraverso le conoscenze dei pubblici ufficiali in grado di interferire nella procedura di gara, condizionasse l'acquisto dei macchinari della Hermex), circostanze che valgono comunque per ipotizzare il diverso reato di cui agli artt. 346 - 346 bis cod. pen. (sono stati a tal fine riportati i passi di entrambe le pronunce che danno conto dell'esistenza del traffico di influenze illecite). 3. A fronte di tale conclusione, la difesa ha sostenuto, per un verso, che le prove nuove presentate, di natura dichiarativa (intercettazione ambientale, testimonianza per rogatoria), escluderebbero la natura illecita delle dazioni di danaro, riconducendo le stesse ad una operazione di divisione di utili di una società di fatto gestita con i [OSCURATO:PERSONA] ed in fase di costituzione, e, per altro, che il giudice milanese avrebbe con pronuncia definitiva escluso la riconducibilità della condotta delittuosa alla fattispecie di cui all'art. 346 bis cod. pen. 3.1 Per il primo profilo, è pacifico che il concetto di prova nuova che giustifica il procedimento di revisione va delimitato in funzione prospettica all'accertamento in termini di ragionevole sicurezza di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come l'originario compendio probatorio non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato ogni oltre ragionevole dubbio (da ultimo, Cass. sez. 5, sent. n. 34515 del 18/06/2021 - dep. 16/09/2021 - Rv. 281772). Con argomentazioni immuni da vizi logici, nel caso di specie la corte territoriale ha rilevato che: - con articolata motivazione il Tribunale di Milano aveva accertato che i rapporti fra Guarischi e [OSCURATO:PERSONA] non erano riconducibili ad una collaborazione societaria, con relativi utili da distribuire fra i soci, indicando a tal fine le puntuali dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva definito la sua posizione con il rito abbreviato, sottolineando altresì che dal 2009 l'imprenditore aveva versato importi che si erano incrementati notevolmente di anno in anno; - lo stralcio delle conversazioni intercettate (in particolare, quella n.114 del 20 settembre 2012), ritenute dalla difesa prova nuova in quanto non valutate in precedenza, erano inidonee a sovvertire l'accusa, basata su solide evidenze probatorie, "perchè temporalmente sfasate e parcellizzate" così come le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], attestanti semmai l'esclusione dell'ipotesi corruttiva per i pubblici ufficiali, ma del tutto neutre rispetto alla posizione in argomento del Guarischi. 3.2 Quanto alla dedotta violazione di legge in ordine alla qualificazione della condotta nell'ambito del reato ex art. 346 bis cod. pen. è appena il caso di rilevare che il giudice milanese aveva escluso la ricorrenza di tale fattispecie sul presupposto che trattasi di ipotesi delittuosa prevista solo in via residuale, "fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis cod. pen.", con la conseguenza che - venuta meno l'ipotesi corruttiva a seguito dell'invocata revisione - i fatti accertati ben potrebbero configurare il reato di traffico di influenze illecite; diversamente argomentando, l'effetto dell'impugnazione straordinaria sarebbe parziale, per le sole parti favorevoli al ricorrente, con evidente contrasto con i principi che regolano l'istituto. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa dselle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Rom
Sentenza Cassazione n. 14713/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris